Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

analisi note ed impatto del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103

Il Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, rappresenta un significativo passo avanti nel processo di semplificazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche in Italia. Questo decreto è emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, e in particolare fa riferimento all'articolo 27 di tale legge, che mira a rendere i controlli più snelli, efficaci e coordinati, pur garantendo la tutela degli interessi pubblici.

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 2 agosto 2024 e si applicano ai controlli sulle attività economiche, cioè quelle che riguardano la produzione e l'offerta di beni e servizi sul mercato, effettuati dalle pubbliche amministrazioni delineate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'obiettivo principale del decreto è la riduzione del carico burocratico e regolatorio, spesso considerato un ostacolo per il mondo produttivo. In particolare, mira a eliminare oneri eccessivi o non necessari derivanti dai controlli e dalle ispezioni, oltre a ridurre duplicazioni e interferenze tra diverse tipologie di ispezioni. Ciò è finalizzato a rendere più fluido il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione, incentivando la ripresa e il rilancio delle attività economiche.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha evidenziato un cambio di paradigma fondamentale con questo decreto: si passa da una logica principalmente sanzionatoria a una basata sulla prevenzione degli illeciti, promuovendo comportamenti virtuosi attraverso un sistema di fiducia reciproca e premiabilità.

Infine, il decreto si occupa anche dei controlli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, introducendo un nuovo sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio. Questo potrebbe avere un impatto significativo, migliorando la gestione della sicurezza sul lavoro e rendendo i controlli più mirati e proporzionati al rischio effettivo delle diverse attività economiche.

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce una serie di novità importanti riguardanti la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ridurre il carico burocratico e migliorare l'efficienza dei processi ispettivi. Ecco le principali novità e punti salienti del decreto:

1. Principio di Fiducia e Proporzionalità nei Controlli

Il decreto si basa sul principio della fiducia reciproca tra amministrazione e imprese, promuovendo un controllo che tenga conto dell'efficacia, efficienza e proporzionalità. Ciò implica una riduzione delle richieste documentali e un minor impatto organizzativo sulle aziende.

2. Rischio Basso e Frequenza dei Controlli

Viene introdotto un sistema di identificazione e gestione del livello di rischio "basso". Le aziende con un Report di rischio basso sono soggette a controlli ordinari non più di una volta all'anno, salvo casi particolari. Questo sistema è volontario e mira a concentrare le risorse ispettive sui settori a maggiore rischio.

3. Coordinamento dei Controlli e Fascicolo Informatico

Il decreto prevede che le amministrazioni consultino il fascicolo informatico dell'impresa prima di avviare ispezioni, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Questo fascicolo è tenuto dalle Camere di commercio e viene aggiornato con gli esiti dei controlli precedenti.

4. Violazioni Sanabili e Non Punibilità per Errore Scusabile

In caso di violazioni amministrative minori (con sanzione pecuniaria massima di 5.000 euro), le imprese possono sanare la situazione entro 20 giorni dalla notifica di una diffida, evitando così sanzioni ulteriori. Questo meccanismo non si applica a violazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

5. Criticità e Commenti delle Parti Sociali

Alcuni sindacati, come la CGIL, hanno espresso preoccupazione per la riduzione del numero e della frequenza dei controlli, soprattutto in ambiti critici come la sicurezza sul lavoro. Si teme che ciò possa ridurre la conformità delle aziende alle normative, in un contesto già problematico per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali.

6. Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

La Nota INL n. 1357 del 31 luglio 2024 fornisce indicazioni operative per l'applicazione del decreto, evidenziando l'importanza di consultare il fascicolo informatico dell'impresa prima di procedere con ispezioni e sottolineando le condizioni per l'applicazione della diffida amministrativa.

7. Innovazioni Tecnologiche e Formazione

Il decreto promuove l'uso di soluzioni tecnologiche per rendere i controlli più efficienti e prevede programmi di formazione per gli ispettori, al fine di aggiornare le loro competenze in linea con le nuove procedure e tecnologie.

8. Clausole di Salvaguardia e Abrogazioni

Infine, il decreto contiene clausole di salvaguardia e abrogazioni di norme precedenti non più compatibili con le nuove disposizioni.

Queste modifiche hanno suscitato un dibattito tra le parti sociali, con opinioni contrastanti sulla loro potenziale efficacia nel bilanciare semplificazione e tutela degli interessi pubblici, in particolare la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce un sistema innovativo di identificazione e gestione del livello di rischio "basso" per le attività economiche. Questo sistema è progettato per ottimizzare e rendere più efficiente la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni pubbliche, concentrando le risorse ispettive sui settori con rischi più elevati e riducendo la frequenza dei controlli per le aziende a basso rischio.

