Tabella Reati-Sanzioni 231 EXCEL

"TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI" ,

realizzata dall'Ing. Ciro Strazzeri, sicuramente il catalogo più aggiornato e completo che si possa trovare, in quanto descrive nel dettaglio le fattispecie di illecito reato/presupposto, indicandone i riferimenti nel Dlgs 231/01, i riferimenti di legge originali e le sanzioni corrispettive, pecuniarie ed interdittive. Inoltre, essendo in formato Excel (sia 2003 che 2007) potrete fare tutti i tipi di ricerca ed ordinamento che desiderate, grazie ai filtri automatici, oltre che usarla e diffonderla gratuitamente in licenza Common Creative By-NC-ND, ovvero citandone l'autore, ovvero l'ing. Ciro Alessio STRAZZERI, non lucrandoci e non derivandone opere delle quali atribuirvi la paternità, senza indicare l'origine...  

Fonte: Asso231
 

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AGGIORNATA LA TABELLA IN EXCEL DEI  REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO AL 27 LUGLIO 2016 

2016

Lo scorso 27 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell´euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.
Il summenzionato Decreto ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).
In particolare:
- ha aggiunto il secondo e terzo comma all’art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;
- ha modificato il testo dell’art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

Scarica qui la Tabella Reati-Presupposto aggiornata con queste ultime novità; abbiamo lasciato ancora in evidenza le novità introdotte con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16.

Fonte: Asso231


AGGIORNATA LA TABELLA REATI-PRESUPPOSTO AL  2019

2019

Si aggiorna la nostra Tabella Reati con le fattispecie di reato presupposto della Responsabilità ex D.Lgs. 231/01 introdotte fino a Maggio 2019.
Legge 3 Maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla GU del 16/05/2019, in vigore dal 17/05/2019
Art. 5.
Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giocoo di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
1. Dopo l’articolo 25 -terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25 -quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) , del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 1 L.401/89 - Frode in competizioni sportive.
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 L.401/89 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Fonte: Asso231

tabella illeciti agg 2019 (xlsx)

Tabella illeciti agg 2019 (pdf)

AGGIORNATA LA TABELLA REATI-PRESUPPOSTO AL 2021

2021

Si tratta dell’epilogo (almeno per il momento) di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l’adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, con cui l’UE ha demandato ai singoli Stati membri l’adozione di misure atte a contrastare le cc.dd. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell’Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Inizialmente, con l’art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha modificato l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).
Ebbene, il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25 quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
indebita compensazione (ex art. 10-quaterLgs. 74/2000).
La novella ha modificato, altresì, l’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla P.A. (intendendosi ora per tale anche l’UE), introducendo e prevedendo:

il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Anche a tali nuove fattispecie è applicabile la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell’art. 25 quinquiesdecies (l’aver conseguito un profitto di rilevante entità ovvero la derivazione di un danno di particolare gravità) e le sanzioni interdittive di cui al comma 3, ossia: il divieto di contrattare con la PA, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ancora, all’art. 25, co. 1 del D.Lgs 231/2001, sono stati inseriti, accanto a quelli già previsti, i reati di peculato ex artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.c..

Infine, la nuova normativa ha introdotto il nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato “Contrabbando”, che sancisce la responsabilità degli enti per i reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia doganale, prevedendo sanzioni, anche penali, in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

Da quanto sopra, si conferma la necessità che le imprese si dotino di modelli di controllo e gestione adeguati ed efficaci (o adeguino quelli esistenti), idonei a prevenire la commissione di reati del tipo richiamato.

Fonte: Asso231

Tabella Reati 2021-01-01 EXCEL




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