Stress da Rapina
LINEE D’INDIRIZZO PER PREVENIRE O RIDURRE I DANNI FISICI E PSICHICI DEI LAVORATORI BANCARI CORRELATI ALLE RAPINE
QUALE’ IL PROBLEMA? O MEGLIO, QUALI SONO I PROBLEMI?
Nell’ambito di ciò che viene di solito genericamente denominato "rischio rapina" si possono riconoscere due distinte tematiche, tra loro correlate, che richiedono strumenti e metodi almeno in
parte diversi per essere affrontate in maniera efficace.
1.1 Il rischio di subire una rapina
Il rischio di subire una rapina, cioè la probabilità che una certa sede bancaria venga rapinata, ha le seguenti caratteristiche:
- a correre il rischio è la sede bancaria;
- a influire sull’entità di tale rischio concorrono principalmente: i) i fattori socio-economici rilevanti
per questo particolare tipo di atto criminoso, ii) le caratteristiche dei luoghi in cui si trova la sede bancaria e le caratteristiche della sede bancaria che possono apparire ai rapinatori come favorevoli per il buon esito (per loro) della rapina e della successiva fuga, iii) l’entità del bottino atteso;
- il danno può essere costituito dalla perdita economica, dai traumi fisici e psichici subiti dai
dipendenti e dai clienti, dalla perdita d’immagine.
1.2 Il rischio di subire traumi fisici e psichici correlati alle rapine
Questo rischio, cioè la probabilità che i dipendenti della banca (e le altre persone legittimamente
presenti al suo interno) possano patire dei traumi fisici e psichici nel corso e a seguito di una rapina, ha le seguenti caratteristiche:
- a correre il rischio sono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti al suo interno (clienti, fornitori, etc.);
- ad elevare il rischio, una volta che la rapina sia in corso, possono concorrere: i) il comportamento aggressivo del rapinatore, ii) eventuali reazioni improprie dei dipendenti o dei clienti, iii) la durata della rapina, iv) l’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine o delle guardie private;
- i danni sono rappresentati dai traumi fisici che possono arrivare a livelli di notevole gravità e persino alla morte e dai traumi psichici tra cui si segnala la sindrome post-traumatica da stress.
Va inoltre ricordato che i lavoratori possono incorrere in forme di sofferenza psichica anche senza subire rapine, per il solo fatto di temerle. In questi casi:
- la sofferenza è correlata alla struttura caratteriale delle persone ed a loro eventuali precedenti esperienze di rapine o di altri episodi violenti non necessariamente in ambito lavorativo;
- i danni possono essere rappresentati da sindromi ansiose di diversa gravità.
1.3 Competenze specializzate e loro integrazione
Le banche si occupano dei problemi legati alle rapine attraverso i loro servizi di security e di safety. Pare opportuno definirne le aree di rispettiva competenza in riferimento ai due diversi rischi
sopra indicati, ma pare ancor più necessario sottolineare l’importanza della massima collaborazione ed integrazione possibile tra i servizi di security e quelli di safety. Infatti, per la difficoltà degli obiettivi da perseguire, per la complessità dei temi da affrontare oltre che per le correlazioni esistenti tra i due rischi sopra indicati si deve ricercare il massimo vantaggio possibile tanto dalla specializzazione delle competenze quanto dalla loro integrazione.
2. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE UNA RAPINA
Gestire questo rischio, con l’obiettivo di puntare alla sua massima riduzione possibile, non solo
tutela il patrimonio della banca ma è anche il modo più radicale per ridurre il rischio che corrono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti all’interno della banca di subire traumi fisici e psichici conseguenti a rapina.
2.1 Principali fattori di rischio
In generale, il rischio che una sede bancaria sia rapinata dipende:
- in parte da fattori su cui l’azienda non ha in pratica quasi nessuna possibilità d’intervento: la congiuntura economica e i fenomeni di disgregazione sociale che la possono accompagnare, la frequenza con cui si ricorre al contante nelle transazioni economiche, la diffusione dei fenomeni criminali, le misure di politica carceraria, la percezione dei rapinatori sulla vigilanza esercitata dalle forze dell’ordine sul territorio, la valutazione comparativa dei rapinatori su difficoltà e redditività delle rapine compiute ai danni di obiettivi alternativi (uffici postali, tabaccherie, oreficerie, farmacie…), le caratteristiche del territorio in cui è inserita la banca influenti sulle possibilità di fuga dopo la rapina, etc.;
- in parte da fattori su cui la banca può invece agire, in particolare quelli legati all’appetibilità ed all’accessibilità delle sue sedi, ove per appetibilità s’intende la capacità di una sede di attirare l’interesse dei rapinatori (in pratica: quale bottino il rapinatore si aspetta di poter ottenere) e per accessibilità l’entità del rischio che il rapinatore stima di correre per entrare ed uscire dalla banca.
2.2 Il primo passo: valutare il rischio
La valutazione del rischio di subire una rapina va ricondotto all’interno del generale processo di valutazione dei rischi cui il Datore di lavoro è obbligato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/081.
Da tempo le banche inseriscono nei Documenti di valutazione dei rischi anche la valutazione del rischio di subire una rapina; tale prassi trova il suo fondamento, oltre che nella norma e nel CCNL di
settore, nell’ovvio nesso esistente tra il rischio che una sede bancaria sia rapinata e il rischio corso dai lavoratori e dalle altre persone legittimamente presenti al suo interno di subire danni fisici e psichici a
seguito della rapina.
2.3 Fattibilità della valutazione del rischio di subire una rapina
I principali riferimenti finora utilizzati dalle banche per scegliere le misure da adottare per contrastare le rapine sono i Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in banca2 (di qui in avanti: protocolli) sottoscritti a livello provinciale dalle Prefetture, da ABI e dalle banche ed il database di OSSIF3. L’art. 3 di tali protocolli, nel richiamare l’impegno delle banche a valutare il rischio di subire una rapina, segnala la difficoltà ad effettuare credibili stime di rischio nel primo comma che si riporta integralmente: "La probabilità di accadimento dell’evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli
previsionali definiti".
