Cassazione n.190/2018 le scuole con rischio sismico anche lieve vanno chiuse
L’edificio scolastico va chiuso anche se si trova in un’area a basso rischio sismico e se si rileva un minimo scostamento rispetto ai coefficienti di sicurezza previsti dalle NTC
L’edificio scolastico va chiuso anche se si trova in un’area a basso rischio sismico e se si rileva un minimo scostamento rispetto ai coefficienti di sicurezza previsti dalle NTC
Stando a questa sentenza potrebbero finire sotto sequestro, e quindi chiudere a scopo di prevenzione, le scuole che non rispettano in toto gli standard di sicurezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.
Il caso
Il sindaco di un comune toscano è stato indagato per omissione di atti di ufficio in quanto non aveva provveduto a chiudere, revocando di fatto il sequestro preventivo disposto dal Gip, il plesso scolastico di una frazione del suo comune, nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile (redatto il 28 giugno 2013) ne emergesse la non idoneità sismica.
Tale rischio era stato misurato in 0,985 su una scala che vede il coefficiente 1 come parametro minimo per l’idoneità statica.
La decisione del Tribunale del Riesame
Ricorrendo al Tribunale del Riesame, il primo cittadino aveva ottenuto la riapertura della scuola con motivazione di insussistenza di “un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta“.
L’ordinanza rilevava inoltre che “in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto il 14 gennaio 2008”, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore ‘1’”.
La sentenza della Cassazione
La Procura è ricorsa in Cassazione, denunciando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e delle norme integrative in materia antisismica.
Il pm ha di fatto sostenuto che la scuola doveva essere chiusa perché il pericolo per la incolumità pubblica risiede nella non prevedibilità dei terremoti e deve intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto.
Non è quindi rilevante che il plesso insista su un territorio classificato a bassa sismicità.
La sentenza, dando ragione alla Procura, ha sancito che la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento e, stante il carattere non prevedibile dei terremoti, l’inosservanza della regola tecnica anche se la zona è a basso rischio sismico e sono quindi minime le possibilità di verificarsi dell’evento, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo.
I giudici di Cassazione hanno pertanto ritenuto fondato il ricorso e hanno disposto l’annullamento dell’ordinanza. La causa quindi tornerà al Tribunale di Grosseto per un nuovo esame.
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