Adeguamanto Dpi LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163
Legge di delegazione europea 2016-2017
Legge di delegazione europea 2016-2017. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2017 n.259 la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.
L’articolo 6 della Legge introduce la delega per l’attuazione in Italia del Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di protezione individuale. Il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione del regolamento sui Dpi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, che avverrà il 21 novembre 2017.
Il testo abrogherà la direttiva 89/686/CEE. Con la sua approvazione verrà aggiornato il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, verranno instaurati nuovi criteri e procedure per la verifica della conformità e dei requisiti dei Dpi: organismi notificati soggetti all’autorità di notifica (Ministero dello Sviluppo Economico).
I principi e criteri direttivi della Legge di Delegazione europea
Il comma 3 dell'art. 6 indica i criteri che il Governo dovrà seguire per l'emanazione dei suddetti decreti, li riportiamo testualmente:
a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;
d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;
g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.
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