SLIT PAYMENT LIBERI PROFESSIONISTI
lo split payment non torna applicabile alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto
Il decreto Dignità (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 96) ha stabilito che lo split payment non torna applicabile alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973.
L’articolo 12 del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 (in tema di Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2018 ed in vigore dal 14 luglio 2018, ha modificato la disciplina dello “split payment”, così come prevista dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con riferimento all’applicabilità della norma in questione ai liberi professionisti.
Il predetto articolo prevede l’aggiunta al predetto art. 17-ter di un comma “1-sexies” il quale dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in parola tutte le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei soggetti indicati ai commi 1-bis e 1-quinquies del sopra citato art. 17-ter, dai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non dovranno più prevedere l’applicazione del meccanismo dello “split payment”.
La novità in questione interesserà pertanto sia le fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni sia quelle emesse, ad esempio, nei confronti di enti pubblici, di società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, di società controllate da pubbliche amministrazioni e di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, essendo in quest’ultima categoria compresi anche alcuni primari istituti bancari.
La norma in questione ripristina quindi per i liberi professionisti il sistema previgente all’introduzione della cosiddetta scissione dei pagamenti. Le fatture interessate dovranno quindi essere emesse con applicazione della ritenuta d’acconto e con IVA esposta in fattura in via ordinaria.