sicurezza per i volontari di protezione civile

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. 


In tal senso le disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile mediante la faticosa ricerca di somiglianze più o meno difficilmente individuabili (‘qualcosa di simile’ all’attività di un’azienda, ‘qualcuno di simile’ ad un datore di lavoro, e così via). È, invece, necessario considerare tutto il percorso dispositivo appositamente predisposto.
Questo “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si sviluppa a partire da tre
capisaldi:

• l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e formazione.

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.

Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.

A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

Il quadro normativo

 

1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo
2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo
3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo


1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo

Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il secondo caposaldo

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Questi principi, in estrema sintesi, sono:

- le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

- l’individuazione preventiva di:

scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;
compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;

- l’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
il controllo sanitario generale;
la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

- l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;

- la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

- la puntualizzazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

- è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;

- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;

- la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;

- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell’azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;

- la cura della salute dei volontari merita un’attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.

Si è voluto, in altri termini, concentrare l’attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell’ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l’esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l’attività di formazione e addestramento operativo.


3. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo

Il decreto interministeriale di aprile 2011 rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Per elaborare un documento tecnico adeguato alle esigenze dei volontari di protezione civile, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che, al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell’intesa prevista per la sorveglianza sanitaria, fosse contestualmente necessario elaborare un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l’azione sulle diverse tematiche trattate.

Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all’intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:

- indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;

- indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale;

- indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività.

Questi tre documenti contenenti “indirizzi comuni”, costituiscono le basi di partenza per l’applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile e sia le organizzazioni di volontariato che le autorità pubbliche che le coordinano possono costruire sulle loro fondamenta i propri percorsi operativi, anche specifici. Tutti contengono misure per la loro attuazione senza aggravio di oneri a carico delle organizzazioni di volontariato e responsabilizzano le autorità pubbliche di protezione civile non solo per il supporto allo svolgimento delle attività previste, ma anche ai fini dello svolgimento di verifiche e controlli periodici sull’adempimento alle misure stabilite. Nessuna delle misure indicate prevede un adempimento immediato, in mancanza del quale le organizzazioni di volontariato non possono più svolgere la propria attività di protezione civile; non si tratta, infatti, di isolate procedure burocratiche cui ottemperare, l’acquisizione di una ‘patente’ da conseguire una volta per tutte e poi mettere da parte. La sicurezza viene invece intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell’organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

Da essi è scaturito il testo dell’intesa in materia di sorveglianza sanitaria, espressamente prevista dal decreto interministeriale del 13 aprile. L’intesa si concentra sulle modalità per l’agevole misurazione dell’eventuale superamento delle soglie di esposizione previste dal d. lgs. 81/2008 e contiene poi misure organizzative finalizzate a consentire l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi necessari senza oneri a carico delle organizzazioni di volontariato né dei volontari stessi.

I tre documenti con gli indirizzi comuni di base e il testo dell’intesa sulla sorveglianza sanitaria, elaborati dal gruppo di lavoro ai primi di dicembre, sono già stati condivisi, in linea tecnica, con la Commissione “Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Per la loro formale adozione è stata necessaria l’approvazione, a livello politico, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, riunita in seduta straordinaria l'11 gennaio.

Il 12 gennaio il Capo Dipartimento ha sottoscritto il decreto che adotta le nuove disposizioni e l’ha trasmesso gli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (GU n.82). Questo decreto costituisce il terzo caposaldo del sistema di norme per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

Il provvedimento si applica ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell’elenco nazionale, oltre che ai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Per queste due ultime realtà, il provvedimento contiene alcune disposizioni specifiche connesse alle loro rispettive particolarità organizzative. Altrettanto particolare, infine, è l’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento ai volontari appartenenti ai Corpi Comunali e Provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle province Autonome di Trento e di Bolzano nonché alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, tutelati dalle norme specifiche che disciplinano l’autonomia di quelle comunità.

Il provvedimento è completato da 4 allegati che ne sono parte integrante e fondamentale.

Nel gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sono state aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto ha abrogato e sostituito l’allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

Il nuovo allegato – più flessibile e di minor impatto burocratico – tiene conto del fatto che le attività svolte dai volontari di protezione civile sono molto diversificate e individua una serie di azioni per accrescere la consapevolezza rispetto alla salute e alla cura personale del volontario.
Il periodo 2010-2014 segna, quindi, segna una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

L’applicazione dei tre capisaldi sopra illustrati, mediante azioni concrete ed utili, costituirà una delle principali linee di sviluppo per l’attività del volontariato di protezione civile dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse, a partire dai contributi che annualmente il Dipartimento della Protezione Civile mette a disposizione del potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato.


FONTE:protezionecivile.gov.it

DIECI LINEE DI LAVORO

1.Le regole poste a tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile sono regole speciali, elaborate espressamente per loro: non seguite gli abituali schemi in uso nelle aziende private, ma leggete con attenzione tutte le norme speciali emanate: il decreto del 13 aprile e il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 aprile: di seguito ‘il decreto del 12 gennaio’) con i suoi 4 allegati. Abbiate la pazienza di leggere i provvedimenti parola-per-parola: quasi ogni termine è stato frutto di una lunga riflessione e di una scelta consapevole, realizzata insieme dal Dipartimento, dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome e dalle Associazioni nazionali. Per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico valgono, inoltre, le disposizioni interne che regolano queste particolari strutture.


