Utilizzo dpi 3 categoria per lavori in quota.
Caduta dall’alto,selezione ed utilizzo dei sistemi di protezione
Per migliorare la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori edili e nelle attività in copertura è importante imparare a scegliere, a selezionare i sistemi di protezione individuale dalle cadute e i loro componenti. Ed è poi altrettanto importante imparare a utilizzarli correttamente.
Nell’intervento “Selezione ed utilizzo dei sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto”, a cura di Carlo Ratti (Inail Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, Prodotti ed insediamenti antropici - Laboratorio cantieri temporanei o mobili) si indica che la selezione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute deve essere effettuata tenendo conto:
- “tipologia di lavoro da effettuare e rischi ad esso connessi;
- si deve dare priorità ai sistemi che evitano la caduta dall’alto rispetto a quelli che arrestano la caduta dall’alto;
- se non è possibile eliminare il rischio di caduta dall’alto, deve essere adottato un sistema di arresto caduta;
- qualora il sistema in utilizzo preveda l’arresto di una caduta, deve essere presente un sistema di recupero di emergenza (salvataggio);
- caratteristiche e delle prestazioni del sistema di protezione individuale dalle cadute e del sistema di ancoraggio a cui è collegato”.
Ricordando che sistemi di trattenuta e sistemi di posizionamento sul lavoro, differentemente dai sistemi di arresto caduta, non sono destinati ad arrestare la caduta dall’alto.
In particolare:
- la selezione dei sistemi di trattenuta “deve essere effettuata tenendo conto che essi devono permettere al lavoratore di arrivare in prossimità del bordo non protetto, di non superarlo e di potersi muovere liberamente. La selezione deve tenere conto che tali sistemi non sono destinati ad arrestare la caduta dall’alto”;
- la selezione dei sistemi di posizionamento sul lavoro “deve essere effettuata tenendo conto che essi devono permettere al lavoratore di operare sostenuto, in tensione o in sospensione. Tali sistemi devono essere scelti, per esempio, se il luogo di lavoro (su traliccio, tetto a fortissima pendenza) è tale da non permette al lavoratore di stare in piedi senza l’utilizzo di un sostegno e l’attività lavorativa necessiti dell’utilizzo di entrambe le mani”;
- la selezione dei sistemi di arresto caduta “deve essere effettuata tenendo in considerazione quanto segue: devono essere lette attentamente le istruzioni per l’uso e i limiti di impiego dichiarati dal fabbricante; deve essere valutato lo spazio di arresto caduta e la relativa distanza di ostacoli sottostanti; deve essere valutata la compatibilità del punto di ancoraggio con il sistema di arresto caduta; nel caso di presenza di spigoli vivi, deve essere utilizzato un sistema di arresto caduta con una braga metallica a protezione degli elementi in materiale tessile o con fune metallica o altro materiale idoneo; il lavoratore deve poter lavorare e muoversi liberamente”.
Le slide relative all’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si soffermano anche
sulla selezione dei componenti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute.
E riguardo ai sistemi di arresto caduta si soffermano ulteriormente su:
- dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
- sistemi di arresto caduta con cordino anticaduta;
- imbracatura per il corpo.
Ad esempio la selezione di una corretta imbracatura per il corpo “deve essere effettuata tenendo in considerazione quanto segue:
- presenza di punti di attacco adeguati per l’attività da svolgere (per esempio: attacco sternale e dorsale, solo attacco dorsale, ecc.);
- facilità nell’indossare e nel togliere l’imbracatura;
- facilità di regolazione dei componenti rispetto alle diverse conformazioni del corpo;
- leggerezza”.
Dopo aver affrontato anche il tema, riguardo ai componenti dei sistemi, della selezione dei connettori, il relatore si sofferma sull’utilizzo dei sistemi di protezione individuale dalle cadute, ricordando innanzitutto che il sistema di protezione individuale dalle cadute “deve essere collegato ad un ancoraggio efficace”.
Prima dell’uso per ciascuna tipologia, “il lavoratore deve:
- prendere visione della nota informativa e assicurarsi di utilizzare il sistema secondo le informazioni, le modalità e lo scopo definiti dal fabbricante;
- verificare la presenza di tutti gli elementi/componenti (ivi compreso quello per le eventuali attività di emergenza/recupero dell’infortunato) procedendo con l'ispezione prima dell'uso e l'ispezione visiva del corretto assemblaggio di ogni elemento del sistema;
- verificare che il lavoratore sia sufficientemente formato e addestrato sull’utilizzo del sistema e abbia pianificato le attività da compiere;
- verificare lo stato psico-fisico del lavoratore;
- verificare la presenza di adeguate condizioni climatiche.
