valutazione dei rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera
Modello operativo in word valutazione dei rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera
Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori significa individuare i pericoli presenti sul posto di lavoro e stimare l’entità degli effetti indesiderati ad essi associati, nonché valutare la probabilità del loro accadimento allo scopo di intraprendere le azioni necessarie alla massima tutela dei Lavoratori.
Con il termine pericolo si intende la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche, ecc.) che
potenzialmente può provocare danni.
Il danno è qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo umano o di sue parti o funzioni. Il danno può essere fisico o psichico.
Per rischio si intende invece la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore
La valutazione del rischio consiste in un’attenta analisi dell’attività lavorativa che comprende tra l’altro lo studio del rapporto uomo-macchina e uomo-ambiente di ogni posto di lavoro, del luogo dove tale lavoro si svolge e della specifica organizzazione del lavoro nell’ambito delle singole unità locali dell’impresa. In particolare il procedimento consiste nel:
- individuare e caratterizzare i pericoli che interessano ogni lavoratore sia in relazione alla mansione che svolge, che al luogo di lavoro
- valutare i rischi specifici e convenzionali in base a
criteri dichiarati e per quanto possibile oggettivi; ciò permette di esprimere un giudizio sulla gravità del rischio e sulla conformità e adeguatezza della realtà lavorative rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione
- individuare le misure di prevenzione e protezione
più idonee a gestire i rischi evidenziati, dando la priorità alle situazioni più problematiche.
Il D.lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro di ogni Agenzia (rispetto alla gerarchia organizzativa può essere il Direttore Generale o il Dirigente delegato ai sensi dell’art.16 citato decreto) ad effettuare la valutazione dei rischi. L’attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera costituisce una specifica matrice (aria) che afferisce alle attività Territoriali. Compito del datore di lavoro, dunque, quello di redigere specifica analisi di rischio relativa all’attività in relazione alla singola mansione.
Il lavoro del Gruppo ha individuato uno schema di documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/08 relativo alle attività di verifica presso impianti d’emissione svolte dal personale del SNPA.
Il metodo seguito per accertare i rischi potenziali presenti nelle attività di campionamento e monitoraggio è caratterizzato dalla valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività e dalle indicazioni specifiche relative alla conformità dei dispositivi utilizzati in connessione con le norme legislative tecniche e di sicurezza nazionali e comunitarie, il tutto finalizzato ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art. 2 D.lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il presente documento risulta pertanto composto da tre parti:
1. Valutazione dei rischi per il personale SNPA
2. Istruzione operativa relativa al campionamento alle emissioni in atmosfera
3. Documento di coordinamento e informazione reciproca relativo ai rischi specifici presenti presso gli
impianti e correlati alle attività degli operatori SNPA.
La valutazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle modalità operative è generata dallo studio comparato delle situazioni che si possono verificare durante le attività e segnalate nel gruppo di lavoro come standard e ricomprese nei principi generali della sicurezza, dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e buona tecnica prevenzionistica).
Lo scopo primario del documento non è tanto quello di verificare la mera applicazione dei precetti di legge ma soprattutto quello di ricercare di gestire nell’ottica del miglioramento continuo tutti quei rischi residui che nonostante l’applicazione delle normative specifiche rimangono in essere. Trattasi in effetti di rischi di tipo organizzativo legati al comportamento delle persone e al
loro stato di salute non propriamente legato alla idoneità alla mansione, all’imprevedibilità delle situazioni, in particolare quelle che possono essere causa di eventi lesivi.
PROPOSTA DI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
Nei luoghi di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, la valutazione richiede di essere orientata in modo da tenere in conto di tali aspetti. I rischi possono essere definiti in modo generico, così da applicare i principi di eliminazione e di controllo dei medesimi anche se il posto di lavoro cambia.