2.La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una ‘patente’ o scrivendo un documento. Non è un’azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l’associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo.
3.Quali sono le conoscenze di cui l’associazione dispone sugli scenari di rischio di protezione civile individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio? La tua Regione ha adottato degli scenari –generali o specifici- relativi ai rischi di protezione civile che sono presenti sul territorio in cui ti trovi? L’associazione organizza o partecipa ad iniziative informative e di approfondimento culturale su questi temi?
4.Come è organizzata la tua associazione? Quali dei compiti individuati nell’ALLEGATO 1 al decreto del 12 gennaio è in grado di svolgere? Per ciascuno di essi esiste un percorso di formazione o addestramento interno, che preveda anche periodici aggiornamenti? Esiste una visione chiara di chi fa e può fare che cosa? Procedi al censimento e alla verifica dei compiti attribuiti a ciascun volontario facente parte dell’associazione e dei percorsi formativi e di addestramento cui è sottoposto. Se la tua associazione non fa parte di una organizzazione nazionale o è troppo piccola per organizzarsi in autonomia, rivolgiti ai coordinamenti territoriali esistenti o chiedi indicazioni alla tua regione.
5.Quale è la ‘storia formativa’ dell’associazione? Esiste una ricostruzione di tutte le attività formative ed addestrative realizzate negli anni precedenti? Esiste un programma delle attività formative da organizzare o a cui partecipare (se promosse da altri soggetti) per il 2012? Esistono delle regole sulla periodicità di specifici attività addestrative (ad esempio, per l’uso di attrezzature speciali)? Elabora subito il percorso formativo e addestrativo fatto dall’associazione (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio).
6.La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all’interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano esplicitamente ed adeguatamente presenti. Quali iniziative ha in corso l’associazione in questo settore o come intende incrementarle nel futuro? Sei a conoscenza dei supporti, anche di natura organizzativa o economica, che l’associazione può chiedere e ricevere da altri soggetti qualificati a questo scopo quali il Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia, Comune, Associazione Nazionale, Coordinamenti territoriali? (ALLEGATO 2 al decreto del 12 gennaio).

Ricorda che l’uso delle attrezzature e dei materiali dei quali siete dotati deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una ‘norma’ codificata), e che questa deve essere una delle finalità specifiche delle attività formative della tua associazione.
7.Programma come organizzare l’attività di controllo sanitario dei volontari dell’associazione, ricorrendo a tutte le possibilità previste e illustrate nell’ALLEGATO 3 al decreto del 12 gennaio. Fondamentale è ricordare che si tratta di una ricognizione delle condizioni di salute e che deve essere considerata in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge all’interno dell’associazione.
8.Entro i prossimi sei mesi il Dipartimento nazionale e le Regioni definiranno gli elenchi dei medici competenti all’interno dei quali i volontari potranno scegliere per sottoporsi, ricorrendone gli specifici requisiti, alla sorveglianza sanitaria e contestualmente stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite. Dovranno anche provvedere a chiarire ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari. L’attività di sorveglianza sanitaria - anch’essa - non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. La prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. La Tua associazione dispone di un meccanismo di registrazione delle presenze (giorni/ore)? In caso affermativo verificane l’efficienza. Se manca organizzalo (ALLEGATO 4 del decreto del 12 gennaio).
9.A partire dal 2012 e per i prossimi anni: focalizza le richieste di contributi per il potenziamento dell’associazione all’attività formativa. In particolare cura l’addestramento all’uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità. L’attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), o nell’ambito di coordinamenti territoriali intercomunali o provinciali, dove esistenti, deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità che successivamente saranno concordate e divulgate a livello nazionale e regionale. La copertura dei costi non deve necessariamente essere finalizzata al pagamento di docenti esterni, ma anche, o soprattutto, alla realizzazione dell’azione formativa.
10.A partire dal 2012 e per i prossimi anni: stabilisci e condividi con i volontari delle regole e procedure interne all’associazione per la registrazione e l’aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, in raccordo con le regole specifiche che ciascuna regione o associazione nazionale stabilirà per le organizzazioni ad esse riferite.
11.Le regole contenute nel decreto del 12 gennaio costituiscono ‘standard’ minimi di base, validi per l’intero territorio nazionale. Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articolarle e integrarle. Altrettanto possono fare le associazioni nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate. Altrettanto puoi fare tu per la tua associazione, partendo da questi punti di base e costruendo percorsi modellati ‘su misura’ per la tua realtà. I decreti approvati non prevedono, per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle aziende. Ciò non toglie che delle riflessioni su questi punti si possano fare, avviando apposite azioni sul piano organizzativo, se l’associazione è in grado di realizzarli e sostenerli. Come sono considerate operative associazioni che dispongono solo di una panda 4x4 e associazioni che hanno un parco-risorse composto da decine di mezzi speciali, analogamente vale per il percorso della
sicurezza. Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell’associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell’associazione.

Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile 



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