valutazione dei rischi tenendo conto dell’età dei lavoratori
GESTIONE DEI RISCHI RILEVANTI PER L'ETA' IN EXCEL
Per ogni voce di rischio è prevista una scheda relativa agli orien- tamenti preventivi e migliorativi suggeriti: si tratta per ora di un contenitore solo parzialmente compilato, spesso con suggerimenti ovvi o ripetitivi, perché l’obiettivo non è quello di definire le soluzioni finali ma proporre uno strumento comune che permetta di raccogliere e condividere esperienze e buone prassi.
Nel contesto nazionale il Decreto Legislativo 81/2008 prescrive ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi considerando anche alcune caratteristiche individuali dei lavoratori come l’età, con la finalità di adeguare quanto più possibile il lavoro all’uomo e non viceversa.
D.Lgs. 81/08, articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei pre- parati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ...e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gra- vidanza ... alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale... lavoro.
D.Lgs. 81/08, Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e dirigente c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
D.Lgs. 81/08, Art. 42 - Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il tratta- mento corrispondente alle mansioni di provenienza.
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Una serie di punti chiave utili per una valutazione dei rischi
• attribuire la debita importanza alle questioni della diversità e assu- mere un impegno concreto al riguardo.
• evitare presupposizioni sui pericoli e sui soggetti a rischio (ndr: l’e- vitare presupposizioni è cognitivamente difficile se non impossibile, l’importante è individuare criticamente i presupposti validi più adat- ti al caso e conoscerne i limiti; v. anche oltre gli studi sui preconcetti verso il lavoratore anziano di Malchaire e Coll.).
• considerare la diversità della forza lavoro una risorsa, non un pro- blema. Prendere in considerazione l’intera forza lavoro, compresi addetti alle pulizie, all’accettazione, addetti alla manutenzione, la- voratori di agenzie interinali, lavoratori part-time ecc. Adeguare il lavoro e le misure preventive ai lavoratori. L’adeguamento del lavoro ai lavoratori è un principio chiave del diritto dell’UE.
• tenere conto delle necessità di tutte le categorie che compongono la forza lavoro nella fase di progettazione e di pianificazione, per evita- re di trovarsi a dover introdurre adeguamenti in caso di assunzione di lavoratori disabili, anziani o immigrati.
• integrare gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute sul lavoro in tutte le azioni a favore della parità nel luogo di lavoro, compresi i piani per la parità e le politiche contro la discriminazione.
• fornire agli incaricati della valutazione dei rischi, ai dirigenti e ai supervisori, ai rappresentanti per la sicurezza ecc. una preparazione e le informazioni pertinenti sulle questioni legate alla diversità in re- lazione ai rischi in termini di salute e di sicurezza.
• fornire a tutti i lavoratori una formazione adeguata sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
• una valutazione dei rischi improntata all’inclusione deve adottare un metodo partecipativo, che coinvolga i lavoratori interessati e che sia basato su un esame della situazione effettiva di lavoro.
• adottare esempi di buone pratiche della valutazione dei rischi, pos- sibilmente interconnesse tra loro; queste comprendono varie misure preventive (adeguamento del lavoro all’individuo, adeguamento al progresso tecnico, fornitura di appropriate istruzioni ai lavoratori, fornitura di una formazione specifica ecc.).
• Partire dal presupposto che una valutazione dei rischi per le catego- rie di lavoratori maggiormente esposti, che elimini i rischi e affronti i pericoli all’origine, va a vantaggio di tutti i lavoratori indipenden- temente dall’età, dal sesso, dalla nazionalità e dalle caratteristiche fisiche.
Ecco alcuni esempi di misure che potrebbero avvantaggiare l’intera forza lavoro:
— adeguamenti dei locali o delle postazioni di lavoro (per accogliere lavoratori disabili, anziani ecc.), per esempio installando rampe di accesso, ascensori, interruttori di illuminazione e scalini bordati di una vernice chiara ecc.;
— adozione di strumenti più ergonomici (adattabili alle specificità di ciascun lavoratore). In tal modo il lavoro o il compito possono es- sere svolti da una gamma più ampia di lavoratori (donne, lavoratori anziani, persone di bassa statura ecc.), per esempio rendendo neces- saria una minore forza fisica;
— fornitura di tutte le informazioni in materia di salute e di sicurez- za in formati accessibili (allo scopo di renderle più comprensibili ai lavoratori immigrati);
— elaborazione di metodi e di strategie per mantenere in attività in particolare i turnisti anziani; tali strategie avvantaggeranno tutti i lavoratori (indipendentemente dall’età) e renderanno il lavoro a tur- ni più accettabile per i nuovi dipendenti.
• fare in modo che, ogniqualvolta un’impresa o un’organizzazione ap- porti modifiche al luogo di lavoro o acquisti nuove attrezzature, tali modifiche o acquisti siano adatti a tutte le categorie che compongono la forza lavoro.