Caratteristiche del Sistema di Rischio Basso

Volontarietà:

La partecipazione al sistema di identificazione del rischio "basso" è su base volontaria. Le imprese possono scegliere di aderire per ottenere una certificazione che attesti il loro livello di rischio.

Ambiti Omogenei di Riferimento:

Il sistema è applicato a vari ambiti, tra cui:

Protezione ambientale
Igiene e salute pubblica
Sicurezza pubblica
Tutela della fede pubblica
Sicurezza dei lavoratori

Elaborazione di Norme Tecniche:

L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) è incaricato di elaborare norme tecniche o prassi di riferimento per ciascuno di questi ambiti, consultando le amministrazioni competenti. Queste norme definiscono i criteri per qualificare un'azienda come "a basso rischio".

Report Certificativo:

Le aziende che soddisfano i requisiti per il rischio "basso" possono ottenere un "Report certificativo", un documento che attesta la conformità agli standard di basso rischio stabiliti. Questo report ha una validità specificata e può essere soggetto a revisione periodica.

Impatto sui Controlli:

Le imprese che ottengono la certificazione di basso rischio sono soggette a un numero ridotto di controlli ordinari, con la frequenza limitata a non più di una volta all'anno, salvo eccezioni specifiche (come richieste dell'Autorità giudiziaria o segnalazioni circostanziate).
Inoltre, le amministrazioni devono evitare la sovrapposizione di ispezioni diverse e, in caso di conformità accertata dopo un controllo, l'azienda è esonerata da ulteriori ispezioni simili per i successivi dieci mesi.

Vantaggi per le Imprese

Riduzione della Pressione Ispettiva: Le aziende a basso rischio beneficiano di una minore frequenza dei controlli, riducendo così l'impatto organizzativo e i costi legati alle ispezioni.
Maggiore Fiducia Reciproca: Il sistema promuove una maggiore fiducia reciproca tra le imprese e le amministrazioni, incentivando comportamenti virtuosi e il rispetto delle norme.
Premialità: Le aziende virtuose possono godere di vantaggi in termini di minore interferenza delle attività ispettive, creando un ambiente più favorevole alla crescita economica.

Criticità

Nonostante i benefici, alcuni sindacati hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che una riduzione dei controlli possa compromettere la conformità delle aziende alle normative, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, il sistema include meccanismi di verifica e revisione periodica per mantenere elevati standard di sicurezza e conformità.

In sintesi, il sistema di identificazione e gestione del livello di rischio "basso" rappresenta un passo avanti nella semplificazione dei controlli, con l'obiettivo di rendere il processo più efficiente e meno oneroso per le aziende, pur mantenendo la tutela degli interessi pubblici.

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, intitolato "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" (24G00121), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2024.

Obiettivo del Decreto

Questo decreto ha come obiettivo principale la semplificazione e l'ottimizzazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche. È stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, specificamente per rendere i controlli più efficienti e coordinati, riducendo al contempo il carico burocratico sulle imprese.

Punti Chiave del Decreto

Principi di controllo:

Introduce principi generali che devono guidare i controlli sulle attività economiche, come l'efficacia, l'efficienza, la proporzionalità e il rispetto del principio di fiducia reciproca tra imprese e amministrazioni.

Sistema di identificazione del rischio:

Implementa un sistema di identificazione e gestione del livello di rischio "basso", che permette alle aziende considerate a basso rischio di essere sottoposte a controlli meno frequenti e più mirati.

Fascicolo informatico d'impresa:

Obbliga le amministrazioni che effettuano controlli a consultare il fascicolo informatico dell'impresa, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nelle ispezioni.

Sanzioni e violazioni sanabili:

Introduce meccanismi per la gestione delle violazioni amministrative, consentendo alle imprese di sanare determinate infrazioni senza incorrere in sanzioni, purché ciò avvenga entro un determinato termine e non riguardi questioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Riduzione della burocrazia:

Il decreto mira a ridurre gli oneri amministrativi non necessari e a semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese, favorendo così un ambiente più favorevole alla crescita economica.

Entrata in Vigore

Il decreto è entrato in vigore il 2 agosto 2024, e da questa data le nuove disposizioni sono applicabili a tutte le attività economiche soggette a controlli da parte delle pubbliche amministrazioni.

Riferimenti

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2024.
Entrata in vigore: 2 agosto 2024.
Codice identificativo: 24G00121.

