valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 3 settembre 2021

valutazione dei rischi di incendio e la conseguente defi- nizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali con il d.m. 3 settembre 2021

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI AGGIORNATO 2023

Con l’entrata in vigore del d.m. 3 settembre 2021, la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente defi- nizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto:

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto
2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).

Vale la pena sottolineare che il d.m. 3 settembre 2021 riguarda tutti i luoghi di lavoro, mentre l’allegato I al medesimo decreto solo quelli a basso rischio d’incendio.

Pertanto, si evince che, per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre (art. 3, comma 4), anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che, in ogni caso, per i luoghi di lavoro, privi di regola tecnica, che non possono considerarsi a “basso” rischio il Codice è l’unico riferimento cogente applicabile.

Quindi, a norma del punto 1, comma 2, dell’allegato I, il Datore di lavoro, prioritariamente, verifica il campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021 in riferimento al luogo di lavoro e, di conseguenza, potrà applicare l’allegato I, ove il luogo di lavoro possa considerarsi a basso rischio di incendio, ovvero dovrà applicare il Codice, ove lo stesso non possa considerarsi tale.

Ai fini dell’applicazione d.m. 3 settembre 2021, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese quindi nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

a. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’atti- vità);
b. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nomi- nale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo i criteri esposti al punto 3 dell’allegato I, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate al punto 4 (Strategia antincendio) dell’allegato I.

Si segnala che alcuni punti della Strategia antincendio, ad esempio i punti 4.3 Gestione della sicurezza antin- cendio (GSA) e 4.4 Controllo dell’incendio, sono da correlare agli altri due nuovi decreti.
Come pure si rimarca che i doveri del Datore di lavoro, inerenti i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, sono disciplinati dal d.m. 1 settembre 2021, cd. decreto “Controlli”.

Parimenti, gli aspetti inerenti la formazione dei lavoratori, la designazione, la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono disciplinati dal d.m. 2 settembre 2021, cd. decreto “GSA”.

Fonte:Inail

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PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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