Sicurezza - Uso delle forche di sollevamento in edilizia
Sollevamento in quota di carichi su pallet all’interno dei cantieri temporanei e mobili
Attrezzatura costituita da due o più bracci fissati a un montante con un braccio superiore, essenzialmente per sollevare carichi su pallet o simili. (Punto 3.8 UNI EN 13155:2009).
L’art. 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE (”Nuova Direttiva Macchine”) come pure L’art. 2, lettera d) del D.Lgs. n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine) annovera la forca fra gli “«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa
del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente;”
Gli accessori di sollevamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) sono definiti dall’articolo 2 lettera d). Si fa osservare che anche gli accessori di sollevamento rientrano nella definizione di “macchine” in senso lato.
Di norma, le macchine di sollevamento sono dotate di un dispositivo di tenuta del carico quale, ad esempio, un gancio. Tali dispositivi di tenuta del carico incorporati nelle macchine di sollevamento non devono essere considerati accessori di sollevamento. Tuttavia, considerata la varietà di forma, dimensioni e natura dei carichi da sollevare, le
attrezzature (per es. le forche di sollevamento) spesso sono poste fra il dispositivo di tenuta del carico della macchina di sollevamento e il carico stesso, oppure sul carico stesso, per tenerlo in fase di sollevamento.
Tali attrezzature si definiscono accessori di sollevamento.
I prodotti che sono immessi separatamente sul mercato per essere incorporati nel carico a tal fine sono anch’essi considerati accessori di sollevamento.
Il dispositivo posizionato fra il dispositivo di tenuta del carico della macchina di sollevamento e il carico stesso viene considerato un accessorio di sollevamento, anche se fornito con la macchina di sollevamento o con il carico.
La Commissione Europea nel del dicembre 2009 ha emesso un documento "Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery ” dove si precisa che le forche sono soggette al campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/EC (recepita in Italia dal D.Lgs. n. 17/2010), l’elenco è stato aggiornato a giugno 2012 fornisce gli esempi di attrezzature utilizzate per il sollevamento dei carichi.
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Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) comprende la forca di sollevamento fra le attrezzature di lavoro.
Art. 69 lettera (Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
Poiché quindi la forca è contemplata sia nella Direttiva Macchine di prodotto che nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, è necessario conoscere quale regime giuridico e quali disposizioni tecniche sono applicabili all’attrezzatura in questione, in base alla data di immissione sul mercato o a quella di messa in servizio.
Qualora la forca sia stata messa in commercio o utilizzata prima del 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, vecchia Direttiva Macchine con ” D.P.R. n. 459/1996”), essa dovrà rispondere ai requisiti previsti all’Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale recita
testualmente che “gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura”, non doveva recare inoltre la marcatura CE.
Per le forche immesse sul mercato o messe in servizio fra il 21 settembre 1996 e il 5 marzo 2010, esse dovevano, in quanto "accessori di sollevamento", rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e salute di cui all’Allegato I, punto 4.3.2, del D.P.R. 459/1996, dovranno cioè recare l’identificazione del fabbricante, l’identificazione del materiale e
l’identificazione del carico massimo di utilizzazione, della marcatura CE, inoltre dovevano disporre della dichiarazione di conformità e di idonee istruzioni d’uso e manutenzione.
Infine, a partire dal 6 marzo 2010 (data di entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE “Nuova Direttiva Macchine” in attuazione D.Lgs. n. 17/2010), la forca dovrà essere dotata, per essere immessa sul mercato pertanto per essere messa in servizio, delle istruzioni d’uso e manutenzione, della dichiarazione CE di conformità e della marcatura "CE".
Le forche di sollevamento fabbricate in conformità della norma armonizzata UNI EN 13155:2009 “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico” si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dall’Allegato I del D.Lgs. n. 17/2010. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea C136 del 26/05/2010). D.Lgs. n. 17/2010 - Art.4 “2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale europea, SI PRESUMONO CONFORMI AI REQUESITI ESSENZIALI DI SICUREZZA coperti dalla norma armonizzata.
Per le considerazioni nel seguito sono utili le definizioni riprese dalla norma UNI EN 13155:2009, (recepimento in lingua italiana della norma europea EN 13155:2003+ A1), che specifica i requisiti di sicurezza per le attrezzature amovibili di presa del carico per apparecchi di sollevamento pertanto applicabili alle forche:
E’ importante innanzitutto capire cosa si intende per carico unitario e carico non unitario ai fini della scelta delle attrezzature e all’uso successivo ai fini della sicurezza.
Si definiscono quindi:
1) carico unitario (secondo UNI EN ISO 445:2013): il carico composto da elementi tenuti insieme con uno o più mezzi (es. reggette o involucri) e formato e attrezzato per la movimentazione, il trasporto, l’accatastamento e lo stoccaggio in una sola unità;
2) carico non unitario: carico non avente i requisiti del carico unitario;
3) involucro termoretraibile (secondo UNI EN ISO 445:2013): l’involucro in plastica per carico unitario (usato nella sua vita utile, generalmente 6 mesi) che, riscaldato, si ritira per garantire una migliore stabilità e sicurezza del carico;
4) pallet riutilizzabile come definito dalla UNI EN ISO 445:2013 appositamente costruito dal produttore sulla base dei requisiti minimi e che può essere riutilizzato purché non superi il suo carico nominale (R) originario per la destinazione d’uso prevista;
5) pallet a perdere denominato anche pallet non riutilizzabile o pallet monouso, come definito dalla UNI EN ISO 445:2001 punto 9.1 pallet destinato ad essere scartato dopo un solo ciclo di utilizzo, questo pallet non può essere utilizzato per la movimentazione in quota dei carichi.
