Valutazione del rischio rumore nei cantieri temporanei o mobili

tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell’art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione

Premesso che tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell’art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione, si forniscono le seguenti indicazioni


Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nella redazione del PSC predispone una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione preventiva del rischio rumore, in modo da utilizzare modalità tecniche e organizzative che limitino il più possibile i livelli di rumorosità ed il numero di lavoratori esposti.

Ai fini della redazione del PSC, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti potrà essere stimata facendo riferimento (ex art.190, comma 5-bis, D.Lgs.81/2008) ai livelli di rumore standard individuati da banche dati la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente (ex art.6, D.Lgs.81/2008). Ad oggi si può far riferimento ai valori presentati nella banca dati dei livelli di emissione di rumore del FSC di Torino (Banca dati con schede di potenza sonora e pressione sonora all’indirizzo http://www.fsctorino.it/download/banca-dati-rumore-per-ledilizia/)

Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione all’atto dell’elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione al rumore soprattutto in relazione:

alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo a esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro …) per eliminare o minimizzare le interferenze;

alla presenza nelle vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario …) per eliminare o minimizzare le interferenze;

al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di emissione sonora del cantiere.

Si consiglia inoltre che il PSC richieda alle ditte in cantiere la segnalazione preliminare dell’intenzione di utilizzare macchine rumorose non previste nel POS al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione aggiornerà il PSC in relazione alle attività effettivamente svolte dalle imprese appaltatrici previste nel POS e vigilerà per assicurarne il rispetto e per promuovere ed organizzare la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.


Piano operativo di sicurezza (POS)

I datori di lavoro, acquisite le disposizioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, potranno verificare, prima dell’avvio dell’attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l’attendibilità della valutazione del rischio rumore specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.

Inoltre, il POS conterrà le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate.

Fonte: Faq agenti Fisici 2021

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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Il P.S.C può essere utilizzato con poche modifiche da professionisti del settore  semplicemente aggiungendo i dati specifici e aggiungendo/Modificando le varie schede fasi lavorative e attrezzature utilizzando direttamente un word processor, ad esempio word di microsoft office.

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 


Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere; (da inserire a vostra cura)

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze.

Il piano che ne deriva modificando il nostro Esempio editabile in Word, avvalendosi dei testi predisposti , è perfettamente conforme ai requisiti del nuovo Testo unico.


Gli Esempi di Piano di sicurezza e coordinamento sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento e riutilizzare in altri appalti futuri, inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze e rischi presenti in cantiere .

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