Si condivide la prudenza dell’affermazione ("la probabilità di accadimento dell’evento rapina(…) può essere quantificato solo in misura limitata…") dal momento che diversi e rilevanti fattori che influiscono su questa probabilità sono difficilmente quantificabili. Si ricorda però che la probabilità
1 Tutti gli articoli citati di qui in avanti appartengono al D. Lgs. 81/2008 se non diversamente ed espressamente specificato.
2 Per quanto riguarda le citazioni degli articoli dei Protocolli fatte di qui in avanti si fa riferimento a quello del 2007 relativo alla provincia di Milano.
3 OSSIF è l’osservatorio di ABI sulla sicurezza anticrimine.
che una sede bancaria sia rapinata dipende anche dalle sue caratteristiche di appetibilità e di accessibilità (v. punto 2.1) sulle quali le banche hanno invece significativi margini d’intervento.
Ma ciò che più interessa sottolineare è come nel processo di valutazione dei rischi delineato dal
D.Lgs. 81/2008 ciò che è davvero importante non è tanto la corretta quantificazione della probabilità
di accadimento delle rapine quanto la capacità di individuare i fattori che condizionano tale probabilità e sui quali è possibile intervenire con misure di miglioramento: proprio sul riconoscimento di questi fattori si basa infatti qualunque razionale programma di prevenzione. Su questa linea si collocano anche i protocolli che all’art. 4 impegnano le banche ad adottare per ogni sede almeno quattro sistemi di sicurezza da scegliere all’interno di un elenco di 13 opzioni, tutte capaci di modificare l’appetibilità o l’accessibilità di quella sede.
2.4 Chi deve occuparsi della valutazione del rischio di rapina
Il comma 1 dell’art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione col responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente
se è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Ma se si considerano le peculiarità del rischio di rapina e dei principali fattori che influiscono su di esso (v. punto 2.1) pare quanto mai opportuno che
oltre alle figure esplicitamente indicate dalla legge siano coinvolte nella valutazione anche altre figure di particolare esperienza e competenza sullo specifico tema.
Infatti, anche se il primo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1 è al di fuori della sfera d’influenza delle banche e rimanda sostanzialmente alle responsabilità ed alle attribuzioni della
politica e della pubblica amministrazione è importante che le banche seguano con attenzione questi fenomeni che nel loro insieme costituiscono il background delle rapine e le funzioni aziendali che
sembrano più adatte a farlo utilmente sono quelle di security.
Anche il secondo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1, su cui la banca ha invece ampie
possibilità d’intervento, vede nelle funzioni aziendali di security le naturali candidate alla sua gestione, eventualmente in sinergia con le forze dell’ordine. E’ importante però che l’RSPP ed il medico competente siano coinvolti nella valutazione dei possibili effetti negativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti che possono derivare dalle misure adottate per ridurre l’appetibilità e l’accessibilità delle sedi bancarie.
2.5 Valutazione dei rischi e RLS
Il comma 2 dell’art. 29 stabilisce che la valutazione dei rischi va effettuata dopo aver consultato gli RLS. L’importanza della consultazione degli RLS non dipende solo dal pur doveroso rispetto delle
loro prerogative e delle procedure previste dalla legge ma deriva anche da implicazioni di merito: il contributo che gli RLS possono arrecare al processo di valutazione del rischio di rapina può risultare
particolarmente prezioso se gli RLS riescono a mettere a disposizione di tale processo le conoscenze derivanti dalla quotidiana esperienza dei lavoratori e, specularmente, se gli esperti incaricati di
effettuare la valutazione del rischio di rapina si dimostrano effettivamente disposti all’ascolto.
2.6 Esigenze di riservatezza
Per le peculiarità del rischio di rapina tutte le persone coinvolte nel processo di valutazione e di
gestione di tale rischio devono rispettare rigorosamente le esigenze di riservatezza proprie di questo tema. A tal fine è utile che le banche esplicitino quali sono i documenti o le loro parti da considerare riservati.
2.7 Ambito della valutazione
Per evidenti ragioni, va effettuata una specifica valutazione del rischio di rapina per ogni sede bancaria che ha un concreto rischio di essere rapinata.
2.8 Il contributo dei protocolli alla valutazione del rischio di rapina
I protocolli sottoscritti da Prefetture, ABI e banche hanno lo scopo, dichiarato fin dal loro titolo, di contrastare gli atti criminosi commessi contro le banche: non sono quindi, né pretendono di essere,
un surrogato della valutazione dei rischi richiesta dal D.Lgs. 81/2008. Nondimeno essi risultano utili nella valutazione del rischio di rapina, in particolare nel riconoscimento delle misure capaci di ridurre tale rischio. Sono i protocolli stessi a ricordare che l’efficacia delle misure adottate all’interno della lista riportata all’art. 4 è condizionata dal contestuale rispetto di altre indicazioni contenute negli stessi protocolli (si vedano in particolare gli artt. 2, 5, 7, 8, 9, 11).
2.9 La valutazione del rischio di rapina
Si è ricordato al punto precedente come il rispetto dei protocolli non sia di per sé sufficiente ad
assolvere all’obbligo di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Si riportano di seguito una serie di punti integrativi che vanno attentamente considerati nel
processo di valutazione dei rischi:
a) prima di individuare le misure di miglioramento occorre ricercare i fattori modificabili che
possono aumentare il rischio di rapina;
b) vanno valutate eventuali situazioni di particolare rischio connesse alla presenza nella sede
bancaria di soggetti vulnerabili (cardiopatici, donne in gravidanza…);
c) individuati i fattori di rischio modificabili e valutate le eventuali situazioni di particolare rischio,
la scelta dei sistemi di sicurezza di cui all’art. 4 dei protocolli va effettuata in coerenza con l’obiettivo di assicurare la massima tutela possibile alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca;
d) per ciascuna sede valutata va individuato il mix di misure più adatto a mettere in pratica la
strategia prescelta;
e) è opportuno stimare l’efficacia, per quanto possibile, delle misure individuate viste non solo
isolatamente ma anche e soprattutto nel loro insieme;
f) vanno presi in considerazione, accanto all’efficacia nel prevenire le rapine di ciascuna misura o,
meglio, del mix di misure, anche i loro possibili effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei clienti, qualora la rapina abbia ugualmente luogo.
