VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE E ALCOLDIPENDENZA
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2015, N. 29-2328 (BOLLETTINO UFF. REGIONE N° 45 DEL 12/11/2015) - ATTO DI INDIRIZZO PER LA VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERARCOLICHE E PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOLDIPENDENZA NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE
La Legge n. 125 del 30 marzo 2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” stabilisce al comma 2 dell’art. 15 che: “Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente , ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali”.
Il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”
all’art. 1 dispone che: “Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa”.
Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i ovvero il nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 41 comma 4, dispone che: " Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Occorre peraltro ricordare come l’art. 41 succitato sia stato modificato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 con l’introduzione del seguente comma 4-bis che afferma che “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.
Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 29-2328
Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superarcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza nelle
attivita' lavorative ai sensi dell'Allegato "1" dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006.
Revoca della D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012.
Fonte: Regione Piemonte