SOFTWARE GRATUITO PER LA STESURA DEL DVR STANDARDARDIZZATO
Per agevolare i Datori di Lavoro delle imprese di piccole dimensioni e semplificare gli adempimenti per loro previsti, hanno sviluppato un software per la stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) conforme alle Procedure Standardizzate Ministeriali (D.M. 30 novembre 2012) e alle indicazioni elaborate dal Comitato Regionale di Coordinamento del Veneto del dicembre 2012.
Tale strumento è di semplice utilizzo in quanto è stato pensato specificamente per i datori di Lavoro delle imprese piccole e con basso rischio, anche se può essere utilizzato da qualsiasi impresa.
Compilazione guidata delle sezioni del DRV
Per entrare nel dettaglio della compilazione di un DVR è necessario iniziare dalla descrizione dell’intestazione della finestra del programma
Pulsante “Torna all’inizio”: permette all’utente di tornare nella pagina iniziale che elenca tutti i
DVR creati dall’utente.
Pulsante “Anteprima DVR”: apre una finestra che permette di generare un’anteprima del Documento di Valutazione dei Rischi. Questa anteprima mostra solo i dati inseriti, e quindi è probabile che risulti un documento incompleto se non è stata ultimata l’intera procedura di valutazione dei rischi.
Questo software permette di generare un Documento di Valutazione dei Rischi con tutti i dettagli dei dipendenti oppure un documento più sintetico con i dati principali dei dipendenti.
Se si desidera avere i dettagli nel DVR, è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Visualizza dettagli dei dipendenti”.
Pulsante “Allegati”: se si desidera tenere traccia di documenti da allegare al DVR, premendo su questo pulsante si apre la finestra, indicata nella Figura 5, che mostra la lista degli allegati.
E’ possibile aggiungere allegati, inserendo il titolo e la data di emissione di ciascuno.
Se almeno un allegato viene inserito in questa maschera, nella stampa del Documento di Valutaizone dei Rischi apparirà come ultima sezione questo elenco di documenti allegati.
Pulsante “Stampa DVR”: permette di stampare il DVR corrente. Questo pulsante viene abilitato automaticamente dal sistema SOLO quando il DVR è stato interamente compilato. In questo modo si evita che possano venire stampati dei documenti incompleti o non corretti.
Pulsante “Scadenzario”: apre lo scadenzario contenente tutte le attività in scadenza o scadute.
Campo “Stato del Documento”: indica lo stato della compilazione del DVR corrente. Gli stati possono essere:
o Nuovo: quando il DVR è appena stato creato e la sua compilazione non è ancora iniziata. In questa fase il pulsante “Stampa DVR” è ovviamente disabilitato.
o In compilazione: quando è in corso la compilazione del DVR ma non è ancora ultimata. In questa fase il pulsante “Stampa DVR” è ancora disabilitato.
o Completato: quando il DVR è stato completamente compilato. In questa fase il pulsante “Stampa DVR” è abilitato.
o Stampato: quando il DVR è già stato stampato, e quindi la versione corrente del DVR non è più modificabile. In questa fase il pulsante “Stampa DVR” è abilitato.
Campo “Revisione”: indica il numero della versione del DVR corrente. Nell’ultimo capitolo di questo manuale viene spiegata la gestione automatizzata delle versioni dei DVR.
Sezione 1 – Anagrafica dell’Azienda
Quando si crea un nuovo DVR e si apre la finestra principale, tutte le sezioni hanno il semaforo giallo, perché sono tutte vuote.
Quindi per iniziare la compilazione del DVR è necessario premere sul pulsante della sezione “1. Azienda”.
Ciò che appare a questo punto è rappresentato nella Figura 6 ed è un insieme di campi relativi ai dati anagrafici dell’azienda che devono essere compilati. Sulla sinistra si trovano campi che richiedono un inserimento di testo libero mentre sulla destra si vede l’elenco dei Codici ATECO 2007.
I campi sulla sinistra sono tutti obbligatori e finché non vengono compilati non si può accedere alla sezione successiva. Se l’utente si dimentica di compilare alcuni campi, il sistema mostra un messaggio di avvertimento e colora di giallo lo sfondo di questi campi vuoti
Inoltre, è obbligatorio che venga scelto almeno un Codice ATECO 2007 (rilevabile dalla Visura CCIAA e coincidente con le prime due cifre del codice). Per fare questo, si deve mettere la spunta sul quadratino accanto al Codice ATECO corrispondente. Ovviamente è possibile mettere la spunta su più codici, qualora l’azienda svolga più attività e per ognuna di queste le siano stati attribuiti codici diversi.