Nell’esame e nella valutazione di tutte le questioni sopra ricordate vanno coinvolte le funzioni aziendali di safety.
2.10 L’aggiornamento della valutazione
La valutazione del rischio di rapina e l’individuazione delle misure di miglioramento che ne conseguono vanno aggiornate nel tempo quando ricorrono le condizioni indicate al comma 3 dell’art.
29. In particolare è opportuno, in caso di rapina, procedere ad un attento esame dell’accaduto e provvedere, nel caso emergano insufficienze, all’aggiornamento della valutazione dei rischi e
all’adozione delle misure che appaiono necessarie.
2.11 Documento di valutazione dei rischi e riservatezza delle informazioni relative al rischio di rapina
Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro relativamente all’effettuazione della valutazione
dei rischi ed alla redazione del relativo documento con le caratteristiche indicate al comma 2 dell’art.
28, pare opportuno prevedere, in riferimento alla particolarità del rischio di rapina, la possibilità di
adottare cautele che assicurino la necessaria riservatezza. I RLS e l’organo di vigilanza che per lo svolgimento delle loro funzioni siano venuti a conoscenza delle misure antirapina adottate sono tenuti al riserbo per non ridurre l’efficacia di tali misure.
A tale proposito, come si è già ricordato, è utile che il datore di lavoro indichi chiaramente quali
sono le informazioni a carattere riservato, dal momento che nella valutazione del rischio di rapina e nella conseguente adozione di misure finalizzate a ridurre tale rischio non tutto ha carattere riservato ed anzi talune misure risultano tanto più efficaci quanto più ne viene resa nota l’adozione.
2.12 Altre situazioni che espongono i lavoratori bancari al rischio di rapina
Si accenna all’opportunità che nella valutazione del rischio di rapina si affrontino anche tutte le altre eventuali attività in cui i lavoratori bancari possano correre il rischio di essere rapinati.4
3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE TRAUMI FISICI E PSICHICI CORRELATI ALLE RAPINE
Il rischio di subire traumi fisici e psichici conseguenti a rapina, una volta che la rapina è in corso, dipende fondamentalmente: i) dai comportamenti del rapinatore, ii) dalle reazioni dei dipendenti e
delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca e, eventualmente, delle forze dell’ordine e delle guardie private, iii) dalla durata della rapina. Le banche possono agire sul primo di
questi fattori in misura molto limitata e solo indirettamente, mentre hanno margini d’intervento un po’
più ampi sugli altri due.
3.1 La rapina in corso è una situazione d’emergenza
Se le misure antirapina non sono riuscite ad impedire l’ingresso del rapinatore nella sede bancaria si crea una situazione d’emergenza dal momento che i lavoratori si trovano esposti ad un pericolo
grave ed immediato rappresentato dal rapinatore stesso e in particolare dai suoi comportamenti e dalle reazioni che ne conseguono, da cui possono derivare significativi traumi fisici o psichici per le
persone presenti. L’emergenza ha inizio nel momento in cui il rapinatore entra nella sede bancaria e termina quando cessa ogni situazione di pericolo connessa alla rapina.
Il datore di lavoro deve quindi organizzare ciò che è necessario per affrontare quanto meglio possibile le rapine che dovessero capitare:
- designando i lavoratori incaricati di gestire questa emergenza (art. 18, comma 1, lettera b);
- predisponendo le misure più opportune per gestire questa emergenza (art. 18, comma 1, lettera t)
da realizzare secondo le disposizioni dell’art. 43;
- assicurando ai lavoratori le garanzie di cui all’art. 44;
- organizzando le attività di primo soccorso (art. 45).
3.2 La gestione dell’emergenza-rapina: formazione dei lavoratori
Poiché è difficile prevedere ciò che può effettivamente capitare nel corso di una ra pina assume particolare importanza il fatto che in ogni sede bancaria a rischio sia offerta a tutti i lavoratori una
particolare formazione per prepararli a gestire la situazione d’emergenza creata dalla rapina. Non si tratta quindi solo di rispettare formalmente la legge (art. 37, comma 9) ma di investire su una misura
di grande rilievo per la prevenzione dei traumi fisici e psichici che possono conseguire ad una rapina.
Oltre che alla conoscenza della strategia e delle misure prescelte dalla banca per contrastare le
rapine e per minimizzare i rischi di traumi fisici e psichici ad esse conseguenti la formazione di questi lavoratori deve essere dedicata anche agli aspetti di tipo emotivo e relazionale. Il controllo delle proprie reazioni e la capacità di tenere un rapporto corretto e consapevole col rapinatore possono essere acquisiti non solo sulla base delle pur necessarie conoscenze teoriche, ma anche e soprattutto con forme di didattica attiva che comprendano anche momenti addestrativi e simulazioni. Una reazione adeguata può avere diversi effetti positivi influendo favorevolmente sul comportamento del rapinatore, sulla reazione delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca, sulla durata della rapina.
All’organizzazione del percorso formativo e addestrativo è bene partecipino sia le funzioni di safety sia quelle di security con l’eventuale supporto di strutture e professionisti esterni all’azienda e dopo aver consultato i RLS.
4 Per quanto riguarda in particolare i servizi di cassa a domicilio si rimanda alla nota di ABI del 9 maggio 2008, prot. SC/LG/OF/SI/002593 ed all’allegata nota della Banca d’Italia del 28 marzo 2008.3.3 Le misure per la gestione dell’emergenza-rapinaLe misure per la gestione di questo particolare tipo di emergenza devono conformarsi a quanto indicato all’art. 43. In particolare:
- vanno definiti opportuni rapporti con i servizi pubblici esterni alla banca (comma 1, lettera a), come peraltro previsto anche dai Protocolli: si tratta di coordinarsi con le forze dell’ordine cui è
opportuno segnalare la necessità di evitare sia conflitti a fuoco all’interno della sede bancaria o nelle sue prossimità sia interventi intempestivi che possano allungare il tempo di permanenza del
rapinatore nella sede bancaria;
- vanno informati tutti i lavoratori che possono essere vittime della rapina sulle misure predisposte e
sui comportamenti da adottare (comma 1, lettera c): in proposito valgono considerazioni analoghe a quelle sviluppate al punto 3.2.
