Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo
Il Regime delle Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento: le procedure e la tempistica
In “Il Regime delle Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento: le procedure e la tempistica”, a cura dell’Ing. Gaetano Battista (INAIL C.V.R. – U.O.T. di Bergamo), si affrontano diversi argomenti, dagli aspetti amministrativi (comunicazione di messa in servizio, richiesta di prima verifica periodica, ...), agli aspetti tecnici(normativa, attrezzature soggette, iter per apparecchi marcati o non marcati CE, ...), fino al tema della documentazione (per l’acquisto di un apparecchio).
Con riferimento agli aspetti tecnico-normativi noi ci soffermiamo oggi sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Il relatore indica che, in generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro si possono definire come “attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:
- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso;
- lo stato di manutenzione e conservazione;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro;
- l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
E da questa presentazione discende che tali verifiche:
- “non sono collaudi, né omologazioni;
- non sono attività di consulenza;
- non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 D. Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)”.
In particolare la prima verifica periodica “ha lo stesso significato delle verifiche successive, ma si conclude con la stesura non solo del verbale di verifica ma anche della scheda tecnica della macchina, che è in sostanza il compendio delle caratteristiche tecniche e che accompagnerà la macchina per tutta la sua vita lavorativa”.
Veniamo all’indagine supplementare che al Punto 2, Allegato II del Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 (“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”) è indicata come “attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”.
Indagine che è “obbligatoria per alcune tipologie di attrezzature”, ad esempio gru mobili e gru trasferibili, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in servizio da almeno 20 anni.
E, come ricordato dal DM, questa indagine non è solo finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie dell’attrezzatura, ma anche a stabilirne la ‘vita residua’: “il termine temporale ultimo di possibile operatività in condizioni di sicurezza, eventualmente con portate nominali ridotte”.
Questo tipo di verifica - continua la relazione - “deve essere eseguito da un ‘ingegnere esperto’ “secondo le norme tecniche” (vedi in particolare UNI-ISO 9927-1) prima della verifica periodica e le risultanze esibite dal datore di lavoro al verificatore”.
Il relatore riporta poi alcuni esempi concreti relativi alla periodicità delle verifiche.
E cosa succede dopo il 6 gennaio 2017 o 2019?
L’INAIL protocolla la richiesta dell’Utente e poi: “incarica un proprio tecnico per l’effettuazione del sopralluogo” oppure “incarica il soggetto abilitato indicato dall’utente”.
Inoltre trascorsi i 45 giorni senza nessuna comunicazione da INAIL, “l’utente e’ libero di incaricare il soggetto abilitato (quello indicato o un altro) per l’effettuazione del sopralluogo”.
L’intervento si conclude ricordando alcune indicazioni tratte dalle tante Circolari del Ministero del lavoro sul tema delle verifiche delle attrezzature:
MESSAGGIO INFORMATIVO SUI NOSTRI SERVIZI ONLINE PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA:
Testo unico sicurezza dot com offre a titolo di consulenza base online documenti avanzati sulla sicurezza editabili in word per la redazione in autonomia della documentazione necessaria per la gestione della sicurezza nei cantieri edili temporanei e mobili e nell'azienda che opera nel settore Edile. Tutti i piani hanno a corredo le schede dei rischi fasi lavorative e attrezzature/macchinari. Tutto il materiale e' editabile e modificabile in Word.
PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA CANTIERI (P.O.S.) PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CANTIERI (P.S.C) PIANO DI MONTAGGIO USO MANUTENZIONE SMONTAGGIO PONTEGGI (PI.M.U.S.) DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI SETTORE EDILE (D.V.R. EDILIZIA) RACCOLTA COMPLETA PER IL SETTORE EDILE Non una semplice vendita ma un vero servizio professionale online offerto da chi conosce il settore da oltre 25 anni. SCOPRI TUTTI I SERVIZI OFFERTI PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA
|
- Circolare Min. Lavoro e P. S. n. 23 del 13 agosto 2012 – punto 7: i carrelli commissionatori “non rientrano nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili, secondo la norma UNI EN 280, punto 1.1, in quanto non sono destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili”. Se tuttavia “nel manuale e nella dichiarazione di conformità il fabbricante ha previsto la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) rientrano nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili”;
- Circolari Min. Lavoro e P. S. nn. 30/2012 e 9/2013 – punto 7: i carrelli elevatori a forche (muletti) “sono esclusi in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO 4306-1”. Se però “nel manuale e nella dichiarazione di conformità il fabbricante ha previsto la possibilità di utilizzare l’attrezzatura con un accessorio per il sollevamento di carichi sospesi rientrano nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 nella tipologia degli autogru”;
- Circolare Min. Lavoro e P. S. n. 9 del 5 marzo 2013 – punto 4: i paranchi installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici “non sono funzionali alla destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono utilizzati esclusivamente per le attività di manutenzione quindi rientrano nel regime delle verifiche periodiche (Allegato VII) con periodicità triennale / biennale”.
MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL: Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.
Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di
ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti
in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.
L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi. |
Ricordiamo, infine, che la relazione riporta indicazioni sulla documentazione necessaria nel caso di:
- acquisto una macchina nuova marcata CE;
- acquisto una macchina usata marcata CE;
- acquisto una macchina usata non marcata CE.
“ Il Regime delle Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento: le procedure e la tempistica”, a cura dell’Ing. Gaetano Battista (INAIL C.V.R. – U.O.T. di Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 1.46 MB).