Un altro importante aspetto che deve essere sempre considerato è la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone anch’esse esposte a rischi eventuali ma si deve tenere presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi e anche aggravare le conseguenze di quelli già presenti a causa di possibili e magari non valutate interferenze tra le diverse attività. I datori di lavoro delle diverse imprese che operano nello stesso ambiente dovranno collaborare per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Una valutazione dei rischi dettagliata deve essere articolata come segue:
1. Identificazione dei pericoli in tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa.
2. Identificazione di tutte le persone che possono incorrere in pericoli, compresi i gruppi di persone esposte a rischi particolari
3. Stima dei rischi che tenga conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure cautelari o preventive esistenti.
4. Decisione su quali nuove eventuali misure debbano
essere introdotte per eliminare o ridurre i rischi, considerando quale direttrice ciò che è ritenuta essere la buona pratica corrente.
5. Definizione, in via prioritaria, delle misure cautelari da adottare.
Prendiamo ora in considerazione gli aspetti suddetti, in modo più dettagliato.
1. Identificazione dei pericoli in tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa
Questa fase dovrà essere avviata mediante:
- la consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono tenuti a esprimere le
proprie valutazioni dei pericoli e dei loro effetti dannosi.
- l’esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, che deve tener conto anche delle operazioni che esulano dalla routine e che hanno carattere intermittente e di eventi non pianificati ma prevedibili, quali le interruzioni dell’attività di lavoro.
- l’identificazione degli aspetti del lavoro che
costituiscono altrettante cause potenziali di danno (pericoli) concentrandosi su quelli che possono aver luogo a causa dell’attività lavorativa.
2. Identificazione di tutte le persone che possono essere esposte a pericoli, compresi i gruppi di persone esposte a rischi particolari
A questo fine:
- si dovrà tener conto dell’interazione tra i lavoratori e i pericoli, in modo diretto o indiretto
- si dovrà riservare particolare attenzione ai gruppi di lavoratori esposti a rischi maggiori, con conseguenze più gravi, più frequenti.
3. Stima dei rischi, tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure preventive o cautelari esistenti
La stima dei rischi può rivelarsi un procedimento semplice, basato sul giudizio e che non richiede particolari competenze specialistiche e tecniche (è il caso di posti di lavoro che presentano pericoli di scarsa levatura, oppure nei quali i rischi sono ben noti, prontamente identificati e gli strumenti di controllo sono immediatamente disponibili) oppure potrà essere la base di una valutazione completa nel campo della sicurezza e della salute, comprendente tecniche quali la valutazione quantitativa del rischio (per esempio: per procedimenti complessi tipo grandi impianti per la fabbricazione di prodotti chimici). Potremo avere anche situazioni
intermedie tra le due precedenti, qualora non sia possibile identificare i pericoli e valutare i rischi senza disporre di conoscenze, appoggio e consulenza a livello professionale. Ciò può verificarsi in rapporto ai procedimenti e alle tecnologie più complesse che si riscontrano sul luogo di lavoro o ai pericoli per la salute che non risultano di pronta o facile identificazione e che richiedono quindi analisi e misurazioni accurate.
Sarà utile considerare le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze e le diverse probabilità con cui i possibili danni si possono verificare.
4. Decisioni su quali nuove eventuali misure debbono essere introdotte per ridurre i rischi.
L’obiettivo di questa fase consiste nel fornire ai lavoratori
la protezione richiesta dalla legislazione comunitaria e nazionale. Nel prospetto riportato di seguito sono sintetizzati i tipi di conclusioni prevedibili e delle azioni che possono essere intraprese in seguito. Si rileva il fatto che, in ogni caso in cui ciò sia possibile, si devono prendere misure preventive tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Definizione, in scala prioritaria, delle misure cautelari da adottare
È essenziale elaborare un elenco prioritario del lavoro da compiersi per eliminare i rischi o per prevenirli.