Nel predisporre le misure e le indicazioni per la gestione delle rapine è necessario valutare anche i possibili effetti su di esse delle misure adottate per la prevenzione delle rapine. In particolare si ricordano, con riferimento alle misure elencate all’art. 4 dei protocolli:
- la vigilanza con guardie private (punto 4), i cui comportamenti non devono concorrere al prodursi di conflitti armati all’interno o in prossimità della sede bancaria;
- il videocollegamento/videosorveglianza, la videoregistrazione, l’allarme antirapina (punti 5, 6, 7)
che devono avere modalità di effettuazione che evitino interventi intempestivi delle forze
dell’ordine con rischio di conflitti armati all’interno o in prossimità della sede bancaria o di allungamento del tempo di permanenza del rapinatore nella sede bancaria;
- i dispositivi di custodia valori ad apertura ritardata e i dispositivi di erogazione temporizzata del denaro (punti 10 e 11) la cui utilità come fattore che scoraggia la rapina va valutata in confronto
con il rischio che comportano di un aumento della durata della rapina.
In tutti i casi sopra prospettati il primo e fondamentale parametro cui fare riferimento non può essere che la massima tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei clienti.
3.4 L’organizzazione del primo soccorso
Nel caso in cui, nonostante il tentativo di gestire al meglio la rapina in corso, dovessero esserci
ugualmente dei danni fisici e/o psichici, assume grande rilievo la corretta gestione del primo soccorso, che secondo l’art. 45, comma 1, deve essere organizzato dal datore di lavoro "…tenendo conto della natura delle attività (…), e delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro…".
Per quanto riguarda gli eventuali traumi fisici e psichici vanno prestate le prime cure direttamente
sul luogo di lavoro, tanto se il traumatizzato è un lavoratore della banca quanto se si tratta di un cliente, nei limiti di ragionevolezza, cioè tenendo realisticamente conto di quanto possa essere fatto in modo appropriato da personale che, per quanto formato, non svolge professionalmente un’attività sanitaria. Per tutte quelle situazioni che ad un primo esame sembrino necessitare di cure specializzate, e comunque sempre a richiesta degli interessati, va organizzato il trasferimento al più vicino servizio di Pronto soccorso.
In tutto ciò che riguarda l’organizzazione del primo soccorso è centrale il contributo del medico competente.
3.5 Valutazione e follow up dei traumi psichici
Nell’ottica del massimo contenimento del danno, è opportuno valutare quanto più precocemente possibile eventuali traumi psichici patiti dai lavoratori5 e, se del caso, proporre loro un follow up. La delicatezza della materia suggerisce che l’accesso al follow up avvenga con modalità che garantiscano l’effettività del consenso informato.
Nell’attività di valutazione precoce di eventuali danni psichici è centrale il ruolo del medico competente che deve possedere un’adeguata preparazione sul tema e disporre dei necessari supporti specialistici.specialistici.5 Ferma restando l’importanza di fornire anche alle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca forme di sostegno psicologico immediatamente dopo la rapina, per un insieme di ragioni, a partire da quelle di opportunità, non pare realistico che l’azienda proponga ad esse di valutare anche gli eventuali traumi psichici attraverso un follow up.
Il follow up va svolto da personale specializzato; i lavoratori devono essere preventivamente informati sulla qualificazione e sulle modalità d’intervento di questo personale specializzato.
3.6 Valutazione dei possibili effetti derivanti dal timore di essere rapinati
Si è ricordato al termine del punto 1.2 che in alcuni soggetti vi può essere un rischio per il benessere psichico anche solo per il timore di potersi trovare coinvolti in una rapina.
Al momento dell’assegnazione del personale a sedi bancarie aventi un rischio non trascurabile di rapina questo aspetto va preso in considerazione con la dovuta attenzione nel caso in cui il problema
venga segnalato dal lavoratore. Si tratta di una valutazione non semplice, che spetta al medico competente che deve poter disporre di adeguato supporto specialistico.
Considerazioni analoghe valgono per l’eventuale richiesta di assegnazione ad altra sede da parte del personale che ha subito una rapina.
4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DA PARTE DELLE ASL
"La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio…" . (art. 13)
Se la legge non lascia spazio a dubbi sul soggetto cui compete la vigilanza sui rischi che corrono i
lavoratori in relazione alle rapine, pare opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle modalità d’esercizio di tale vigilanza.
Si ricorda che, in relazione alle rapine, si possono distinguere:
1. il rischio che una sede bancaria venga rapinata;
2. il rischio che i lavoratori subiscano traumi fisici e psichici a seguito di una rapina.
In entrambi i r ischi coesistono e si intrecciano tra loro aspetti che hanno a che fare con il contrasto della criminalità ed aspetti che hanno a che fare con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’attività di vigilanza sulla gestione di questi rischi deve porsi i seguenti scopi:
- verificare se il datore di lavoro e i dirigenti hanno fatto ricorso all’intera gamma di misure che discendono dagli obblighi previsti per loro all’art. 18;
- verificare se nell’attuazione di tali misure sono state seguite le corrette procedure (ad esempio:
consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dalla legge, struttura del documento di valutazione
dei rischi conforme a quanto previsto all’art. 28, comma 2, etc.);
- verificare l’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel
documento di valutazione dei rischi.
La verifica sull’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel documento di valutazione dei rischi può essere effettuata a diversi livelli di approfondimento: ci si può limitare ad una verifica puramente formale o si possono fare anche delle valutazioni sull’opportunità e sull’efficacia delle diverse misure adottate.
Quest’ultimo tipo di verifica non può prescindere da consistenti ed approfondite conoscenze di
merito e, quantomeno per questa ragione, non pare opportuno che siano condotte dalle ASL per quanto riguarda le misure che hanno come primo e principale scopo quello di contrastare gli atti criminosi.
Infine, la vigilanza su come vengon o affrontati i casi di quei lavoratori che potrebbero subire
traumi psichici per il timore di essere coinvolti in una rapina va effettuata, quando ritenuto opportuno, nell’ambito dell’esame del modo in cui il medico competente assolve ai suoi compiti.
