Sicurezza volontariato protezione civile

Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile

Con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, è stato completato l'iter per la definizione delle attività che le Organizzazioni di volontariato dovranno attuare per garantire la sicurezza dei volontari di protezione civile.



Tali disposizioni non cambiano le norme previste per i lavoratori dipendenti delle Associazioni (ai quali si applica in pieno il Decreto 81/08), né quelle per i volontari ed i giovani in servizio civile durante lo svolgimento dell'attività "ordinaria" (in questo caso si continuano ad applicare le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del Decreto 81/08), ma interessano solo i volontari durante l'attività di protezione civile.

Lo stesso Decreto 81 aveva infatti rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle misure da applicare in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività di volontariato di protezione civile.

Il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 aveva poi provveduto a fissare i princìpi basilari di tali misure. In particolare, sempre riferendosi alla protezione civile, il decreto aveva equiparato il volontario ad un lavoratore dipendente per le attività di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Il decreto stabiliva anche che ciascuna organizzazione di protezione civile, con il supporto delle Pubbliche Amministrazioni, ha la responsabilità di definire un proprio piano formativo ed addestrativo che dia risalto ai temi della sicurezza, e dava particolare rilievo alla cura della salute dei volontari prevedendo il controllo e la sorveglianza sanitaria.

Il decreto del 12 gennaio 2012, elaborato da un gruppo di lavoro della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile (uno dei componenti era il consulente dell'ANPAS sulla materia, Nicola De Rosa) ed approvato dalla Conferenza delle Regioni, ha definito infine le misure organizzative finalizzate a consentire la sorveglianza sanitaria nei casi necessari, senza oneri a carico delle Associazioni e dei volontari.

Più volte abbiamo espresso la visione dell'ANPAS su questo tema: garantire la sicurezza dei volontari e dei lavoratori che operano nelle nostre associazioni, ma evitando appesantimenti burocratici e sanzionatori insostenibili.

Con piacere pertanto prendiamo atto che il Dipartimento di Protezione Civile, oltre ad aver concertato con il Volontariato la definizione del decreto, ha più volte sottolineato che la sicurezza non deve essere intesa come l'adempimento di una procedura burocratica, ma come un processo continuo finalizzato a tutelare i volontari nelle loro attività di protezione civile.

Invitiamo le Associazioni ad avviare tale processo nei confronti dei volontari di protezione civile.

Contestualmente la definizione di questo decreto ci spinge a riflettere seriamente su come avviare un processo simile per tutelare maggiormente la salute e la sicurezza anche a tutti gli altri volontari (indipendentemente da quanto previsto dal Decreto 81).

Vi informiamo inoltre che l'ANPAS sta valutando la prossima realizzazione di strumenti informativi (con un aggiornamento del contenuto del CD "Volontariamente sicuri") e formativi (piattaforma FAD) per supportare le Associazioni.

Sul sito trovate anche una definizione del quadro normativo, i testi dei tre decreti e le "Dieci linee di lavoro (più una)" che sono una specie di vademecum predisposto dal Dipartimento Protezione Civile. I quattro allegati che trovate citati in quest'ultimo documento sono gli allegati al decreto 12 gennaio 2012. Sempre sul sito trovate la versione integrale dei quattro allegati.



Allegato 1: Vengono definiti gli scenari di rischio ed i compiti svolti dai volontari raggruppandoli in categorie minime di base. Questo allegato serve per capire quali sono gli scenari di rischio individuati per le attività di protezione civile e quindi poter proseguire - incrociando le attività svolte da ogni singolo volontario con le categorie minime di base – all'individuazione di percorsi di formazione o addestramento interno all'associazione ed agli aggiornamenti periodici.

Allegato 2: Viene ribadita la necessità di dotare i volontari degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti sulla base delle attività che questi svolgono. Viene anche definita la necessità di inserire nei percorsi formativi uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza, provvedendo ad attestare in maniera certa i percorsi formativi seguiti. I percorsi formativi devono essere certificati dalle associazioni, avendo cura di allegare al registro dei partecipanti ai corsi il programma degli argomenti trattati prevedendo la definizione di specifici spazi dedicati alle tematiche della sicurezza. I volontari devono essere dotati di DPI specifici per le attività che svolgono. Per quanto riguarda i supporti richiamati anche al punto 6. del "Dieci linee di lavoro (più una)" entro ottobre 2012 dovrebbero essere emanati i criteri di massima per la definizione degli standard minimi.

Allegato 3: Si tratta l'attività di controllo sanitario dei volontari indicandone finalità, contenuti, periodicità e procedure. Rispetto a questi aspetti è bene segnalare che l'attestazione del medico, a prescindere dall'esito della visita, non conterrà dati personali sanitari e quindi per la conservazione non sono richiesti all'associazione adempimenti diversi rispetto a quelli previsti per le generalità dei dati personali comuni.

Allegato 4: In questo allegato si tratta la sorveglianza sanitaria e vengono definite le soglie di esposizione agli agenti di rischio basate sulle ore o giornate di attività dei volontari. La sorveglianza sanitaria non prevede oneri per le organizzazioni di volontariato. E' importante prevedere sistemi di rilevazione delle attività orarie svolte dai volontari.

Sicurezza e protezione civile: il quadro normativo

1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo

Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l'individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Questi principi, in estrema sintesi, sono:

- le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

• la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

• l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

• l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

• la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

- l'individuazione preventiva di:

• scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;

• compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;

- l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

• la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;

• il controllo sanitario generale;

• la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

• la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

- l'obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l'osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;

- la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

- la puntualizzazione che l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l'omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

- è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;

- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;

- la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;

- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;

- la cura della salute dei volontari merita un'attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

Si è voluto, in altri termini, concentrare l'attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell'ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l'esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l'attività di formazione e addestramento operativo.



3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo

Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate.

Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all'intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

- indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall'articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;

- indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale;

- indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività.

Questi tre documenti contenenti "indirizzi comuni", costituiscono le basi di partenza per l'applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull'adempimento alle misure stabilite. Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l'acquisizione di una 'patente' da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell'organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

Da essi è scaturito il testo dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L'intesa si concentra sulle modalità per l'agevole misurazione dell'eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi.

I tre documenti con gli indirizzi comuni di base e il testo dell'intesa sulla sorveglianza sanitaria, elaborati dal gruppo di lavoro ai primi di dicembre, sono già stati condivisi, in linea tecnica, con la Commissione "Protezione Civile" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Per la loro formale adozione è stata necessaria l'approvazione, a livello politico, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riunita in seduta straordinaria l'11 gennaio.

Il 12 gennaio il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l'ha trasmesso gli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Altrettanto particolare, infine, è l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi Comunali e Provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l'autonomia di quelle comunità.

Il testo del decreto e gli importanti documenti che contiene sono pubblicati su questo sito internet, e presto saranno online anche alcune sintetiche note finalizzate a renderne la lettura più agevole e immediata.

Il biennio 2011-2012 segnerà, in questo modo, una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

L'applicazione dei tre capisaldi sopra illustrati, mediante azioni concrete ed utili, costituirà una delle principali linee di sviluppo per l'attività del volontariato di protezione civile dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse, a partire dai contributi che annualmente il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione del potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato.

Volontari di p.c. e volontari L. 266/91. Novità legislative.

Nella seduta dell'11 gennaio 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato lo schema di decreto recante "adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevista dall'articolo 5 del decreto 13 aprile 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto". La Conferenza ha espresso l'intesa, subordinandola all'accoglimento di alcune proposte emendative, come si può leggere nel documento 12/01/CR2/C13 pubblicato sul sito istituzionale, cui si rimanda per conoscere nello specifico i rilievi mossi.

L'iter previsto si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012. Il provvedimento disciplina, tra le altre cose, le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile.

E' quindi utile ripercorrere per sommi capi la recente evoluzione normativa in materia.