I carichi non unitari sono ad esempio i carichi non pallettizzati, i carichi pallettizzati mancanti di involucro termoretraibile e/o di reggetta, i carichi pallettizzati con involucro e/o reggetta danneggiati o fuori vita utile e i carichi posti su pallet a perdere.
Il carico unitario è invece quello dotato di pallet riutilizzabile, di involucro termoretraibile e/o reggetta al contorno.
È responsabilità della ditta che esegue l’operazione di sollevamento di accertarsi, prima di usare l’apparecchio di sollevamento, che il carico, definito unitario, sia effettivamente da considerarsi tale, ad esempio chiedendo al fornitore
dei materiali da sollevare le caratteristiche tecniche dell’involucro e/o della reggetta per valutarne l’idoneità.
Naturalmente nelle attività di movimentazione e sollevamento del carico la prima cosa che si deve accertare è che la macchina impiegata a tale scopo abbia una portata idonea, sia in relazione al carico massimo di esercizio che del peso proprio della forca ( es. Gru a torre Autogru ecc.).
Per il caso specifico degli accessori di sollevamento (fra i quali rientrano le forche di sollevamento), riportiamo le disposizioni che devono essere rispettate:
Allegato VI D.Lgs n.81/2008
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché' tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
Sollevamento di carichi unitari
1. Le forche per il sollevamento e movimentazione in quota dei carichi unitari dovranno avere i requisiti di cui al
punto
5.2.5 Forche di sollevamento
2. I carichi unitari dovranno avere le caratteristiche (involucro termoretraibile e reggetta);
3. I carichi unitari dovranno avere pallet di legno personalizzato riutilizzabile;
4. I pallet di legno personalizzati riutilizzabili dovranno essere marchiati;
5. Prima di inforcare il carico, l’operatore verifica che il carico unitario non sia danneggiato, in caso lo sia il carico viene scartato e non sollevato. Vengono sollevati solo i carichi (pallet e carico) non danneggiati;
6. Inforcato il carico, attraverso il dispositivo di ritenuta (catena, fascia, ecc.) il carico viene bloccato al fine di evitare
lo scivolamento dello stesso durante la fase di sollevamento;
5.2.5.5 Le forche di sollevamento per carichi unitari (per esempio carico pallettizzato avvolto in plastica) da utilizzare in un cantiere devono avere un dispositivo di ritenuta (per esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico unitario dalle forche.
5.2.5.6 Le forche di sollevamento con un dispositivo di ritenuta come richiesto nel punto 5.2.5.5 devono essere in grado di trattenere un carico uniformemente distribuito pari al 50% del carico massimo di esercizio.
7. Si procede con il sollevamento, gli addetti dovranno eseguire le varie manovre secondo l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuto e/o in relazione all’esperienza maturata nell’arco della vita lavorativa.
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Sollevamento di carichi NON unitari
1. Le forche per il sollevamento e movimentazione in quota dei carichi non unitari dovranno avere i requisiti di cui al punto
5.2.5 Forche di sollevamento
2. I carichi non unitari differiscono per almeno un elemento (pallet, involucro, reggette) rispetto al carico unitario come sopra definito ;
3. I carichi non unitari dovranno essere posti su pallet;
5. I carichi non unitari potranno essere sollevati usando esclusivamente sistemi e attrezzature che impediscano in qualunque condizione la caduta del carico o di singoli elementi o componenti che lo costituiscono.
Tra i sistemi e le attrezzature utilizzabili si citano: reti, ceste, gabbie, cassoni, ecc..
5.2.5.3 Le forche di sollevamento per materiale sfuso (per esempio mattoni e piastrelle) da utilizzare in un cantiere devono avere un dispositivo di presa positivo secondario (per esempio rete, gabbia).
Il dispositivo di presa positivo secondario deve impedire il rilascio del carico completo o di qualsiasi parte sfusa del carico.
Per la movimentazione dei materiali sfusi (per esempio mattoni e piastrelle), il dispositivo di presa positivo secondario (per esempio reti o gabbie) non deve avere aperture laterali o sul fondo maggiori di 50 mm.
5.2.5.4 Le forche di sollevamento provviste del dispositivo di presa positivo secondario richiesto nel punto 5.2.5.3 devono essere in grado di trattenere un carico uniformemente distribuito pari al 50% del carico massimo di esercizio in tutte e quattro le direzioni orizzontali.
6. Si procede con il sollevamento, gli addetti dovranno eseguire le varie manovre secondo l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuto e/o in relazione all’esperienza maturata nell’arco della vita lavorativa.
Materiale sfuso: materiali quali, mattoni, piastrelle, pignatte, laterizi, ecc., che non può costituire un carico unitario e nemmeno un non unitario in quanto non pallettizzato. Per il sollevamento dovrà essere posto su cassoni chiusi.