Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, ’uso e la manutenzione

Metodologia per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli

Il presente documento, a carattere non vincolante, ha lo scopo di fornire un indi- rizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro.
Obiettivo del documento è anche quello di indicare una metodologia per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli.
L’individuazione del trabattello più adatto ad una realtà lavorativa dipende dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività da eseguire.
Il contenuto del presente documento non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni qui fornite con le reali condizioni e le esigenze di ogni specifico ambiente di lavoro.
Nel presente documento i termini trabattello e piccolo trabattello sono utilizzati come sinonimi ad eccezione di quanto stabilito nei paragrafi Tipologie,
Classificazione, Requisiti prestazionali, Requisiti dimensionali.


L’art. 140 del d.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza.
Il fabbricante ed il datore di lavoro devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti di cui all’art. 140 del d.lgs. 81/08.
L’art. 140 stabilisce che:
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo mar- ginedi sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equi- valente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendo- lino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devo- no essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.


In particolare il comma 4 ammette la possibilità di non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
c. l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno
(assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
d. per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;

e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004.

Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha due possibilità:
- riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII;
- riferirsi alla norma tecnica UNI 11764: 2019;
- redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove.

Nel primo caso il fabbricante dovrà dichiarare la conformità al d.lgs 81/08 con il riferimento sia alla UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di istruzioni del trabattello. Infatti il comma e) dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un tra- battello che rispetta contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria.
Nel secondo caso, i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764:2019 sono conformi all’art. 140 del d.lgs 81/08 in quanto rispettano tutti i requisiti ivi imposti e in par- ticolare il comma 4. La norma infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio.
Nel terzo caso, è comunque opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto, si ispiri ai principi delle norme tecniche.


Fonte: Inail – 2022

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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 


Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere; (da inserire a vostra cura)

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze.

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