Stima dei costi della sicurezza
Stima dei costi della sicurezza nel Duvri
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
· garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
· garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali
· delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.
Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle singole
lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.
Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali.