Tabella esposizione rumore lavorazioni edilizia
Tabella esito rapporto del rumore in excel lavorazioni edili (Paragrafo 3.2.1, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Tali dati possono essere usati:
nell’ambito della valutazione del rischio rumore per rispondere a quanto prescritto dall’art 190 “Valutazione del Rischio” che prevede che la valutazione del rischio tenga in debito conto in particolare di :
art. 190 c) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
Tale elemento deve essere preso in esame già in sede di valutazione del rischio
art. 190 f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
Qualora in campo si riscontrino valori significativamente maggiori dei valori dichiarati dal produttore può ipotizzarsi una situazione di non conformità del macchinario alle condizioni ottimali previste dal costruttore, ad esempio cattive condizioni manutentive ovvero malfunzionamento di protezioni acustiche previste dal costruttore: la valutazione del rischio dovrà conseguentemente prevedere le opportune azioni idonee a tenere sotto controllo i fattori che determinano il peggioramento della rumorosità prodotta dal macchinario;
ai fini della valutazione dell’esposizione prevista all’art. 190 punto a) solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l’obbligo di misurazioni strumentali;
per una stima preliminare dell’entità dei livelli di rumorosità che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari
per ottemperare a quanto prescritto Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
(…) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
nell’ambito della valutazione del rischio rumore per rispondere a quanto prescritto dall’art 190 “Valutazione del Rischio” che prevede che la valutazione del rischio tenga in debito conto in particolare di :
art. 190 c) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
Tale elemento deve essere preso in esame già in sede di valutazione del rischio
art. 190 f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
Qualora in campo si riscontrino valori significativamente maggiori dei valori dichiarati dal produttore può ipotizzarsi una situazione di non conformità del macchinario alle condizioni ottimali previste dal costruttore, ad esempio cattive condizioni manutentive ovvero malfunzionamento di protezioni acustiche previste dal costruttore: la valutazione del rischio dovrà conseguentemente prevedere le opportune azioni idonee a tenere sotto controllo i fattori che determinano il peggioramento della rumorosità prodotta dal macchinario;
ai fini della valutazione dell’esposizione prevista all’art. 190 punto a) solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l’obbligo di misurazioni strumentali;
per una stima preliminare dell’entità dei livelli di rumorosità che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari
per ottemperare a quanto prescritto Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
(…) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
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