Questa definizione, su scala prioritaria, deve tener conto della gravità dei rischi, della probabilità che si verifichi un incidente, del numero di persone che possono esserne vittime e del tempo necessario per porre in atto le misure di prevenzione. Alcuni problemi non possono essere risolti immediatamente, per cui è possibile che un programma basato sulla definizione di un elenco di priorità debba integrare provvedimenti da prendersi a breve termine, nell’ambito di un programma destinato ad eliminare progressivamente o a ridurre i rischi a lungo termine. Le conclusioni di una valutazione dei rischi sul lavoro devono porre in rilievo gli aspetti seguenti:
- se il rischio è o meno controllato in modo adeguato
- in caso contrario, opzioni per ridurre il rischio
- priorità di intervento
- se sia possibile prendere provvedimenti per migliorare il livello di protezione dei lavoratori in rapporto alle problematiche di sicurezza e sanità
- altre persone che possono essere coinvolte.
Una volta terminata la valutazione, la prima opzione da prendere in esame deve essere sempre quella di eliminare il rischio, anche se in molte situazioni ciò non risulterà praticamente attuabile a causa del fatto che i pericoli e i rischi del caso risultano essere una parte non del tutto eliminabile/riducibile del procedimento o dell’attività di lavoro. È talvolta possibile modificare o sostituire la strumentazione o i materiali utilizzati con soluzioni alternative.
Tuttavia, nei casi in cui si esamina una possibilità di sostituzione, è essenziale valutarne subito le implicazioni
e chiedersi, in base agli effetti che ne conseguono, se
essa sia o meno giustificabile. Nel caso in cui l’entità del
rischio non può essere ridotta tramite tali misure, si forniranno e adopereranno i dispositivi personali di protezione, che devono essere impiegate solo qualora risulti impossibile garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti attraverso mezzi collettivi tecnici od organizzativi. Se comunque si ritiene necessario l’impiego di dispositivi di protezione personale, questi e devono essere di tipo adeguato. Identificarti i rischi per i quali devono essere forniti, si sceglieranno i dispositivi più indicati, valutandone sia le prestazioni, sia i limiti pratici che derivano dal fatto di portare attrezzature di protezione personale. Si dovranno poi anche curare le
disposizioni che riguardano il magazzinaggio, la manutenzione e la formazione dei lavoratori al loro impiego. Resta sempre di fondamentale importanza la prevenzione, da attuare attraverso la formazione e l’informazione del personale.
LA QUANTIFICAIZONE DEL RISCHIO (INDICI DI VALUTAZIONE)
In generale, con l’analisi di rischio si cerca di determinare
una funzione matematica del tipo: R = f ( M, P )
dove R rappresenta la magnitudo del rischio, M quella delle conseguenze (che può essere espressa sia come
funzione del numero di individui coinvolti, che dei danni
provocati) e P la probabilità o frequenza con cui si verificano le conseguenze. Determinare la funzione di rischio f significa definire un modello di esposizione dei lavoratori ad un determinato pericolo che mette in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità che tale danno si verifichi, e questo per ogni condizione operativa. Qualora sia stato determinato quello che viene definito rischio accettabile Ra, si interviene dando la priorità a tutte quelle situazioni per cui risulta che il livello di rischio stimato R sia:
R > Ra
Quando è possibile, si elimina il rischio modificando metodi di lavoro, attrezzature o materiali. Se l’unica soluzione risulta invece quella di ridurlo, si possono adottare misure preventive che fanno diminuire la probabilità che un determinato danno atteso si verifichi, e misure protettive che ne circoscrivano gli effetti.
Il rischio così ridotto prende il nome di rischio residuo.
Si deve inoltre tenere sempre presente che è essenziale che i rischi non siano trasferiti o spostati, e cioè che la soluzione di un problema non ne crei altri.
METODO DI VALUTAZIONE
La scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno che potrebbe derivarne.
Tale valore dovrà essere svincolato dalla magnitudo o gravità del danno, legata all’evento negativo. All’indice probabilità viene assegnato un valore in ordine crescente di rilievo del fatto, secondo le specifiche indicate nella Tabella
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