verifica periodica degli impianti di riscaldamento
Verifiche Inail su impianti di riscaldamento
Per “impianto di riscaldamento o impianto termico” deve intendersi un impianto tecnologico destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, comprendente i sistemi di generazione, di- stribuzione e utilizzazione del calore, nonché i dispositivi e accessori di sicurezza, regolazione e controllo.
Gli impianti di riscaldamento alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione a pressione atmosferica, devono essere realizzati e installati in modo che ne sia garantita la sicurezza di funzionamento anche alla massima pressione di esercizio.
Il focolare, nel quale brucia il combustibile, caratterizza la potenza massima com- plessiva dell’impianto in termini prestazionali.
Gli impianti che sviluppano una potenza globale complessiva al focolare superio- re a 35 kW devono rispettare le prescrizioni del decreto ministeriale 1° dicembre
1975 oltre che della Raccolta R dell’Inail. In particolare, per gli impianti denunciati all’Inail prima del 1° marzo 2011, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle previste dalla Raccolta R ed. 1982, mentre per quelli denunciati successivamente al 1° marzo 2011, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle previste dalla Raccolta R ed. 2009.
Per tali impianti l’Inail rilascia un libretto matricolare. La denuncia e la richiesta di
verifica si effettuano tramite l’apposita modulistica disponibile sul portale dell’Inail.
Di seguito un breve accenno sugli impianti di riscaldamento considerati attrez- zature di lavoro. Tali impianti rientrano nella disciplina delle verifiche periodiche come attrezzature di lavoro (previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2011) uni- camente quando sono asserviti ai cosiddetti “processi produttivi” secondo quan- to riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro di cui al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 ovvero “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’at- tuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro”. Per gli impianti con potenzialità superiore a 116 kW, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in conformi- tà alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all’Inail la prima delle verifiche periodiche dell’impianto. La richiesta di prima verifica periodica si effettua tramite l’apposita modulistica disponibile
sul portale dell’Inail. Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la con- formità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’u- so, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’impianto, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento di nuova installazione (de- creto ministeriale 1° dicembre 1975) non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
UTENTI DESTINATARI
Installatori, proprietari e amministratori di condominio.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Esame del progetto e verifica di nuovi impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massi ma complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.
FINALITÀ
Accertare la rispondenza dell’impianto al progetto e alla normativa tecnica di ri ferimento.
MODALITÀ PER LA DENUNCIA
La denuncia di impianti di riscaldamento deve essere presentata prima che venga iniziata la costruzione dell’impianto da parte dell’installatore. Nel caso in cui l’in stallatore non sia stato ancora designato, la denuncia può essere presentata dal proprietario, o dall’amministratore del condominio per gli edifici condominiali.
In tal caso, in sede di richiesta di sopralluogo per l’accertamento della conformità al progetto approvato, l’utente dovrà comunicare il nominativo dell’installatore.
A seguito della denuncia, l’Inail esprime il parere di conformità del progetto pre sentato ai requisiti della normativa tecnica applicabile.
MODALITÀ PER LA VERIFICA
A seguito del parere di conformità del progetto presentato, l’utente richiede il sopralluogo per la verifica dell’impianto realizzato secondo le modalità di seguito illustrate. Si specifica che all’atto del sopralluogo deve essere presente l’installa tore dell’impianto.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Tutte le denunce, richieste e comunicazioni devono essere effettuate via Pec (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell’Inail). Potran no essere accettati con altre modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi) presentino difficoltà a essere digitalizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamen
te/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa. È possibile effettuare l’invio telematico senza la firma digitale allegando le scansio- ni in formato pdf dei documenti con timbro e firma autografa del professionista. È ammesso, altresì, che la ricezione e/o l’invio della suddetta corrispondenza avvenga a mezzo Pec da soggetto diverso dal denunciante, purché da questi oppor- tunamente delegato.
I moduli per la richiesta della verifica sono presenti al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ ricerca-e-tecnologia.html
Dopo la presentazione della denuncia o richiesta di sopralluogo, all’utente viene inviata una richiesta di pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale indicando:
• il numero cronologico assegnato all’atto della richiesta;
• la prestazione indicata nella richiesta di pagamento.
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto
previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
In particolare, per quanto riguarda il servizio di esame progetto, si applica la tarif-
fa oraria, codice tariffa 10, con un minimo di due ore.
Per quanto riguarda il servizio di verifica si applicano le tariffe riportate in Allega- to 1, seconda colonna (1° n. imp. str.):
codice tariffa potenza in kW
6880 da 35 fino a 163
6890 oltre 163 fino a 593
6900 oltre 593 fino a 1314
6910 oltre 1314 fino a 2291
6920 oltre 2291 fino a 3489
6930 oltre 3489 fino a 4652
6940 oltre 4652.