• richiedere la consulenza di esperti, nel caso in cui l’impresa o l’orga- nizzazione non sia in grado di trattare i rischi di un gruppo specifico di lavoratori; tale consulenza può essere fornita da servizi e autorità per la sicurezza e la salute sul lavoro, professionisti nel campo della salute e della sicurezza ed ergonomi, organizzazioni di disabili o immigrati ecc.
• coinvolgere, affinché un’azione preventiva sia efficace, le parti diret- tamente interessate: lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, comi- tati aziendali, dirigenza, esperti di sicurezza e salute sul lavoro, con- traenti o subappaltatori ecc. Gli esempi di buone pratiche finalizzate all’ inclusione nell’ambito della valutazione dei rischi dimostrano che ciò è essenziale.
Un’affermazione apparentemente ovvia tra quelle indicate dall’A- genzia, “evitare presupposizioni sui pericoli e sui soggetti a rischio”, ha invece grande rilevanza nel ripensare le prassi normalmente adottate per la valutazione dei rischi. Ad esempio una presuppo- sizione consolidata è applicare la valutazione sui soggetti esposti come se fossero una popolazione lavorative astratta, di soggetti “standard”, considerando ininfluenti le variabili che differenziano profondamente la suscettibilità ai rischi professionali come l’età, la provenienza geografica, la tipologia contrattuale, il genere.
Di fronte alla nuova complessità da affrontare, è necessaria una re- visione dei vecchi modelli, dei presupposti teorici e metodologici della valutazione dei rischi, per avviare un processo finalizzato alle soluzioni e non a meri adempimenti formali.
In primo luogo è necessario porre la centralità della valutazione sulla persona e non sul solo rischio, integrando l’approccio del- la valutazione basata sui soli modelli e parametri di quantificazio- ne (checklist, algoritmi, rilevazioni).
Occorre indagare la relazione
tra un fattore di rischio e le caratteristiche individuali dei soggetti esposti, e quindi sviluppare un modello di valutazione che sappia pesare la probabilità che un fattore di nocività ha di divenire lesivo e di causare un danno non solo per la sua potenzialità teorica, ma anche per la diversa suscettibilità degli esposti. Questa analisi non deve essere limitata ai soli fattori di nocività abitualmente indagati in quanto esplicitamente normati, ma considerare anche i fattori perlopiù minimizzati, come l’organizzazione del lavoro, le relazio- ni, i tempi, le competenze, che nella analisi dei rischi in relazione all’età assumono una rilevanza ineludibile.
In letteratura sono riportate numerose osservazioni sulla relazione tra fattori di rischio / condizioni di lavoro ed invecchiamento, os- servazioni che costituiscono un utile punto di partenza.
In particolare è sembrato molto agile e concreto il lavoro dell’Isti- tuto francese INRS che ha identificato una serie di condizioni di lavoro specificamente associate ad una maggiore suscettibilità nei lavoratori maturi, e ha proposto una scheda di rilevazione sulla loro presenza e consistenza, una checklist da adattarsi alle specifiche condizioni esaminate in grado di individuare rischi e misure pre- ventive prioritarie per lavoratori di ogni età.
Ispirandoci a questa proposta abbiamo cercato di sviluppare ul- teriormente il modello, estendendo l’attenzione a tutti i rischi, come previsto dalla normativa nazionale, e al diverso grado di lesi- vità che possono avere in relazione all’età.
Una prima difficoltà evidente è la scarsa disponibilità di elementi tecnico-scientifici e di criteri di riferimento, che permettano di in- dicare “livelli di soglia” in relazione all’età per la maggior parte dei fattori di rischio, anche a causa delle variabilità interindividuali.
Una seconda integrazione che abbiamo ritenuto necessaria rispetto alla scheda di INRS è la rilevazione, ove possibile, per singoli compiti e non per mansioni. Il presupposto è che identificare compiti specifici nei quali è presente un fattore di rischio rilevante per l’età
consente di sviluppare soluzioni preventive mirate e facilita solu- zioni di adattabilità.
Indichiamo di seguito alcuni possibili passi operativi di ordine ge- nerale e proponiamo un primo strumento sperimentale di va- lutazione, uno strumento di ordine generale che potrà essere strutturato in modo più specifico per i diversi comparti pro- duttivi, come ad esempio quello proposto di seguito per la sanità.
Un analogo lavoro di costruzione di nuovi strumenti, di individuazione di compiti lavorativi e di pesatura dei fattori di nocività in relazione l’età, dovrà essere progressivamente sviluppato, a partire dalle “condizioni di lavoro difficili” individuate nella “Sesta indagi- ne europea sulle condizioni di lavoro” di Eurofound, condizioni per le quali vi è evidenza che comportino particolari problemi di soste- nibilità del lavoro in relazione all’età
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