Tutela per studentesse e lavoratrici equiparate durante la gravidanza e la maternità

Linee guida e relativa modulistica per la tutela delle studentesse frequentanti i laboratori e delle altre lavoratrici equiparate durante la gravidanza e la maternità.

Le presenti linee guida intendono fornire indicazioni  per disciplinare  le condizioni  di frequenza ad ogni attività  formativa  e di  ricerca nella quale possa essere riconosciuta l'esistenza di  un rischio per la studentessa e  la  lavoratrice  equiparata in gravidanza, ai fini  della tutela  della maternità;  a questo  riguardo è  opportuno  (obbligatorio nel caso di  esposizione a  radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art 8. Del D.Lgs  151/2001)  che lo stato  di gravidanza sia comunicato
appena noto  dall'interessata, fatte   salve le condizioni di  cui all'art. 20 del  D.  Lgs 196/2003 (Codice in materia dei dati personali).
Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la   corretta  e  tempestiva attuazione delle misure di  tutela  previste  dalle disposizioni di legge.
Con le presenti  linee guida si  intende recepire il ' dettato  normativo confermando il  divieto  di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo  mese dopo il  parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici. fisici. compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il  bambino.
L'Università dispone pertanto  il  divieto di accesso alle donne in stato  di gravidanza e fino al settimo mese dopo il  parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi.


Definizioni
Studentesse: ai fini  delle linee guida presente  regolamento, sono da  intendersi studentesse dell'Università  di Bologna coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di Laurea, di laurea magistrale, di  specializzazione  (diversa  da  quella medica,  per  cui esistono  specifiche  linee guida),  di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta  formazione  permanente  e  ricorrente,   di dottorato,  nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici, formativi,  di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività   specificamente svolta, siano esposte a rischi per la gravidanza, come indicati nel D.Lgs 151/2001.
Lavoratrici  equiparate:  le  titolari   di  assegni di  ricerca  o  di  borse  di  studio,  le  laureate
frequentatrici,   le   contrattiste,    le  esaminande di   stato,   nella  misura  in  cui  frequentino laboratori/ambulatori/ambienti   didattici, di  ricerca o  di   servizio e,  in    ragione dell'attività specificamente svolta,  siano esposte a  rischi per  la   gravidanza,    come  indicati nel  D.Lgs
151/2001.
Laboratori: ai  sensi delle presenti linee guida, luoghi  o ambienti in  cui   si  svolgono attività didattica,  di  ricerca, di  formazione, di  assistenza   e/o  di  servizio che comportano l'uso di macchine,  di strumenti, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti,  di prototipi o di altri mezzi  tecnici, ovvero di sostanze  chimiche pericolose o di agenti fisici o biologici  (potenziali  e deliberati, ivi compresi  quelli zoonotici).  Sono da considerarsi,  altresì,  i luoghi o gli ambienti ove si svolgono  attività di didattica, di ricerca,  di assistenza  e/o servizio  al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali,   asili nido e scuole di infanzia.
 
Responsabili  dell'attività  didattica e di  ricerca in  laboratorio   (RDRL): si intende il  soggetto che, individualmente   o  come coordinatore di   gruppo, svolge attività  didattiche o  di  ricerca in laboratorio.

Divieto generale di frequenza dei laboratori

In relazione a quanto disposto dagli artt 7 e 11 del D. Lgs 151/2001, anche in considerazione dei possibili rischi derivanti da esposizioni accidentali, dal momento della notifica dello stato di gravidanza fino al settimo mese dopo il parto non possono frequentare i laboratori come definiti nelle presenti linee guida, e pertanto ne devono essere allontanate le studentesse e le altre lavoratrici equiparate che svolgono le proprie attività in presenza dei rischi da agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni, agenti mutageni, agenti teratogeni, gas anestetici, lavori pericolosi e insalubri, agenti biologici (sia per uso deliberato che per esposizione potenziale, compresi i zoonotici), stazione in piedi per oltre metà dell'orario di impegno specifico, movimentazione manuale dei carichi e quant'altro previsto dal decreto, individuati nel Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (previsto dall'art. 18 del D.Lgs 81/2008).