In base ai Codici ATECO 2007 selezionati, il software individua uno specifico livello di rischio (ri.to Accordo
Stato Regioni del 21.12 2011 in G.U. n. 8 del 11.01.2012) che corrisponde al livello di rischio più alto tra quelli relativi ai Codici ATECO 2007 selezionati.
Valutazione dei rischi
Tutti i rischi che sono stati individuati nella sezione precedente devono essere valutati. Per valutare un rischio, è necessario premere sul nome del rischio nell'albero dei processi e aprire così la sezione contenente i dettagli della valutazione del rischio,
Le presenti indicazioni, sono state elaborate nell’ambito della collaborazione tra istituzioni pubbliche con competenze nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e parti sociali, anche in ottemperanza a quanto raccomandato dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 all’atto dell’approvazione delle procedure di cui al comma 8, lettera f) del richiamato art. 6 (“…La Commissione consultiva, a seguito dell’approvazione del documento, rileva che i soggetti pubblici competenti in materia, con il supporto dell’INAIL, debbano essere sollecitati all’elaborazione di strumenti di supporto che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici dei settori”) e forniscono istruzioni operative per favorire una corretta valutazione dei rischi e la predisposizione o la eventuale revisione del DVR e sono conformi ai contenuti del D.M. 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008”.
La metodologia proposta può essere utilizzata dal datore di lavoro di ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni della stessa e dal settore/comparto di appartenenza.
Il presente documento costituisce, altresì, un modello di riferimento generale, non esaustivo di tutti i rischi, da adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva.
Il modello di DVR comprende anche 14 liste di controllo di approfondimento di alcuni rischi/elementi di valutazione, per i quali il datore di lavoro che intende servirsene è tenuto a considerare unicamente le parti presenti nella propria attività, adattandone eventualmente i contenuti alle specifiche esigenze aziendali.
Il Comitato Regionale di Coordinamento si impegna, tramite apposito gruppo di lavoro, ad aggiornare e integrare periodicamente le liste di controllo e a monitorare l’applicazione della metodologia al fine di adattarne i contenuti ai mutamenti della normativa in materia e alle specifiche esigenze emergenti dal territorio.
Si evidenzia in ogni caso che, in conformità al parere n. 7/2012 reso dalla Commissione per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, “…il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR”.
Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. n. 81/2008, art. 2).
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (di seguito d.v.r.) costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro (di seguito d.d.l.) ed è finalizzato a:
a- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda,
b- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile),
c- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
Le indicazioni di seguito riportate hanno la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi (di seguito v.r.) e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 30/11/2012.
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età (lavoratori minori e lavoratori con elevata anzianità lavorativa) alla provenienza da altri paesi, ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
I rischi da valutare sono quelli “presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività” (art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008).
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, “… che vi provvede con obiettivi di SEMPLICITÀ, BREVITÀ E COMPRENSIBILITÀ, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI DI PREVENZIONE …” (art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008).
Nella valutazione dei rischi e successiva elaborazione del d.v.r. il datore di lavoro si deve avvalere della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito r.s.p.p.) e del medico competente (di seguito m.c.), se nominato sulla base dei rischi presenti che prevedono la sorveglianza sanitaria.
Il d.d.l. deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito r.l.s. o r.l.s.t.), qualora eletto o designato.
Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il ddl deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e deve elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il documento deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa (attestabile anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato).
Il documento, che può essere tenuto su supporto informatico, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e reso consultabile anche dai dirigenti, dai preposti e dal r.l.s..
La valutazione dei rischi va rielaborata immediatamente nei seguenti casi:
1- modifica del ciclo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
2- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
3- a seguito di infortuni significativi;
4- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria.
Il d.v.r. deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi di uno dei casi sopra indicati.
Le presenti indicazioni, conformi ai contenuti del d.m. …. “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008”, mettono a disposizione delle aziende, appartenenti ai diversi settori produttivi, una metodologia generale e semplificata per effettuare la v.r. ed elaborare e/o revisionare il d.v.r.
La metodologia, descritta nel paragrafo 3.1 “Contenuti del documento di valutazione dei rischi”, in particolare:
1- individua gli elementi costitutivi minimi del d.v.r. (sezioni da 1 a 5);
2- indica, per ciascuna sezione, gli elementi da descrivere e/o i contenuti della documentazione da produrre;
Nel paragrafo 3.2 “Modello di Documento di Valutazione dei rischi” viene proposta, a titolo puramente esemplificativo e non vincolante, una traccia per la stesura del documento che si compone di modelli degli elaborati previsti all’interno di ciascuna sezione (scheda anagrafica azienda, dati identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell’attività, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare).
Nel paragrafo 3.3 “Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo” si elencano i rischi normati potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro con i relativi riferimenti legislativi e si rinvia a specifiche liste di controllo allegate al presente documento che possono essere utilizzate per l’individuazione dei rischi e per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.
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