SISTEMA PREVENZIONISTICO AZIENDALE ALL’ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE
Questo documento rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 DLgs 81/08 di Monza e Brianza
DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81/08, il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 383, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 294, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
E inoltre: Ai sensi dell’articolo 39 comma 1 del D.Lgs 81/08, l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);
Ai sensi dell’articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08,il dipendente di una struttura pubblica, che svolge attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente; Ai sensi dell’articolo 39 comma 4 del D.L.gs 81/08, il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Gli obblighi del medico competente sono quelli contenuti nell’articolo 25 del D.L.gs 81/08, nello specifico: a) Collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla: valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative; all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria5 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L.gs 196/20036 e con salvaguardia del segreto professionale. e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 417 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. i) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. l) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. m) Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. n) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
RAPPORTO TRA DATORE DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti la tutela della loro salute e la prevenzione dei rischi, anche utilizzando la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ove prevista, garantendo allo stesso massima autonomia.
Il medico competente deve essere equidistante tra il datore di lavoro e il lavoratore e nel caso vi fossero interessi contrapposti, il suo dovere è sempre e comunque la massima tutela della salute del lavoratore. È importante che il datore di lavoro, all’atto della nomina del medico competente8, verifichi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 81/08 e la presenza all’interno del Registro Nazionale9 dei medici competenti.
Il rapporto tra medico competente e datore di lavoro deve essere chiaro rispetto alla complessità delle attività svolte dallo stesso: sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, collaborazione nell’attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, visite su richiesta dei lavoratori e relazioni sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.
Il medico competente deve avere un importante ruolo nella valutazione dei rischi, sia in relazione alla sua partecipazione diretta e/o collaborazione alla procedura o a fasi della stessa, sia nella fase di esame del DVR10 quando la valutazione dei rischi è stata effettuata da altri operatori della prevenzione.
La qualità del DVR e di conseguenza la qualità della valutazione dei rischi, è garantita dal rispetto di alcuni “requisiti minimi” espressamente richiamati dalla norma, quali: a) La presenza di una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, che viene garantita dalla completezza della valutazione (tutti i fattori di rischio sono stati adeguatamente analizzati e descritti, tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori sono stati considerati), dalla messa a disposizione di informazioni che permettano una corretta collocazione di pericoli e lavoratori (descrizione di ambienti, cicli lavorativi, materiali utilizzati, ecc.), e, dalla rassegna delle fonti informative che possono essere di tipo tecnologico (materiali, macchinari), di tipo igienistico (precedenti indagini o misure degli agenti di rischio), di tipo sanitario (infortuni, malattie professionali, dati del monitoraggio biologico) e riguardanti il personale (numero, età, sesso, turni, distribuzione). b) I criteri adottati per la valutazione, dove dovrebbero comparire il numero e la qualificazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi, la parte svolta e il tempo dedicato da ogni soggetto, il metodo di raccolta e di elaborazione delle informazioni, l’integrazione delle figure e delle varie fasi della valutazione dei rischi, l’affidabilità tecnica dei dati sperimentali raccolti e il coinvolgimento dei lavoratori, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori.
c) L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate nonché delle attrezzature di protezione utilizzate, il cui rispetto è verificabile dalla completezza delle misure adottate e/o da adottare, dalla loro organizzazione secondo la gerarchia preventiva – eliminare, ridurre e controllare i rischi (privilegiando e dando priorità alle misure preventive collettive rispetto a quelle individuali), dalla chiara indicazione delle procedure di lavoro in sicurezza, dall’informazione e formazione sui rischi e dalla sorveglianza sanitaria. d) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di cui si dovrà valutare la congruenza rispetto alla gravità e diffusione dei rischi (con rispetto dei principi gerarchici della prevenzione e delle priorità di intervento in relazione alla prevenibilità dei rischi stessi), alla fattibilità tecnica e/o organizzativa, all’organizzazione e risorse dell’azienda (costi/benefici), alla definizione dei tempi di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione e alla partecipazione al processo dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS).
COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE CON LE ALTRE FIGURE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO
La Medicina del Lavoro si occupa della salute del luogo di lavoro e dei lavoratori: promuovendo l’adozione di misure di protezione collettiva, di protezione individuale e di comportamenti organizzativi, al fine di prevenire le malattie da lavoro e di promuovere programmi volontari di “promozione della salute”; attuando un programma di sorveglianza sanitaria finalizzato a individuare alterazioni dello stato di salute legate o a indebite esposizioni professionali o a ipersuscettibilità individuali; Il DLgs 81 e s.m.i. prevede due momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi: il sopralluogo del medico competente13, la riunione periodica14.
5.1. IL SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE Il sopralluogo è l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Requisiti essenziali del sopralluogo, che deve essere adeguatamente programmato e strutturato, sono: la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto “on the job” sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure prevenzionistiche adottate; la presenza al sopralluogo sia del RSPP che del/dei RLS; la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste.
Il Medico Competente durante il sopralluogo deve: condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi; valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.); verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi; verificare l’adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni/limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia.
Il sopralluogo deve essere attestato dal medico competente attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato all’interno della riunione periodica, in coerenza con i punti precedentemente indicati.
RIUNIONE PERIODICA Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, la facoltà di riunire il proprio sistema prevenzionistico aziendale è lasciata al datore di lavoro oppure al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
inoltre, possono essere individuati: e) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; f) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
Di fatto la riunione periodica corrisponde al riesame della direzione dei sistemi di gestione, di conseguenza si devono esaminare: gli elementi in ingresso, che sono costituiti da tutte le informazioni necessarie per valutare la gestione della salute e della sicurezza, comprese ad esempio le azioni effettuate a seguito della precedente riunione periodica, le eventuali non conformità rilevate e lo stato delle azioni adottate o da adottare per la loro risoluzione; gli elementi in uscita, che sono costituiti da tutte le azioni da programmare per migliorare le misure già presenti in azienda per gestire il rischio residuo. Contributo del medico competente nella riunione periodica Il medico competente, durante la riunione periodica, contribuisce sia nel fornire gli elementi in ingresso che nel proporre gli elementi in uscita.
Gli elementi in ingresso che il medico competente deve portare alla riunione periodica sono:
a) relazione dei sopralluoghi effettuati; b) relazione sanitaria; c) analisi degli infortuni e delle malattie professionali;
In sintesi, nella riunione periodica il medico competente deve: d) esprimere un giudizio sull’efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo); e) illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria); f) riferire, in particolare, se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di idoneità siano o meno state correttamente adottate dall’azienda. Gli elementi in uscita che il medico competente deve portare alla riunione periodica sono: g) proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l’esposizione dei lavoratori (a queste valutazioni può collaborare direttamente); h) confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria; i) indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori; j) proporre e collaborare a programmi volontari di “promozione della salute”.
È permesso e desiderabile riprodurre e diffondere i contenuti di questo documento facendo riferimento al Comitato Provinciale dell’ASL Monza e Brianza e al sito www.aslmonzabrianza
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