Casi particolari
A) Anche nel caso di attività con rischio di contaminazione da radionuclidi il divieto si estende al settimo mese dopo il parto.
B) Non possono essere svolte attività in orario notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; non sono obbligate a prestare lavoro notturno le studentesse/lavoratrici equiparate madri di un figlio di età inferiore a tre anni.

Tutela della maternità nel periodo della gravidanza fisiologica
Lo stato di gravidanza deve essere segnalato utilizzando l'allegato 1 delle presenti linee guida insieme al certificato medico dello specialista ginecologo. Il tutto va consegnato a:
• Direttore del Dipartimento a cui afferisce il laboratorio per le studentesse
• i Responsabili di Struttura (Direttori di Dipartimento) o ai RDRL interessati per le lavoratrici equiparate.

La studentessa o la lavoratrice devono essere immediatamente allontanate dai laboratori ai sensi del D.Lgs 151/2001, o se possibile, devono essere loro affidati incarichi di ricerca o percorsi didattici/formativi alternativi, privi di rischi per la maternità.
Qualora fossero disponibili attività didattiche e/o di ricerca alternative, che non comportino
rischi per la gravidanza e l'allattamento, queste dovranno essere riportate nello specifico Documento di Valutazione del Rischio. In casi particolari in cui sia richiesta una valutazione specifica, tali attività potranno essere comunicate per iscritto dal RDRL al medico competente e al SPP per una valutazione congiunta.

Tutela  al  rientro  del congedo  per  la maternità  fino  al settimo  mese  post-partum e durante l'allattamento
Fino al settimo mese post partum valgono sostanzialmente le stesse lirnitaziçni  previste durante
la gravidanza: la studentessa/lavoratrice equiparata non potrà frequentare  i  laboratori, a meno della disponibilità di incarichi di ricerca o percorsi didattici alternativi.
Sono consentite le attività  con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).
 
Allattamento
Fino al settimo mese di età del figlio valgono, ai sensi di legge, le limitazioni  e le prescrizioni  in essere  durante  la  gravidanza. Qualora  la  studentessa  manifesti  l'intenzione di  allattare  il bambino anche dopo  i   sette  mesi di età,  l'RDRL interessato avrà  la facoltà,  se  possibile, dj consentire attività alternative senza rischi per l'allattamento (prive cioè sostanzialmente di rischi chimici, biologici).
Sono consentite le attività  con esposizione a radiazioni  ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi) . .
 
Attività  consentite
Nel periodo della gravidanza e dell'allattamento è consentito:
1 .     frequentare le lezioni in aula (anche nel periodo del congedo obbligatorio), con possibilità di alternare frequentemente  le posture;
2.          svolgere    attività     di    ricerca    bibliografica,   elaborazione   dati    e    stesura    testi     in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell'orario di lavoro.


AVVERTENZE PER LE  STUDENTESSE CHE SI ISCRIVONO A QUALSIASI ATTIVITÀ FORMATIVA ORGANIZZATA E/O GESTITA DALL’UNIVERSITÀ di BOLOGNA, nonché alle altre LAVORATRICI EQUIPARATE DELL’UNIVERSITA’ di BOLOGNA
 
Divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.
 
 
La normativa nazionale vigente (D. Lgs n. 151 del 26/3/2001) in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.
Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008).
L’Università di Bologna recepisce il dettato normativo di cui sopra confermando il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.
In considerazione del fatto che gli studenti di qualsiasi ordine e grado sono assimilati a lavoratori, l’Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori /locali in cui vengono utilizzati agenti chimici, fisici e biologici pericolosi e nocivi, a meno di altre indicazioni fornite dai singoli Responsabili della Didattica e della Ricerca, se possibili, che consentano la prosecuzione dell’attività didattica o di ricerca senza rischi per la gravidanza e l’allattamento.

Informativa per studentesse e lavoratrici equiparate(.docx 78 KB)

Comunicazione dello stato di gravidanza(.docx 77 KB)

Proposta di compiti alternativi compatibili con la gravidanza(.docx 76 KB)

Fonte:ALMA MATER STUDIORUM - UN I V E RS I TA. DI BOLOGNA,SE RVIZIO  DI  M E DICINA  DEL LAVORO, DI  PREVENZIONE  E PROTEZIONE  E DI  FISICA SANITARIA
Unità Operativa  di Medicina del Lavoro


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