Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-APB (denominazione comune); 1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina (denominazione chimica); 2-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
2'-Me-PVP (denominazione comune); 1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica); 2-Me-α-PVP (altra denominazione);
3-clorofenmetrazina (denominazione comune); 2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina (denominazione chimica); 3-CPM (altra denominazione); 3-Cl-PM (altra denominazione);
PAL-594 (altra denominazione); 3F-NEB (denominazione comune); 2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one (denominazione chimica);
3F-N-etilbufedrone (altra denominazione);
3-metil-N-propil-catinone (denominazione comune); 2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone (denominazione chimica); 3-MPC (altra denominazione);
4-APB (denominazione comune); 1-(1-benzofuran-4-il)propan-2-amina (denominazione chimica); 4-(2-aminopropil)benzofurano (altra denominazione);
ADB-ESINACA (denominazione comune); N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);
ADB-INACA (altra denominazione);
alfa-PEP (denominazione comune); 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica); PV-8 (altra denominazione);
alfa-PHPP (altra denominazione); α-PHPP (altra denominazione);
efinazone (denominazione comune); 2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica); 2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);
2-etil- 3-fenil-4(3H)-chinazolinone (altra denominazione);
idrossietamina (denominazione comune); 2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone (denominazione chimica);
HXE (altra denominazione); 3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).
Art. 2
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza «etonitazene», erroneamente indicata come «etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:
etonitazene (denominazione comune);
1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo (denominazione chimica);
2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietile tanamina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2022
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Rettifica della denominazione chimica della sostanza 5F-APINACA. (21A06992) Decreto 22 novembre 2021
Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-metiletilbufedrone (denominazione comune) 2-(etilammino)-1-(2-metilfenil)butan-1-one denominazione chimica) 2-MEB (altra denominazione)
3-Cl-PCP (denominazione comune) 1-[1-(3-clorofenil)cicloesil] piperidina (denominazione chimica) 3-cloro PCP (altra denominazione)
3-Me-PCP (denominazione comune) 1-[1-(3-metilfenil)cicloesil] piperidina (denominazione chimica) 3-metil PCP (altra denominazione)
3-metilmetamfetamina (denominazione comune) N-metil-1-(3-metilfenil)propan-2-ammina (denominazione chimica) 3-MMA (altra denominazione)
4F-deprenyl (denominazione comune) N-[1-(4-fluorofenil)propan-2-il]-N-metilprop-2-in-1-ammina (denominazione chimica) 4F-selegilina (altra denominazione)
5B-AKB48 (denominazione comune) N-(1-adamantil)-1-(5-bromopentil)indazol-3-carbossamide (denominazione chimica) 5B-APINACA (altra denominazione)
ABO-4en-PINACA (denominazione comune) N-(1-ammino-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
ABO-PENINACA (altra denominazione)
α-D2PV (denominazione comune) 1,2-difenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica) A-D2PV (altra denominazione)
ADB-4en-PINACA (denominazione comune) N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica) ADB-PENINACA (altra denominazione)
BDMT (denominazione comune) 2,2'-(1H,1'H-[2,2'-biindol]-3,3'-diil)bis(N,N-dimetiletan-1-ammina) (denominazione chimica) 2,2-bis-DMT (altra denominazione)
butonitazene (denominazione comune) 2-[(4-butossifenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (denominazione chimica)
Butossinitazene (altra denominazione)
CUMIL-NBMICA (denominazione comune) 1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-carbossammide (altra denominazione)
CUMIL-NBMINACA (denominazione comune)
(1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-il)metil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-ind azol-3-carbossammide (denominazione chimica) SGT-152 (altra denominazione)
Deossimetossietamina (denominazione comune) 2-(etilammino)-2-(3-metilfenil)-cicloesanone (denominazione chimica) DMXE (altra denominazione)
etonitazepina (denominazione comune) 2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo (denominazione chimica)
N-pirrolidino etonitazene (altra denominazione)
fluonitazene (denominazione comune) N,N-dietil-2-«2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il»etan-1-ammina (denominazione chimica)
Flunitazene (altra denominazione)
M-ALFA-HCMA (denominazione comune) 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino)propanammide (denominazione chimica)
3-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino)propenammide (altra denominazione)
MALT (denominazione comune) N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-metilprop-2-en-1-ammina(denominazione chimica) Metilalliltriptamina (altra denominazione)
Metossisopropamina (denominazione comune) 2-(isopropilammino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (denominazione chimica) MXiPr (altra denominazione)
Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la denominazione chimica riferita alla sostanza 5F-APINACA viene rettificata come segue:
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO 30 settembre 2021 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza AM-2201. (21A05928) (GU Serie Generale n.245 del 13-10-2021)
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Vista, in particolare, la Tabella I, che include la categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con
legge 25 maggio 1981, n. 385;
Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi
internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;
Tenuto conto, inoltre, che la sostanza AM-2201 risulta sotto controllo internazionale ed e' inclusa nella Tabella II della
Convenzione unica delle nazioni unite del 1971;
Considerato che la stessa molecola e' sotto controllo in Italia, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal
3-(1-naftoil)indolo, presente nella Tabella I del testo unico;
Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica denominazione della molecola AM-2201, a tutela della salute
pubblica, in osservanza agli accordi internazionali e per consentire una pronta individuazione di detta sostanza da parte di forze
dell'ordine e di operatori sanitari, per le connesse attivita' di controllo;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 24 febbraio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I
del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 maggio 2021, favorevole all'inserimento nella
Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;
Decreta:
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la specifica indicazione della seguente sostanza:
AM-2201 (denominazione comune) [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanone (denominazione chimica).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2021
Fonte: Gazzetta Ufficiale
SCARICA LA TABELLA 1 ultimo aggiornamento DM 30 settembre e 5 ottobre 2021
DECRETO 23 febbraio 2022
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina. (22A01608) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2022)
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti piante e loro componenti attivi:
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune);
armalina, armina, DMT (denominazione chimica);
armalina (denominazione comune);
armina (denominazione comune);
Banisteriopsis caapi (denominazione comune);
Psychotria viridis (denominazione comune).