Per la natura dei rischi in esame è necessario che nell’attività di vigilanza si tenga adeguatamente conto delle esigenze di riservatezza.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA ESOGENO/ENDOGENO IN EXCEL
LINEE DI INDIRIZZO PER LAVORATORI BANCARI (RISCHIO RAPINE)
Nell’ambito di ciò che viene di solito genericamente denominato "rischio rapina" si possono riconoscere due distinte tematiche, tra loro correlate, che richiedono strumenti e metodi almeno in
parte diversi per essere affrontate in maniera efficace.
1.1 Il rischio di subire una rapina
Il rischio di subire una rapina, cioè la probabilità che una certa sede bancaria venga rapinata, ha le seguenti caratteristiche:
- a correre il rischio è la sede bancaria;
- a influire sull’entità di tale rischio concorrono principalmente: i) i fattori socio-economici rilevanti
per questo particolare tipo di atto criminoso, ii) le caratteristiche dei luoghi in cui si trova la sede bancaria e le caratteristiche della sede bancaria che possono apparire ai rapinatori come favorevoli per il buon esito (per loro) della rapina e della successiva fuga, iii) l’entità del bottino atteso;
- il danno può essere costituito dalla perdita economica, dai traumi fisici e psichici subiti dai
dipendenti e dai clienti, dalla perdita d’immagine.
1.2 Il rischio di subire traumi fisici e psichici correlati alle rapine
Questo rischio, cioè la probabilità che i dipendenti della banca (e le altre persone legittimamente
presenti al suo interno) possano patire dei traumi fisici e psichici nel corso e a seguito di una rapina, ha le seguenti caratteristiche:
- a correre il rischio sono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti al suo interno (clienti, fornitori, etc.);
- ad elevare il rischio, una volta che la rapina sia in corso, possono concorrere: i) il comportamento aggressivo del rapinatore, ii) eventuali reazioni improprie dei dipendenti o dei clienti, iii) la durata della rapina, iv) l’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine o delle guardie private;
- i danni sono rappresentati dai traumi fisici che possono arrivare a livelli di notevole gravità e persino alla morte e dai traumi psichici tra cui si segnala la sindrome post-traumatica da stress.
Va inoltre ricordato che i lavoratori possono incorrere in forme di sofferenza psichica anche senza subire rapine, per il solo fatto di temerle. In questi casi:
- la sofferenza è correlata alla struttura caratteriale delle persone ed a loro eventuali precedenti esperienze di rapine o di altri episodi violenti non necessariamente in ambito lavorativo;
- i danni possono essere rappresentati da sindromi ansiose di diversa gravità.
1.3 Competenze specializzate e loro integrazione
Le banche si occupano dei problemi legati alle rapine attraverso i loro servizi di security e di safety. Pare opportuno definirne le aree di rispettiva competenza in riferimento ai due diversi rischi
sopra indicati, ma pare ancor più necessario sottolineare l’importanza della massima collaborazione ed integrazione possibile tra i servizi di security e quelli di safety. Infatti, per la difficoltà degli obiettivi da perseguire, per la complessità dei temi da affrontare oltre che per le correlazioni esistenti tra i due rischi sopra indicati si deve ricercare il massimo vantaggio possibile tanto dalla specializzazione delle competenze quanto dalla loro integrazione.
2. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE UNA RAPINA
Gestire questo rischio, con l’obiettivo di puntare alla sua massima riduzione possibile, non solo
tutela il patrimonio della banca ma è anche il modo più radicale per ridurre il rischio che corrono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti all’interno della banca di subire traumi fisici e psichici conseguenti a rapina.
2.1 Principali fattori di rischio
In generale, il rischio che una sede bancaria sia rapinata dipende:
- in parte da fattori su cui l’azienda non ha in pratica quasi nessuna possibilità d’intervento: la congiuntura economica e i fenomeni di disgregazione sociale che la possono accompagnare, la frequenza con cui si ricorre al contante nelle transazioni economiche, la diffusione dei fenomeni criminali, le misure di politica carceraria, la percezione dei rapinatori sulla vigilanza esercitata dalle forze dell’ordine sul territorio, la valutazione comparativa dei rapinatori su difficoltà e redditività delle rapine compiute ai danni di obiettivi alternativi (uffici postali, tabaccherie, oreficerie, farmacie…), le caratteristiche del territorio in cui è inserita la banca influenti sulle possibilità di fuga dopo la rapina, etc.;
- in parte da fattori su cui la banca può invece agire, in particolare quelli legati all’appetibilità ed all’accessibilità delle sue sedi, ove per appetibilità s’intende la capacità di una sede di attirare l’interesse dei rapinatori (in pratica: quale bottino il rapinatore si aspetta di poter ottenere) e per accessibilità l’entità del rischio che il rapinatore stima di correre per entrare ed uscire dalla banca.
2.2 Il primo passo: valutare il rischio
La valutazione del rischio di subire una rapina va ricondotto all’interno del generale processo di valutazione dei rischi cui il Datore di lavoro è obbligato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/081.
Da tempo le banche inseriscono nei Documenti di valutazione dei rischi anche la valutazione del rischio di subire una rapina; tale prassi trova il suo fondamento, oltre che nella norma e nel CCNL di
settore, nell’ovvio nesso esistente tra il rischio che una sede bancaria sia rapinata e il rischio corso dai lavoratori e dalle altre persone legittimamente presenti al suo interno di subire danni fisici e psichici a
seguito della rapina.
2.3 Fattibilità della valutazione del rischio di subire una rapina
I principali riferimenti finora utilizzati dalle banche per scegliere le misure da adottare per contrastare le rapine sono i Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in banca2 (di qui in avanti: protocolli) sottoscritti a livello provinciale dalle Prefetture, da ABI e dalle banche ed il database di OSSIF3. L’art. 3 di tali protocolli, nel richiamare l’impegno delle banche a valutare il rischio di subire una rapina, segnala la difficoltà ad effettuare credibili stime di rischio nel primo comma che si riporta integralmente: "La probabilità di accadimento dell’evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli
previsionali definiti".
Si condivide la prudenza dell’affermazione ("la probabilità di accadimento dell’evento rapina(…) può essere quantificato solo in misura limitata…") dal momento che diversi e rilevanti fattori che influiscono su questa probabilità sono difficilmente quantificabili. Si ricorda però che la probabilità
1 Tutti gli articoli citati di qui in avanti appartengono al D. Lgs. 81/2008 se non diversamente ed espressamente specificato.
