sintesi nuovo Regolamento DPI

sintesi nuovo Regolamento DPI Regolamento (UE) 2016/425

Dal 21 aprile 2018  è in vigore, con alcune eccezioni, il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989. Ne presentiamo una breve sintesi.

Uno dei primi punti è la divisione in categorie dei DPI. La nuova divisione in categorie, di cui si fa riferimento all’articolo 18 del Capo IV del Regolamento 2016/425, è contenuta nell’Allegato I. Le definizioni delle singole categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare sull’entità del rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è estesa a ulteriori rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.

La categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

lesioni meccaniche superficiali;
contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

La categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

sostanze e miscele pericolose per la salute;
atmosfere con carenza di ossigeno;
agenti biologici nocivi;
radiazioni ionizzanti;
ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
cadute dall’alto;
scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
annegamento;
tagli da seghe a catena portatili;
getti ad alta pressione;
ferite da proiettile o da coltello;
rumore nocivo”.

E la categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

Ricordiamo che la categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

In particolare le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all’allegato I, “sono le seguenti:

categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato IV;
categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VI;
categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V e una delle seguenti:
i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all’allegato VII;
ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all’allegato VIII.

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b)”.

Riportiamo infine qualche indicazione (Allegato III) sulla documentazione tecnica per i dispositivi di protezione individuale.

Essa deve “comprendere almeno gli elementi seguenti:

una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4;
per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili”.

Questo articolo non tiene conto del Il D.Lgs. n. 17/2019

Il D.Lgs. n. 17/2019 detta la nuova disciplina sui dispositivi di protezione Individuale (Dpi) di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) n. 2016/425 (il cosiddetto “regolamento Dpi”) Il provvedimento armonizza la legislazione italiana con il regolamento Dpi che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, nonché le norme sulla libera circolazione dei Dpi nell’Unione
La nuova disciplina trova applicazione anche ad alcuni prodotti che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, che in precedenza erano invece esclusi

LE CATEGORIE DI RISCHIO 

Categoria 1 

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: 

a) lesioni meccaniche superficiali; 

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; 

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; 

d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema 

Categoria 2 

Comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III 

Categoria 3 

Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: 

a) sostanze e miscele pericolose per la salute; 

b) atmosfere con carenza di ossigeno; 

c) agenti biologici nocivi; 

d) radiazioni ionizzanti; 

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; 

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; 

g) cadute dall’alto; 

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 

i) annegamento; 

j) tagli da seghe a catena portatili; 

k) getti ad alta pressione; 

l) ferite da proiettile o da coltello;

 m) rumore nocivo 

VAI ALLA SEZIONE AGGIORNATA AL D.Lgs. n. 17/2019


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