Strumenti per la gestione di condizioni climatiche avverse

Strumenti per la gestione di condizioni climatiche avverse
(caldo)

Il Portale agenti fisici riporta utili indicazioni per la comprensione del microclima, anche specificamente sugli aspetti connessi allo stress termico in ambito lavorativo. Riporta, inoltre, strumenti di calcolo legati a parametri ambientali (umidità, temperatura, esposizione diretta ai raggi solari - indice di calore) (Calcolatore Indice di calore (HEAT INDEX) ovvero alla

valutazione analitica e l’interpretazione dello stress termico di un individuo che si trova in un
ambiente caldo (Predicted Heat Strain - PHS) (Calcolatore PHS per la valutazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile).

Sicuramente utile in via generale, esso non è espressamente riferito al tema del lavoro ma alla popolazione in generale, quindi risulta più generico e può non corrispondere alle indicazioni ottenute dal sito Worklimate.

L’INPS, con circolari e messaggi, ha declinato le condizioni e le modalità per riconoscere la CIGO legata alla motivazione “evento meteo” legata al caldo.

In particolare, ricordando che il DL 98/2923 ha ormai esaurito i popri effetti (e che il Ministro del lavoro ha positivamente dichiarato di voler riconsiderare) , l’INPS ha regolato la domanda nel messaggio n. 1856/2017.

Adesso occorrerà valutare anche la diversa causale “ordine dell’autorità” (art. 8, DM 95442/2016), laddove la causale della richiesta non sia direttamente l’evento meteo ma (laddove adottata dalle autorità competenti) l’ordinanza di sospensione dell’attività lavorativa.


Da ultimo, ricordiamo che, stante l’obbligo del datore di garantire le necessarie condizioni di sicurezza (a partire dalla previsione dell’art. 2087 cc), la giurisprudenza legittima il lavoratore a rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa a fronte dell’inadempimento del datore di lavoro, conservando il diritto alla retribuzione e senza ripercussioni sfavorevoli qualunque sia la sua mansione lavorativa (Cass., 16 gennaio 2018, n. 836; 1 aprile 2015, n. 6631;

In particolare, da ultimo è stato affermato (Cass., 12 gennaio 2023, n. 770) che, “con specifico riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., si è considerato legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli ragione della condotta inadempiente del datore (v. Cass. n. 28353 del 2021; Cass. n. 6631 del 2015), posto che è in gioco il diritto alla salute di rilievo costituzionale”.

È sato, infatti, ricordato (Cass., 15 ottobre 2021, n. 28353) che “la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 c.c., postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche
l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore”.

Si tratta di un principio giurisprudenziale consolidato. Già nel 2012 (e nella giurisprudenza ancora precedente ivi richiamata) la Cassazione (Cass., 10 agosto 2012, n. 14375) aveva rilevato che “non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall'art. 32 Cost., che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all'art.2087 c.c. (cfr., Cass. n. 11664 del 2006, n. 9576 del 2005, n. 17314 del 2004 e n. 11704 del 2003)”.

La condizione meteo, per quanto sia un fattore esogeno rispetto al potere di gestione dell’azienda, può – sia pure entro determinati limiti - essere gestito dall’impresa ricorrendo a strumenti e procedure organizzative, riducendo gli effetti nocivi della temperatura.

Il compendio sopra riportato, oltre a giustificare la mancata adozione di un protocollo, mette in evidenza che gli strumenti esistono e sono, in qualche modo, codificati nelle linee guida e nelle indicazioni dei vari enti richiamati.

Tra gli strumenti autodeterminati sulla base della valutazione dei rischi e le situazioni condizionate dalla presenza di ordinanze (regionali o sindacali), quindi, è possibile gestire il rischio, con la consapevolezza, tuttavia, che è assolutamente necessaria la collaborazione dei lavoratori (anche sulla base delle indicazioni ricevute attraverso la formazione e l’informazione).