2 Per quanto riguarda le citazioni degli articoli dei Protocolli fatte di qui in avanti si fa riferimento a quello del 2007 relativo alla provincia di Milano.
3 OSSIF è l’osservatorio di ABI sulla sicurezza anticrimine.
che una sede bancaria sia rapinata dipende anche dalle sue caratteristiche di appetibilità e di accessibilità (v. punto 2.1) sulle quali le banche hanno invece significativi margini d’intervento.
Ma ciò che più interessa sottolineare è come nel processo di valutazione dei rischi delineato dal
D.Lgs. 81/2008 ciò che è davvero importante non è tanto la corretta quantificazione della probabilità
di accadimento delle rapine quanto la capacità di individuare i fattori che condizionano tale probabilità e sui quali è possibile intervenire con misure di miglioramento: proprio sul riconoscimento di questi fattori si basa infatti qualunque razionale programma di prevenzione. Su questa linea si collocano anche i protocolli che all’art. 4 impegnano le banche ad adottare per ogni sede almeno quattro sistemi di sicurezza da scegliere all’interno di un elenco di 13 opzioni, tutte capaci di modificare l’appetibilità o l’accessibilità di quella sede.
2.4 Chi deve occuparsi della valutazione del rischio di rapina
Il comma 1 dell’art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione col responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente
se è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Ma se si considerano le peculiarità del rischio di rapina e dei principali fattori che influiscono su di esso (v. punto 2.1) pare quanto mai opportuno che
oltre alle figure esplicitamente indicate dalla legge siano coinvolte nella valutazione anche altre figure di particolare esperienza e competenza sullo specifico tema.
Infatti, anche se il primo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1 è al di fuori della sfera d’influenza delle banche e rimanda sostanzialmente alle responsabilità ed alle attribuzioni della
politica e della pubblica amministrazione è importante che le banche seguano con attenzione questi fenomeni che nel loro insieme costituiscono il background delle rapine e le funzioni aziendali che
sembrano più adatte a farlo utilmente sono quelle di security.
Anche il secondo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1, su cui la banca ha invece ampie
possibilità d’intervento, vede nelle funzioni aziendali di security le naturali candidate alla sua gestione, eventualmente in sinergia con le forze dell’ordine. E’ importante però che l’RSPP ed il medico competente siano coinvolti nella valutazione dei possibili effetti negativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti che possono derivare dalle misure adottate per ridurre l’appetibilità e l’accessibilità delle sedi bancarie.
2.5 Valutazione dei rischi e RLS
Il comma 2 dell’art. 29 stabilisce che la valutazione dei rischi va effettuata dopo aver consultato gli RLS. L’importanza della consultazione degli RLS non dipende solo dal pur doveroso rispetto delle
loro prerogative e delle procedure previste dalla legge ma deriva anche da implicazioni di merito: il contributo che gli RLS possono arrecare al processo di valutazione del rischio di rapina può risultare
particolarmente prezioso se gli RLS riescono a mettere a disposizione di tale processo le conoscenze derivanti dalla quotidiana esperienza dei lavoratori e, specularmente, se gli esperti incaricati di
effettuare la valutazione del rischio di rapina si dimostrano effettivamente disposti all’ascolto.
2.6 Esigenze di riservatezza
Per le peculiarità del rischio di rapina tutte le persone coinvolte nel processo di valutazione e di
gestione di tale rischio devono rispettare rigorosamente le esigenze di riservatezza proprie di questo tema. A tal fine è utile che le banche esplicitino quali sono i documenti o le loro parti da considerare riservati.
2.7 Ambito della valutazione
Per evidenti ragioni, va effettuata una specifica valutazione del rischio di rapina per ogni sede bancaria che ha un concreto rischio di essere rapinata.
2.8 Il contributo dei protocolli alla valutazione del rischio di rapina
I protocolli sottoscritti da Prefetture, ABI e banche hanno lo scopo, dichiarato fin dal loro titolo, di contrastare gli atti criminosi commessi contro le banche: non sono quindi, né pretendono di essere,
un surrogato della valutazione dei rischi richiesta dal D.Lgs. 81/2008. Nondimeno essi risultano utili nella valutazione del rischio di rapina, in particolare nel riconoscimento delle misure capaci di ridurre tale rischio. Sono i protocolli stessi a ricordare che l’efficacia delle misure adottate all’interno della lista riportata all’art. 4 è condizionata dal contestuale rispetto di altre indicazioni contenute negli stessi protocolli (si vedano in particolare gli artt. 2, 5, 7, 8, 9, 11).
2.9 La valutazione del rischio di rapina
Si è ricordato al punto precedente come il rispetto dei protocolli non sia di per sé sufficiente ad
assolvere all’obbligo di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Si riportano di seguito una serie di punti integrativi che vanno attentamente considerati nel
processo di valutazione dei rischi:
a) prima di individuare le misure di miglioramento occorre ricercare i fattori modificabili che
possono aumentare il rischio di rapina;
b) vanno valutate eventuali situazioni di particolare rischio connesse alla presenza nella sede
bancaria di soggetti vulnerabili (cardiopatici, donne in gravidanza…);
c) individuati i fattori di rischio modificabili e valutate le eventuali situazioni di particolare rischio,
la scelta dei sistemi di sicurezza di cui all’art. 4 dei protocolli va effettuata in coerenza con l’obiettivo di assicurare la massima tutela possibile alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca;
d) per ciascuna sede valutata va individuato il mix di misure più adatto a mettere in pratica la
strategia prescelta;
e) è opportuno stimare l’efficacia, per quanto possibile, delle misure individuate viste non solo
isolatamente ma anche e soprattutto nel loro insieme;
f) vanno presi in considerazione, accanto all’efficacia nel prevenire le rapine di ciascuna misura o,
meglio, del mix di misure, anche i loro possibili effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei clienti, qualora la rapina abbia ugualmente luogo.
Nell’esame e nella valutazione di tutte le questioni sopra ricordate vanno coinvolte le funzioni aziendali di safety.
