Valutazione dei rischi per i lavori in prossimità di linee elettriche aeree

E' disponibile sul sito di Inail il nuovo documento "Lavori in prossimità di linee elettriche aeree. Valutazione del rischio e misure di prevenzione".

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, artt. 83 e 117) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non possano essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni. L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio anche in tale campo. Il presente lavoro ha lo scopo di presentare: 

• Le disposizioni legislative e normative;

• La statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL; 

• Esempi e procedure per la gestione del rischio; 

• Schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro.

Il contatto con conduttori scoperti o non sufficientemente protetti è causa di infortuni elettrici le cui conseguenze possono risultare gravi e spesso fatali. Inoltre, l’avvicinamento alle linee elettriche aeree di media o alta tensione può causare scariche elettriche e folgorazione anche se non vi è stato contatto. Negli infortuni causati da contatto o avvicinamento alle linee elettriche aeree sono coinvolti, in prevalenza, lavoratori che utilizzano mezzi o attrezzature con parti che durante il lavoro possono arrivare nei pressi delle linee, come gli operatori del settore edile e di ingegneria civile che lavorano in cantieri che si sviluppano in vicinanza di tali linee. I mezzi coinvolti sono spesso betoniere con bracci articolati per lo scarico del calcestruzzo, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), carrelli semoventi o autogru. Tuttavia un certo numero di incidenti si è verificato anche con l’uso di scale o trabattelli o altre attrezzature o durante lavori con utensili.

Dagli artt. 82, 83 e 117 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (nel seguito indicato semplicemente come d.lgs. 81/2008 o come Testo Unico) e dalla norma CEI 11-27, IV Edizione 2014 (che ha come oggetto i lavori svolti sugli impianti elettrici) è possibile ottenere le seguenti definizioni: PES: persona esperta in ambito elettrico (definizione 3.2.5 della CEI 11-27) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. PAV: persona avvertita in ambito elettrico (definizione 3.2.6 della CEI 11-27) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. PEC: persona comune (definizione 3.2.7 della CEI 11-27) Persona che non è esperta e non è avvertita.

Supervisione (definizione 3.7.13 della CEI 11-27) Complesso di attività svolte da PES, prima di eseguire un lavoro, ai fini di mettere i lavoratori in condizioni di operare in sicurezza senza ulteriori necessità di controllo predisponendo, ad esempio: - ambienti, - misure di prevenzione e protezione, - messa fuori tensione e in sicurezza di un impianto elettrico o parte di esso, - installazione di barriere e impedimenti, - modalità d’intervento, - istruzioni. Sorveglianza (definizione 3.7.14 della CEI 11-27) Attività di controllo costante svolta da PES o PAV nei confronti di altre persone generalmente con minore esperienza, in particolare di PEC, atta a prevenire azioni pericolose, derivanti dalla presenza di rischio elettrico, che queste ultime potrebbero compiere (volontariamente e/o involontariamente) ignorandone la pericolosità. Oltre ad una eventuale supervisione, la sorveglianza va utilizzata in casi particolari, specialmente per lavori complessi. Posto e postazione di lavoro (definizione 3.3.1 della CEI 11-27) Sito(i), luogo(luoghi) o area(e) dove si svolge, si sta svolgendo od è stato svolto un lavoro. Zona di lavoro con rischio elettrico Zona all’interno della quale sono compresi tutti i lavori con rischio elettrico. All’interno della zona di lavoro devono essere garantite le misure di prevenzione. Nessun estraneo deve entrarvi senza autorizzazione e nessun operatore deve compiere attività lavorative fuori da essa. È suddivisa (Fig. 1) in: zona di lavoro sotto tensione, zona prossima, zona di lavoro non elettrico. Zona di lavoro sotto tensione (DL) (definizione 3.3.2 della CEI 11-27) Spazio, delimitato dalla distanza DL, intorno alle parti attive nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico. Zona prossima (DV) (definizione 3.3.3 della CEI 11-27) Spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza DV. Zona di lavoro non elettrico (DA9) (definizione 3.3.4 della CEI 11-27) Spazio esterno alla zona prossima delimitato dalla distanza DA9.

(Tabella A.1, CEI 11-27) da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o che si svolga fuori tensione sulle stesse parti attive è definita “lavoro elettrico”, in quanto espone il lavoratore a rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che svolga lavori di qualsiasi natura in prossimità di un impianto elettrico [CEI 11-27, punto 3.4.2]. Lavoro non elettrico Il lavoro svolto a distanza minore di DA9 (Tabella 1 - Allegato IX, Testo Unico) e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.) è definito “lavoro non elettrico” [CEI 11-27, punto 3.4.3]. Nei titoli degli art. 83 e 117 del Testo Unico è usata la parola “prossimità” per definire la zona delimitata dalla distanza d < DA9. Nella norma CEI 11-27 è definita “zona prossima” la zona tale che DL < d ≤ DV. Per evitare confusione tra le due terminologie, nel presente documento si è scelto di riferirsi alla zona di lavoro non elettrico usando a volte la locuzione “in vicinanza”, che compare nel testo dell’art. 83 del Testo Unico. Lavoro senza rischio elettrico significativo Se il lavoro è svolto a distanza maggiore o uguale a DA9 da parti attive non protette o non sufficientemente protette allora tale lavoro può ritenersi senza rischio elettrico significativo [CEI 11-27, punto 1], a condizione che il limite di cui all’Allegato IX del Testo Unico sia rispettato (il rispetto dei limiti di cui all’Allegato IX del Testo Unico è ritenuta, quindi, una condizione sufficiente ai fini della sicurezza elettrica). Lavoro sotto tensione Lavoro in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono da lui maneggiati [CEI 11-27, punto 3.4.4]. Si svolge a distanza minore o uguale alla distanza DL (Tabella A.1, CEI 11-27) da parti attive accessibili. Lavoro in prossimità di parti attive Lavoro in cui un lavoratore entra nella zona di lavoro in prossimità con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione [CEI 11-27, punto 3.4.5]. Si svolge a distanza minore o uguale di DV e maggiore di DL da parti attive accessibili.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail -  2016


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