Si pensi al tema dell’abbigliamento: se l’istinto è quello di reagire al caldo riducendo la copertura del corpo, al contrario, tutte le indicazioni chiariscono che il corpo dev’essere integralmente coperto.

Così anche per quanto riguarda il consumo di bevande, che non deve comprendere sostanze alcooliche o energizzanti o eccessivamente fredde.

Anche il controllo del comportamento dei lavoratori riveste, dunque, un ruolo essenziale, come anche la connessa funzione del preposto. È evidente che l’inadempimento del lavoratore alle indicazioni ricevute non legittima la reazione ai doverosi richiami da parte del
datore di lavoro o del preposto

A parte le considerazioni di portata generale, contiene un esempio (non esaustivo) delle azioni che il datore può mettere in campo, sia per lavori all’aperto che al chiuso.

• Per gli ambienti indoor:
- adattamento dei processi di lavoro, ad esempio riducendo il rilascio di calore
- utilizzo di schermature o barriere riflettenti o termoassorbenti
- isolare o racchiudere processi, macchinari o impianti che generano calore (o separarli dai lavoratori)
- fornitura di veicoli con cabine chiuse climatizzate (ad esempio su trattori, camion, caricatori, gru)
- ridurre l'umidità, evitare pavimenti bagnati, eliminare bagni di acqua calda aperti, scarichi e vapore
- rimozione dell'aria riscaldata o del vapore dai processi caldi utilizzando la ventilazione di scarico locale
- utilizzo di apparecchiature o processi automatizzati per accedere a luoghi caldi, ad esempio utilizzando un drone per ispezionare un terreno di fuoco
- monitoraggio della temperatura
- fornire ombra per ridurre il calore radiante del sole, ombreggiando i lavoratori dalla luce solare diretta con tende o utilizzando pellicole riflettenti sulle finestre
- utilizzo di superfici non riflettenti per evitare la riflessione UV nell'area di lavoro
- fornire aria di raffreddamento o condizionamento dell'aria e adeguata ventilazione, deumidificazione
- fornire aree climatizzate, ombreggiate o di pausa fresca il più vicino possibile al cantiere
- Fornire ventilatori, come quelli da scrivania, a piedistallo o a soffitto.



• Per gli ambienti all’aperto:

- individuazione e formazione di un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche (attraverso la consultazione di siti dedicati) per attuare le misure di prevenzione individuate dal datore di lavoro
- rendere disponibile sui luoghi di lavoro un termometro ed un igrometro
- evitare il più possibile l'esposizione diretta alla radiazione solare utilizzando tettoie, anche mobili, che possano permettere di lavorare all'ombra
- evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo, anticipando, ad esempio inizio dell'orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali
- se possibile destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata
- se non sono necessari particolari DPI, fornire al lavoratore copricapo a falda larga ed indumenti leggeri e traspiranti
- sconsigliati cappello con visiera (non protegge collo e nuca) e indumenti a maniche corte o pantaloni corti
- nel caso di necessità di utilizzo di DPI che ostacolino la respirazione e l'evaporazione del sudore, come ad esempio nei cantieri di rimozioni di amianto,
programmare e far eseguire pause di lavoro in ambienti ombreggiati ed evitate le ore più calde della giornata
- consentire ai lavoratori di consumare i pasti in aree ombreggiate e, qualora presente il servizio mensa, limitando cibi grassi a favore di frutta e verdura, eliminando il consumo di alcool
- rendere sempre disponibile acqua per i lavoratori, verificandone periodicamente la disponibilità nei pressi della zona della lavorazione in caso di cantieri o aree di grandi dimensioni. L'eventuale fornitura di integratori salini è subordinata al parere
del medico competente
- istruire i lavoratori in merito alla necessità di bere poco e frequentemente, anche in assenza del senso della sete
- istruire i lavoratori sui possibili segnali di danno da calore e sulle possibili azioni da mettere immediatamente in atto
- evitare, se possibile, il lavoro solitario.

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