2.10 L’aggiornamento della valutazione
La valutazione del rischio di rapina e l’individuazione delle misure di miglioramento che ne conseguono vanno aggiornate nel tempo quando ricorrono le condizioni indicate al comma 3 dell’art.
29. In particolare è opportuno, in caso di rapina, procedere ad un attento esame dell’accaduto e provvedere, nel caso emergano insufficienze, all’aggiornamento della valutazione dei rischi e
all’adozione delle misure che appaiono necessarie.
2.11 Documento di valutazione dei rischi e riservatezza delle informazioni relative al rischio di rapina
Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro relativamente all’effettuazione della valutazione
dei rischi ed alla redazione del relativo documento con le caratteristiche indicate al comma 2 dell’art.
28, pare opportuno prevedere, in riferimento alla particolarità del rischio di rapina, la possibilità di
adottare cautele che assicurino la necessaria riservatezza. I RLS e l’organo di vigilanza che per lo svolgimento delle loro funzioni siano venuti a conoscenza delle misure antirapina adottate sono tenuti al riserbo per non ridurre l’efficacia di tali misure.
A tale proposito, come si è già ricordato, è utile che il datore di lavoro indichi chiaramente quali
sono le informazioni a carattere riservato, dal momento che nella valutazione del rischio di rapina e nella conseguente adozione di misure finalizzate a ridurre tale rischio non tutto ha carattere riservato ed anzi talune misure risultano tanto più efficaci quanto più ne viene resa nota l’adozione.
2.12 Altre situazioni che espongono i lavoratori bancari al rischio di rapina
Si accenna all’opportunità che nella valutazione del rischio di rapina si affrontino anche tutte le altre eventuali attività in cui i lavoratori bancari possano correre il rischio di essere rapinati.4
3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE TRAUMI FISICI E PSICHICI CORRELATI ALLE RAPINE
Il rischio di subire traumi fisici e psichici conseguenti a rapina, una volta che la rapina è in corso, dipende fondamentalmente: i) dai comportamenti del rapinatore, ii) dalle reazioni dei dipendenti e
delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca e, eventualmente, delle forze dell’ordine e delle guardie private, iii) dalla durata della rapina. Le banche possono agire sul primo di
questi fattori in misura molto limitata e solo indirettamente, mentre hanno margini d’intervento un po’
più ampi sugli altri due.
3.1 La rapina in corso è una situazione d’emergenza
Se le misure antirapina non sono riuscite ad impedire l’ingresso del rapinatore nella sede bancaria si crea una situazione d’emergenza dal momento che i lavoratori si trovano esposti ad un pericolo
grave ed immediato rappresentato dal rapinatore stesso e in particolare dai suoi comportamenti e dalle reazioni che ne conseguono, da cui possono derivare significativi traumi fisici o psichici per le
persone presenti. L’emergenza ha inizio nel momento in cui il rapinatore entra nella sede bancaria e termina quando cessa ogni situazione di pericolo connessa alla rapina.
Il datore di lavoro deve quindi organizzare ciò che è necessario per affrontare quanto meglio possibile le rapine che dovessero capitare:
- designando i lavoratori incaricati di gestire questa emergenza (art. 18, comma 1, lettera b);
- predisponendo le misure più opportune per gestire questa emergenza (art. 18, comma 1, lettera t)
da realizzare secondo le disposizioni dell’art. 43;
- assicurando ai lavoratori le garanzie di cui all’art. 44;
- organizzando le attività di primo soccorso (art. 45).
3.2 La gestione dell’emergenza-rapina: formazione dei lavoratori
Poiché è difficile prevedere ciò che può effettivamente capitare nel corso di una ra pina assume particolare importanza il fatto che in ogni sede bancaria a rischio sia offerta a tutti i lavoratori una
particolare formazione per prepararli a gestire la situazione d’emergenza creata dalla rapina. Non si tratta quindi solo di rispettare formalmente la legge (art. 37, comma 9) ma di investire su una misura
di grande rilievo per la prevenzione dei traumi fisici e psichici che possono conseguire ad una rapina.
Oltre che alla conoscenza della strategia e delle misure prescelte dalla banca per contrastare le
rapine e per minimizzare i rischi di traumi fisici e psichici ad esse conseguenti la formazione di questi lavoratori deve essere dedicata anche agli aspetti di tipo emotivo e relazionale. Il controllo delle proprie reazioni e la capacità di tenere un rapporto corretto e consapevole col rapinatore possono essere acquisiti non solo sulla base delle pur necessarie conoscenze teoriche, ma anche e soprattutto con forme di didattica attiva che comprendano anche momenti addestrativi e simulazioni. Una reazione adeguata può avere diversi effetti positivi influendo favorevolmente sul comportamento del rapinatore, sulla reazione delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca, sulla durata della rapina.
All’organizzazione del percorso formativo e addestrativo è bene partecipino sia le funzioni di safety sia quelle di security con l’eventuale supporto di strutture e professionisti esterni all’azienda e dopo aver consultato i RLS.
4 Per quanto riguarda in particolare i servizi di cassa a domicilio si rimanda alla nota di ABI del 9 maggio 2008, prot. SC/LG/OF/SI/002593 ed all’allegata nota della Banca d’Italia del 28 marzo 2008.3.3 Le misure per la gestione dell’emergenza-rapinaLe misure per la gestione di questo particolare tipo di emergenza devono conformarsi a quanto indicato all’art. 43. In particolare:
- vanno definiti opportuni rapporti con i servizi pubblici esterni alla banca (comma 1, lettera a), come peraltro previsto anche dai Protocolli: si tratta di coordinarsi con le forze dell’ordine cui è
opportuno segnalare la necessità di evitare sia conflitti a fuoco all’interno della sede bancaria o nelle sue prossimità sia interventi intempestivi che possano allungare il tempo di permanenza del
rapinatore nella sede bancaria;
- vanno informati tutti i lavoratori che possono essere vittime della rapina sulle misure predisposte e
sui comportamenti da adottare (comma 1, lettera c): in proposito valgono considerazioni analoghe a quelle sviluppate al punto 3.2.