Si tratta dell'ultima di una serie di norme che negli ultimi anni sono andate a disciplinare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei volontari. Con l'emanazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, cosiddetto testo unico in materia di sicurezza, il Legislatore, nell'ambito di una riforma e di un riordino complessivo delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che prese l'avvio con la legge delega 5 agosto 2007 n° 123, intese equiparare, ai fini prevenzionistici, i volontari ai lavoratori subordinati, estendendo loro tutte le tutele previste dalla legge.

Successivamente, nel 2009, con l'emanazione del Decreto legislativo 3 agosto 2009 n° 106, il Legislatore operò una profonda riforma del testo unico, con la quale si previdero strade diverse per i volontari di cui alla legge n° 266/91 e per quelli delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Per i primi sono state previste le medesime tutele applicate ai lavoratori autonomi, cui di fatto vengono adesso comparati. I secondi, invece, restano equiparati ai lavoratori definiti dall'art. 2 del D.Lgs 81/08 e, con l'introduzione nel D.Lgs. n° 81/2008 dell'articolo 3, comma 3-bis, venne previsto che le norme del testo unico venissero applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Dunque, secondo il DM 13/04/2011 il volontario di protezione civile (ndr: volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale), a differenza del volontario di cui alla legge 266/91, viene equiparato, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ad un lavoratore esclusivamente per le attività elencate dall'art. 4 c. 1 e 2 del decreto 13 aprile 2011 e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

• la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;

• il controllo sanitario generale;

• la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

• la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.

Gli adempimenti indicati in precedenza caratterizzano fortemente le tutele previste per i lavoratori subordinati.

Il Decreto 13 aprile 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2011, è entrato in vigore 180 giorni dopo tale data, vale a dire lo scorso 8 gennaio.

Il quadro in precedenza raffigurato nelle associazioni di volontariato ex Legge 266/91 comporterà quindi una applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostanzialmente su due binari :

• durante l'attività "ordinaria" al volontario, ai sensi D.lgs 81/08, secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 12 bis del testo normativo, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del D.Lgs 81/08.

• durante le attività svolta nell'ambito di scenari di rischio di protezione civile come definiti dal DM 13/04/2011 il volontario è equiparato al lavoratore, per quanto concerne gli obblighi di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione di dispositivi di protezione individuali. In tale circostanza il legale rappresentante dell'associazione acquisirebbe anche lo status di datore di lavoro.

Lo scenario in precedenza individuato sicuramente rende più difficoltosa l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91 anche se, relativamente all'aspetto prevenzionistico, i due binari possono essere complementari tra loro, assicurando una maggiore tutela del volontario in qualsiasi attività svolga. Va notato, tuttavia, che il criterio posto alla base del DM 13/04/2011 sembra essere quello di salvaguardare in ogni caso la necessità di intervento immediato dell'organizzazione di protezione civile, prevedendo espressamente, all'art. 2, comma 1, l'impossibilità pratica di valutare tutti i rischi per situazioni di emergenza, ed evitando appesantimenti formali non compatibili con gli scenari tipici di intervento. Viene naturale pensare, ad esempio alla redazione del documento di valutazione dei rischi, attività diversa e conseguente a quella della valutazione dei rischi vera e propria, che per scenari nuovi e con forte grado di indeterminatezza comporterebbe necessariamente il differimento dell'azione di protezione civile che si vuole evitare. Concetto ribadito e rafforzato, se possibile, al comma successivo del medesimo articolo, nel quale è previsto che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.

Si ricorda, infine, che lo scorso 21 dicembre La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito due accordi tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di formazione dei lavoratori per la prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Tali provvedimenti possono essere particolarmente utili alle associazioni di volontariato (in particolare a quelle di carattere nazionale) per la definizione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai volontari che svolgono attività nell'ambito di scenari di rischio di protezione civile come definiti dal DM 13/04/2011.


Allegato 1 (Dec.12/01/12)


Allegato 2 (Dec.12/01/12)


Allegato 3 (Dec. 12/01/12)


Allegato 4 (Dec 12/01/12)
 
Fonte: Anpas nazionale



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