(Ue) 2024/2599 4 ottobre 2024 sui Dpi
norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione del 4 ottobre 2024 apporta modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
DPI: aggiornamenti sulle norme armonizzate sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L dell'8 ottobre 2024, con la decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Le modifiche riguardano in particolare:
dispositivi di protezione individuale contro le cadute;
respiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie;
elmetti isolanti;
dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati in ambito professionale.
Qui di seguito si riporta il testo completo della decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, emanata il 4 ottobre 2024.
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dispositivi individuali per la protezione contro le cadute, agli elettrorespiratori a filtro per la protezione delle vie respiratorie, alle calzature, agli elmetti isolanti e alle protezioni degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.U.E. L dell'8 ottobre 2024)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1], in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione[3], la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all’allegato II di tale regolamento.
(3) La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione[4] al fine di adeguare l’ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di esse non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(4) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il Cenelec ha rivisto la norma EN 50365:2002, il cui riferimento non è stato precedentemente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 50365:2023 relativa agli elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.
(5) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione[5]: EN 360:2002 sui dispositivi anticaduta di tipo retrattile, EN 564:2014 sui cordini per alpinismo, EN 12841:2006 sui dispositivi di regolazione della fune, EN 12941:1998 quale modificata da EN 12941:1998/A1:2003 e EN 12941:1998/A2:2008 su requisiti, prove e marcatura degli elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio, EN 12942:1998 quale modificata da EN 12942:1998/A1:2002 e EN 12942:1998/A2:2008 su requisiti, prove e marcatura degli elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere, EN 14058:2017 sui capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi, EN ISO 20345:2022 sulle calzature di sicurezza, EN ISO 20346:2014 sulle calzature di protezione e EN ISO 20347:2012 sulle calzature da lavoro.
(6) Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme: EN 360:2023, EN 564:2023, EN 12841:2024, EN 12941:2023, EN 12942:2023, EN 14058:2017+A1:2023, la modifica EN ISO 20345:2022/A1:2024, EN ISO 20346:2022 quale modificata da EN ISO 20346:2022/A1:2024, e EN ISO 20347:2022 quale modificata da EN ISO 20347:2022/A1:2024.
(7) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme e le relative modifiche siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(8) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425: EN 360:2023, EN 564:2023, EN 12841:2024, EN 12941:2023, EN 12942:2023, EN 14058:2017+A1:2023, la modifica EN ISO 20345:2022/A1:2024, EN ISO 20346:2022 quale modificata da EN ISO 20346:2022/A1:2024, EN ISO 20347:2022 quale modificata da EN ISO 20347:2022/A1:2024, e EN 50365:2023. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
(10) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 360:2002, EN 564:2014, EN 12841:2006, EN 12941:1998 quale modificata da EN 12941:1998/A1:2003 e EN 12941:1998/A2:2008, EN 12942:1998 quale modificata da EN 12942:1998/A1:2002 e EN 12942:1998/A2:2008, EN 14058:2017, EN ISO 20345:2022, EN ISO 20346:2014 e EN ISO 20347:2012 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 360:2002, EN 564:2014, EN 12841:2006, EN 12941:1998 quale modificata da EN 12941:1998/A1:2003 e EN 12941:1998/A2:2008, EN 12942:1998 EN 14058:2017, EN ISO 20345:2022, EN ISO 20346:2014 e EN ISO 20347:2012.
(12) Le norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994 quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, e EN 379:2003+A1:2009 sulla protezione personale degli occhi sono state riviste dal CEN e i loro riferimenti sono stati inclusi nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/941, indicando l’11 novembre 2024 come data di ritiro. Le nuove norme, che comprendono una vasta gamma di prodotti per la protezione degli occhi e del viso per uso professionale, hanno aggiornato i metodi di prova delle precedenti norme, aumentato il numero di configurazioni di prova per un unico prodotto grazie all’introduzione di nuove sagome della testa e introdotto nuovi requisiti per la marcatura dei prodotti e nuovi requisiti tecnici, come la resistenza al calore radiante, all’impatto di una massa elevata o alle sostanze chimiche o relativi alle proprietà elettrostatiche. Di conseguenza i fabbricanti hanno bisogno di più tempo per adeguare la loro produzione al fine di conformarsi alle nuove norme. Anche gli organismi notificati e i laboratori di prova sono tenuti ad adeguare i metodi di prova. È pertanto opportuno posticipare di un ulteriore anno la data di ritiro delle norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994 quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, e EN 379:2003+A1:2009. Sebbene le norme rivedute apportino modifiche significative ad alcuni dei requisiti sostanziali applicabili, tale rinvio non dovrebbe avere un effetto negativo sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati, in quanto le norme rivedute migliorano principalmente le procedure di prova. Le righe dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 riguardanti le norme armonizzate EN 166:2001, EN 169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994 quale modificata da EN 172:1994/A1:2000 e EN 172:1994/A2:2001, e EN 379:2003+A1:2009 dovrebbero quindi essere sostituite.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificata:
(1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
(2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’allegato I, punto 1, della presente decisione si applica dall’8 aprile 2026, mentre l’allegato I, punto 2, della presente decisione si applica dall’8 ottobre 2026.
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:
Le righe 2, 3, 4, 5 e 16 dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 sono sostituite dalle seguenti:
Fonte: eur lex