Nel predisporre le misure e le indicazioni per la gestione delle rapine è necessario valutare anche i possibili effetti su di esse delle misure adottate per la prevenzione delle rapine. In particolare si ricordano, con riferimento alle misure elencate all’art. 4 dei protocolli:
- la vigilanza con guardie private (punto 4), i cui comportamenti non devono concorrere al prodursi di conflitti armati all’interno o in prossimità della sede bancaria;
- il videocollegamento/videosorveglianza, la videoregistrazione, l’allarme antirapina (punti 5, 6, 7)
che devono avere modalità di effettuazione che evitino interventi intempestivi delle forze
dell’ordine con rischio di conflitti armati all’interno o in prossimità della sede bancaria o di allungamento del tempo di permanenza del rapinatore nella sede bancaria;
- i dispositivi di custodia valori ad apertura ritardata e i dispositivi di erogazione temporizzata del denaro (punti 10 e 11) la cui utilità come fattore che scoraggia la rapina va valutata in confronto
con il rischio che comportano di un aumento della durata della rapina.
In tutti i casi sopra prospettati il primo e fondamentale parametro cui fare riferimento non può essere che la massima tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei clienti.
3.4 L’organizzazione del primo soccorso
Nel caso in cui, nonostante il tentativo di gestire al meglio la rapina in corso, dovessero esserci
ugualmente dei danni fisici e/o psichici, assume grande rilievo la corretta gestione del primo soccorso, che secondo l’art. 45, comma 1, deve essere organizzato dal datore di lavoro "…tenendo conto della natura delle attività (…), e delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro…".
Per quanto riguarda gli eventuali traumi fisici e psichici vanno prestate le prime cure direttamente
sul luogo di lavoro, tanto se il traumatizzato è un lavoratore della banca quanto se si tratta di un cliente, nei limiti di ragionevolezza, cioè tenendo realisticamente conto di quanto possa essere fatto in modo appropriato da personale che, per quanto formato, non svolge professionalmente un’attività sanitaria. Per tutte quelle situazioni che ad un primo esame sembrino necessitare di cure specializzate, e comunque sempre a richiesta degli interessati, va organizzato il trasferimento al più vicino servizio di Pronto soccorso.
In tutto ciò che riguarda l’organizzazione del primo soccorso è centrale il contributo del medico competente.
3.5 Valutazione e follow up dei traumi psichici
Nell’ottica del massimo contenimento del danno, è opportuno valutare quanto più precocemente possibile eventuali traumi psichici patiti dai lavoratori5 e, se del caso, proporre loro un follow up. La delicatezza della materia suggerisce che l’accesso al follow up avvenga con modalità che garantiscano l’effettività del consenso informato.
Nell’attività di valutazione precoce di eventuali danni psichici è centrale il ruolo del medico competente che deve possedere un’adeguata preparazione sul tema e disporre dei necessari supporti specialistici.specialistici.5 Ferma restando l’importanza di fornire anche alle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca forme di sostegno psicologico immediatamente dopo la rapina, per un insieme di ragioni, a partire da quelle di opportunità, non pare realistico che l’azienda proponga ad esse di valutare anche gli eventuali traumi psichici attraverso un follow up.
Il follow up va svolto da personale specializzato; i lavoratori devono essere preventivamente informati sulla qualificazione e sulle modalità d’intervento di questo personale specializzato.
3.6 Valutazione dei possibili effetti derivanti dal timore di essere rapinati
Si è ricordato al termine del punto 1.2 che in alcuni soggetti vi può essere un rischio per il benessere psichico anche solo per il timore di potersi trovare coinvolti in una rapina.
Al momento dell’assegnazione del personale a sedi bancarie aventi un rischio non trascurabile di rapina questo aspetto va preso in considerazione con la dovuta attenzione nel caso in cui il problema
venga segnalato dal lavoratore. Si tratta di una valutazione non semplice, che spetta al medico competente che deve poter disporre di adeguato supporto specialistico.
Considerazioni analoghe valgono per l’eventuale richiesta di assegnazione ad altra sede da parte del personale che ha subito una rapina.
4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DA PARTE DELLE ASL
"La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio…" . (art. 13)
Se la legge non lascia spazio a dubbi sul soggetto cui compete la vigilanza sui rischi che corrono i
lavoratori in relazione alle rapine, pare opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle modalità d’esercizio di tale vigilanza.
Si ricorda che, in relazione alle rapine, si possono distinguere:
1. il rischio che una sede bancaria venga rapinata;
2. il rischio che i lavoratori subiscano traumi fisici e psichici a seguito di una rapina.
In entrambi i r ischi coesistono e si intrecciano tra loro aspetti che hanno a che fare con il contrasto della criminalità ed aspetti che hanno a che fare con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’attività di vigilanza sulla gestione di questi rischi deve porsi i seguenti scopi:
- verificare se il datore di lavoro e i dirigenti hanno fatto ricorso all’intera gamma di misure che discendono dagli obblighi previsti per loro all’art. 18;
- verificare se nell’attuazione di tali misure sono state seguite le corrette procedure (ad esempio:
consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dalla legge, struttura del documento di valutazione
dei rischi conforme a quanto previsto all’art. 28, comma 2, etc.);
- verificare l’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel
documento di valutazione dei rischi.
La verifica sull’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel documento di valutazione dei rischi può essere effettuata a diversi livelli di approfondimento: ci si può limitare ad una verifica puramente formale o si possono fare anche delle valutazioni sull’opportunità e sull’efficacia delle diverse misure adottate.
Quest’ultimo tipo di verifica non può prescindere da consistenti ed approfondite conoscenze di
merito e, quantomeno per questa ragione, non pare opportuno che siano condotte dalle ASL per quanto riguarda le misure che hanno come primo e principale scopo quello di contrastare gli atti criminosi.
Infine, la vigilanza su come vengon o affrontati i casi di quei lavoratori che potrebbero subire
traumi psichici per il timore di essere coinvolti in una rapina va effettuata, quando ritenuto opportuno, nell’ambito dell’esame del modo in cui il medico competente assolve ai suoi compiti.
Per la natura dei rischi in esame è necessario che nell’attività di vigilanza si tenga adeguatamente conto delle esigenze di riservatezza.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA ESOGENO/ENDOGENO IN EXCEL
LINEE DI INDIRIZZO PER LAVORATORI BANCARI (RISCHIO RAPINE)