Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali

corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva

Il documento fornisce criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, operazioni id manutenzione o in casi di emergenza.[Immagine Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali]In particolare, il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario  per il sollevamento di persone il ricorso eccezionale ad attrezzature non previste a tale fine ovvero utilizzate per il sollevamento di cose dalla banchina.

Il presente documento ha l’obiettivo di definire criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, per operazioni di manutenzione o in casi di emergenza. In particolare il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso ad attrezzature non previste a tal fine ovvero utilizzate per il sollevamento di materiali dalla banchina. Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, come regola generale, l’adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d’uso per le quali sono state progettate e realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative. Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell’allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine. 


Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. Il primo capoverso ribadisce che, laddove esistano attrezzature costruite per il sollevamento e trasporto di persone con dimensioni e prestazioni tali da essere idonee all’utilizzo specifico, la scelta del datore di lavoro deve ricadere prioritariamente su queste. Il legislatore ammette che, a titolo eccezionale, possano essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine, a condizione che siano adottate misure adeguate e conformi a disposizioni di buona tecnica. Non esistendo ad oggi nella legislazione nazionale ed europea una specifica definizione, per disposizioni di buona tecnicapuò intendersi il complesso delle regole che definiscono lo stato dell’arte e che quindi rappresentano un utile riferimento, a carattere puramente volontario, per assicurare un livello minimo di sicurezza.

possano rientrare nella definizione di eccezionalità, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ha cercato di chiarire il reale significato e l’estensione di tale locuzione, al fine di garantire valide condizioni di sicurezza per i lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine. Nello specifico la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3326 del 10 febbraio 2011, che ha diffuso il parere definito in sede di Commissione Consultiva Permanente, ha precisato che il termine “a titolo eccezionale” possa trovare applicazione nei seguenti casi: - quando si tratti di operare in situazioni di emergenza; - per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio; - quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza.


Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – giugno 2017
Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali (.prf - 2 mb) 


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