2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto 1, viene apposto il richiamo alla seguente nota descrittiva da riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina».
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2022
Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope
Le tabelle sono aggiornate generalmente con Decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) ogniqualvolta se ne presenti la necessità, cioè, ad esempio, quando:
vengono modificate le liste delle sostanze classificate a livello internazionale come stupefacenti o psicotrope
una sostanza diventa oggetto di abuso
qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino
quando viene registrato un nuovo medicinale ad azione stupefacente o psicotropa.
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Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (22A04717) (G.U. Serie Generale , n. 191 del 17 agosto 2022)
Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
4-Cl-3-MMC (denominazione comune) 1-(4-cloro-3-metilfenil)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica) 4-cloro-3-metilmetcatinone (altra denominazione) 3-metil-4-clorometcatinone (altra denominazione) 3-metil-4-CMC (altra denominazione)
analogo pent-4-ene di MDA 19 (denominazione comune) N-[(Z)-(2-osso-1-pent-4-enil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide) (denominazione chimica) N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-2,3-diidro-1H-indol-3-ilidene] benzoidrazide (altra denominazione) N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene] benzoidrazide (altra denominazione) BZO-4en-POXIZID (altra denominazione) BZO-4en-PentOXIZID (altra denominazione)
4en-MDA-19 (altra denominazione)
analogo 5-fluoropentile di MDA 19 (denominazione comune) N-[(Z)-[1-(5-fluoropentil)-2-osso-indolin-3-ilidene]ammino]benzammide (denominazione chimica) N'-[(3Z)-1-(5-fluoropentil)-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene] benzoidrazide (altra denominazione) N'-(1-(5-fluoropentil)-2-ossoindolin-3-ilidene)benzoidrazide (altra denominazione) 5F-MDA-19 (altra denominazione) 5F-BZO-POXIZID (altra denominazione) BZO-5F-POXIZID (altra denominazione)
desmetilmoramide (denominazione comune) 4-(4-morfolinil)-2,2-difenil-1-(1-pirrolidinil)-1-butanone (denominazione chimica) 1-(4-morfolino-2,2-difenilbutirril)pirrolidina; (altra denominazione) R530 (altra denominazione)
dipianone (denominazione comune) 4,4-difenil-6-(pirrolidin-1-il)eptan-3-one (denominazione chimica) pipadone (altra denominazione)
diconal (altra denominazione) N-pirrolidino-metadone (altra denominazione) dipipanone pirrolidinil (altra denominazione) Hoeschst 10819 (altra denominazione)
iso-3-CMC (denominazione comune) 1-(3-clorofenil)-1-(metilammino)propan-2-one (denominazione chimica) isoclofedrone (altra denominazione)
iso-3-clorometcatinone (altra denominazione)
MDA 19 (denominazione comune) N-[(Z)-(1-esil-2-ossoindol-3-ilidene)ammino]benzammide (denominazione chimica) N'-(1-esil-2-ossoindolin-3-ilidene)benzoidrazide (altra denominazione) N'-[(3Z)-1-esil-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)
pentil MDA 19 (denominazione comune) N-[(Z)-(2-osso-1-pentil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide (denominazione chimica) N'-[(3Z)-2-osso-1-pentil-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)
acido benzoico (2Z)-2-(1,2-diidro-2-osso-1-pentil-3H-indol-3-ilidene)idrazide (altra denominazione) analogo pentilico di MDA-19 (altra denominazione) BZO-POXIZID (altra denominazione) 5C-MDA-19 (altra denominazione)
Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
bretazenil (denominazione comune) 1,1-dimetiletil 8-bromo-11,12,13,13a-tetraidro-9-osso-9H-imidazo[1,5-a]pirrolo[2,1-c] [1,4]benzodiazepina-1-carbossilato (denominazione chimica) Ro 16-6028 (altra denominazione) bretazenilum (altra denominazione)
descloroclotizolam (denominazione comune) 2-cloro-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4 ]diazepina (denominazione chimica)
clotizolam-2 (altra denominazione)
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
Inserimento nella Tabella I della sostanza tramadolo. Inserimento del tramadolo tra i medicinali di cui all'allegato III-bis e nella tabella dei medicinali sezione A. Inserimento del tramadolo nella tabella dei medicinali sezione D «COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale». (22A06021) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2022)
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita,secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: Tramadolo (denominazione comune).
Art. 2
1. Nell'allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserito, secondo l'ordine alfabetico, il «Tramadolo».
2. Nella Tabella dei medicinali, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserito, contrassegnato con doppio asterisco (**), che indica i medicinali inclusi nell'allegato III-bis, utilizzati nella terapia del dolore, secondo l'ordine alfabetico, il «Tramadolo**».
3. Nella Tabella dei medicinali, sezione D, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserito, contrassegnato con doppio asterisco (**),che indica i medicinali inclusi nell'allegato III-bis, utilizzatinella terapia del dolore, nella sezione «Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale», secondo l'ordine alfabetico, il «Tramadolo**».
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