Seveso III Attuazione della direttiva 2012/18/UE DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
Il quadro normativo europeo e nazionale
La cosiddetta normativa "Seveso" (che prende il nome dall'incidente avvenuto nell'impianto ICMESA, nei pressi del Comune di Seveso, nel luglio 1976, e in seguito al quale fu adottata), sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione.
La direttiva ha inoltre introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (c.d. "Seveso II''), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 334/1999.
Il testo vigente del D.Lgs. 334/1999 rappresenta dunque la normativa nazionale di riferimento in materia.
In base all'attuale assetto normativo, i gestori degli impianti a "rischio di incidente rilevante" (RIR) devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio degli impianti medesimi, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.
La direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), che lo schema in esame è volto ad attuare, sostituirà
integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.
L'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE relative al trattamento degli oli combustibili densi (OCD), da applicarsi (a norma dell'articolo 31 e in deroga al predetto termine del 1° giugno 2015) a partire dal 15 febbraio 2014, è stato recepito con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, che ha determinato un aumento delle soglie di applicazione relative agli OCD, con conseguente riduzione di oneri per numerosi stabilimenti (soprattutto centrali termoelettriche).
Per una trattazione dettagliata del contenuto del D.Lgs. 48/2014 si rinvia al dossier n. 72., relativo
allo schema di tale decreto.
Per una ricostruzione approfondita della disciplina "Seveso" nazionale si rinvia invece al capitolo "La direttiva Seveso in Italia", del rapporto ISPRA n. 181/2013 intitolato "Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia - Edizione 2013".
La delega per il recepimento
Il presente schema di decreto, che è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), che all'allegato B include appunto la citata direttiva.
L'art. 1 della L. 96/2013 dispone che il termine per l'esercizio della delega è individuato in base al disposto dell'art. 31, comma 1, della L. 234/2012.
Tale disposizione, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, prevede, tra l'altro, che il Governo adotti i decreti delegati entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.
Poiché il termine di recepimento è stato fissato dall'art. 31 della direttiva 2012/18/UE alla data del 31 maggio 2015, la delega è scaduta il 31 marzo scorso. Considerato che in tale data lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere per il parere, il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'art. 31, comma 3, della L. 234/2012. In base a tale norma, infatti, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di
specie, fino al 30 giugno 2015).
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SENATO DELLA REPUBBLICA:
Dossier n. 206
SERVIZIO STUDI – UFFICIO RICERCHE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E IN QUELLO DELL’AGRICOLTURA
CAMERA DEI DEPUTATI:
Dossier Atti del Governo n. 159
SERVIZIO STUDI – DIPARTIMENTO AMBIENTE
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121) (GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 38)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015
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VALUTAZIONE SINTETICA ADEGUATEZZA DEI PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI SEVESO 3
VALUTAZIONE SINTETICA DELL’ADEGUATEZZA DEI PIANI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI LEGATI ALL’INVECCHIAMENTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI NEGLI STABILIMENTI SEVESO. LINEA GUIDA Versione 2.0/2021
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