Si applica, inoltre, la tariffa aggiuntiva commisurata al numero dei vasi di espan- sione installati.
Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento (decreto ministeriale
1° dicembre 1975) sottoposti a verifiche non rientranti nelle attrezzature di lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a seguito di modifica importante.
UTENTI DESTINATARI
Installatori, proprietari e amministratori di condominio.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Esame del progetto e verifica di impianti sottoposti a modifiche importanti quali i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore, la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della potenzialità o variazione della pressione di targa, oppure l’installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione.
FINALITÀ
Accertare la rispondenza dell’impianto al progetto e alla normativa tecnica di ri ferimento.
MODALITÀ PER LA DENUNCIA
La denuncia di impianti di riscaldamento deve essere presentata prima che ven ga iniziata la modifica dell’impianto da parte dell’installatore.
Nel caso in cui l’in stallatore non sia stato ancora designato, la denuncia può essere presentata dal proprietario o dall’amministratore del condominio per gli edifici condominiali.
In tal caso, in sede di richiesta di sopralluogo per l’accertamento della conformità al progetto approvato, l’utente dovrà comunicare il nominativo dell’installatore.
A seguito della denuncia l’Inail esprime il parere di conformità del progetto presen tato ai requisiti della normativa tecnica applicabile.
MODALITÀ PER LA VERIFICA
A seguito del parere di conformità del progetto presentato, l’utente richiede il so pralluogo per la verifica secondo le modalità di seguito elencate. Si specifica che all’atto del sopralluogo deve essere presente l’installatore dell’impianto.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Tutte le denunce, richieste e comunicazioni devono essere effettuate via Pec (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell’Inail). Potran no essere accettati con altre modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi) presentino difficoltà a essere digitalizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamen te/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa.
È possibile effettuare l’invio telematico senza la firma digitale allegando le scansio- ni in formato pdf dei documenti con timbro e firma autografa del professionista.
È ammesso, altresì, che la ricezione e/o l’invio della suddetta corrispondenza av- venga a mezzo Pec da soggetto diverso dal denunciante, purché da questi oppor- tunamente delegato.
I moduli per la richiesta della verifica sono presenti al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ ricerca-e-tecnologia.html
Dopo la presentazione della denuncia o richiesta di sopralluogo, all’utente viene inviata una richiesta di pagamento. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale indicando:
• il numero cronologico assegnato all’atto della richiesta;
• la prestazione indicata nella richiesta di pagamento.
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
In particolare, per quanto riguarda il servizio di esame progetto, si applica la tarif fa oraria, codice tariffa 10, con un minimo di due ore.
Per quanto riguarda il servizio di verifica si applicano le tariffe riportate in Allega- to 1, seconda colonna (1° n. imp. str.):
codice tariffa potenza in kW
6880 da 35 fino a 163
6890 oltre 163 fino a 593
6900 oltre 593 fino a 1314
6910 oltre 1314 fino a 2291
6920 oltre 2291 fino a 3489
6930 oltre 3489 fino a 4652
6940 oltre 4652.
Si applica, inoltre, la tariffa aggiuntiva commisurata al numero dei vasi di espan- sione installati.
Prima verifica periodica degli impianti di riscaldamento rientranti nelle attrezza- ture di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
UTENTI DESTINATARI
Datori di lavoro utilizzatori della specifica attrezzatura.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica periodica mentre, per le verifiche successive deve rivolgersi alle Asl o Arpa o ai soggetti abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifica- zioni. Per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2011.
FINALITÀ
Verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza già accertate all’atto della verifica precedente (ex art. 22 del decreto ministeriale 1 dicembre 1975).
MODALITÀ DI VERIFICA
La verifica viene effettuata, previa identificazione dell’impianto, esaminando il verbale relativo alla precedente messa in servizio. La configurazione dell’im pianto deve risultare invariata rispetto a quanto verbalizzato in occasione delle verifiche precedenti e i dispositivi di sicurezza devono risultare in ordine ed efficienti.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata tramite Pec (o attra verso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell’Inail).
La richiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni:
- indirizzo completo presso cui si trova l’impianto;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferi menti telefonici;
- dati identificativi dell’impianto (tipologia, matricola);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.
È utile che a tale richiesta il datore di lavoro alleghi copia del libretto matricolare
Ispesl/Inail onde consentire una corretta identificazione dell’impianto.
Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto tra quelli rientranti negli elen- chi regionali dell’Inail, reperibili sul portale istituzionale nella sezione Attività -> Ricerca e Tecnologia.
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del de creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni.
fonte: Inail 2019