Durante l’uso per ciascuna tipologia, il lavoratore deve:
- maneggiare il sistema al fine di non danneggiarlo né apportare modifiche allo stesso;
- non operare in solitudine;
- sospendere le attività in caso di dubbio circa la procedura da seguire o presenza di anomalie.
Dopo l’uso per ciascuna tipologia, il lavoratore deve:
- riporre il sistema in adeguato luogo di stoccaggio secondo le prescrizioni e le indicazioni del fabbricante dei singoli componenti (ad esempio in luogo chiuso, al riparo da sole e pioggia);
- segnalare eventuali anomalie riscontrate o eventuali cadute”.
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Inoltre l’utilizzo in sicurezza dei connettori prevede che:
- “si debba verificare che tutti gli elementi di accoppiamento siano compatibili l’uno con l’altro, al fine di evitare rilasci non voluti o sovraccarichi dei connettori;
- si debba verificare, nel momento in cui i sistemi di protezione individuali dalle cadute sono indossati e, di tanto in tanto, durante il loro utilizzo, che i dispositivi di chiusura siano correttamente chiusi;
- si debba evitare che i connettori siano sottoposti a sollecitazioni di flessione” in quanto possono non essere progettati per sopportare tale tipo di sollecitazione.
Nelle slide sono riportate immagini esplicative relative all’utilizzo dei connettori.
Veniamo in particolare ai sistemi di trattenuta.
L’utilizzo in sicurezza di tale sistema prevede che:
- “la cintura di trattenuta o l’ imbracatura per il corpo con cintura di trattenuta debba essere indossata prima di accedere all’area non protetta;
- il cordino di trattenuta possa essere agganciato all’anello centrale o ai due anelli a D laterali della cintura di trattenuta;
- il sistema di collegamento debba essere agganciato prima di accedere all’area non protetta ed essere protetto dal contatto con superfici che potrebbero causarne una lacerazione”.
Mentre riguardo al sistema di posizionamento sul lavoro, che è “destinato a sostenere il lavoratore che deve operare consentendogli di poter lavorare con entrambe le mani”, l’utilizzo in sicurezza prevede che:
- “la cintura di posizionamento debba essere indossata prima di accedere all’area non protetta;
- il cordino di posizionamento debba essere agganciato ai due anelli a D laterali della cintura o all’attacco ventrale passando attorno ad una struttura idonea;
- il cordino di posizionamento debba essere protetto dal contatto con superfici che potrebbero causarne una lacerazione;
- sia utilizzato, in caso di necessità, un sedile con una seduta larga per lavorare comodamente”.
Veniamo infine all’utilizzo dei sistemi di arresto caduta.
L’utilizzo in sicurezza di tale sistema prevede che:
a) “l’imbracatura debba essere indossata prima di accedere all’area non protetta;
b) l’imbracatura debba essere indossata in maniera tale che: l'imbracatura si adatti al corpo del lavoratore, mediante gli appositi sistemi di chiusura e/o di regolazione previsti dal fabbricante e illustrati nel manuale di istruzioni; le cinghie non si spostino e/o si allentino da sole; i punti di attacco sternale si posizionino davanti al torace e i punti di attacco dorsale si posizionino in mezzo alla schiena;
c) il sistema di collegamento debba essere agganciato all’imbracatura per il corpo solo su attacchi sternali o dorsali predisposti dal fabbricante per sostenere l’arresto caduta in conformità con le istruzioni per l’uso;
d) il sistema di collegamento, in caso di necessità, debba permettere il passaggio tra due ancoraggi”.
Inoltre i cordini “non devono essere collegati in serie o in parallelo in quanto tale operazione comporta una modifica degli stessi e un uso che potrebbe non essere previsto dal fabbricante. In ogni caso deve essere consultata sempre la nota informativa del fabbricante”.
Puntosicuro
Norma EN 795:2012: equipaggiamento personale anticaduta
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2181 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
La norma EN 795:2012 riguarda sia i punti di ancoraggio fissi sia quelli mobili. Tuttavia, solo i punti di ancoraggio mobili (vale a dire trasportabili e temporanei), non fissati in modo permanente a una struttura, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE.
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I dispositivi di ancoraggio oggetto della norma EN 795:2012 sono di 5 tipi, in base alle loro caratteristiche:
Tipo A: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o di elementi di fissaggio da fissare alla struttura;
Tipo B: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi senza la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da fissare alla struttura;
Tipo C: Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali;
Tipo D: Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali;
Tipo E: Dispositivi di ancoraggio per uso su superfici orizzontali in cui la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sul suo attrito con la superficie (ancore a effetto inerziale).
Dopo aver esaminato la norma EN 795:2012, la Commissione ha stabilito che solo i dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E sono da considerarsi ancore mobili non destinate a rimanere permanentemente fissate alla struttura, e sono pertanto DPI disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE.
Decisione di Esecuzione (Ue) 2015/2181 della Commissione del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.