Questa normativa rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dei controlli amministrativi in Italia, con l'intento di snellire le procedure e ridurre il peso burocratico sulle imprese, pur mantenendo un elevato livello di tutela degli interessi pubblici.

L'Articolo 1 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 definisce l'ambito di applicazione e le principali definizioni rilevanti per il decreto stesso, che si propone di semplificare i controlli amministrativi sulle attività economiche. Ecco un riassunto e spiegazione dei principali punti:

1. Ambito di applicazione

Controlli amministrativi: Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi effettuati sulle attività economiche da parte delle pubbliche amministrazioni elencate nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Questi includono amministrazioni statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, e altre istituzioni come le università e le camere di commercio.

2. Definizioni

Attività economica: Include qualsiasi attività che riguarda la produzione e l'offerta di beni e servizi sul mercato.
Controlli: Rappresentano tutte le attività di verifica amministrativa eseguite dalle pubbliche amministrazioni per assicurare che gli operatori economici rispettino le normative a tutela dell'interesse pubblico.
Soggetto controllato: L'operatore economico sottoposto ai controlli amministrativi.
Diffida amministrativa: Un invito contenuto nel verbale di ispezione, rivolto al trasgressore per sanare una violazione prima che questa venga formalmente contestata.

3. Esclusioni

Il decreto non si applica ai controlli di natura fiscale, accertamenti e ispezioni relativi alla documentazione antimafia, ai controlli di polizia economico-finanziaria, e ai controlli disposti per motivi di sicurezza e difesa nazionale.

4. Vincoli normativi

Le disposizioni del decreto devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

5. Note e riferimenti legislativi

L'articolo è accompagnato da note esplicative e riferimenti ad altre normative e atti legislativi pertinenti, che forniscono contesto e collegamenti giuridici essenziali per l'interpretazione e l'applicazione del decreto.

In sostanza, l'Articolo 1 stabilisce il campo d'azione del decreto, delineando quali enti e situazioni sono soggetti alle nuove regole di semplificazione dei controlli amministrativi e specificando le eccezioni. Inoltre, fornisce definizioni chiave che saranno utilizzate per l'applicazione coerente delle norme stabilite.

L'Articolo 2 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 è dedicato alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e stabilisce una serie di misure per garantire trasparenza, eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli amministrativi sulle attività economiche. Ecco una sintesi e spiegazione delle disposizioni principali:

1. Schema Standardizzato per il Censimento dei Controlli

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, deve elaborare uno schema standardizzato per il censimento dei controlli amministrativi.
Le amministrazioni pubbliche, entro centocinquanta giorni dalla definizione di questo schema, devono pubblicare sui loro siti istituzionali un censimento dei controlli che sono tenute a svolgere in base alle disposizioni vigenti.

2. Ricognizione dei Controlli dell'Ultimo Triennio

Entro il 30 giugno 2025, le amministrazioni devono effettuare una ricognizione dei controlli svolti negli ultimi tre anni, analizzando i relativi esiti in base alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati.
Il risultato di questa ricognizione deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica per valutare se è necessario mantenere, modificare o eliminare alcuni controlli.

3. Elaborazione del Quadro di Sintesi dei Controlli

Dopo l'analisi dei dati raccolti, il Dipartimento, in consultazione con le associazioni di categoria, deve elaborare, entro il 30 ottobre 2025, un documento di sintesi. Questo documento deve:

Identificare aree di sovrapposizione e duplicazione nei controlli.
Proporre quali controlli possono essere eliminati, sospesi, o programmati periodicamente, considerando anche la valutazione costi-benefici.

Il documento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione lo invia poi al Parlamento.

4. Aggiornamento Periodico

Per garantire un costante aggiornamento dello stato dei controlli, la procedura di ricognizione e valutazione deve essere ripetuta ogni tre anni.

5. Modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

L'Articolo 2 introduce modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che riguarda la trasparenza delle pubbliche amministrazioni:

Inserimento dell'Articolo 23-bis: Le amministrazioni pubbliche devono pubblicare un elenco degli obblighi e adempimenti soggetti a controllo nella sezione "Amministrazione trasparente" dei loro siti web, specificando anche quelli che sono stati eliminati. Questo elenco deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.
Modifica dell'Allegato A: Le parole "controlli sulle imprese" sono sostituite da "controlli sulle attività economiche", per allineare la terminologia alla nuova disciplina.

Finalità

L'Articolo 2 mira a rendere più trasparenti i controlli sulle attività economiche, facilitando la conoscenza da parte delle imprese degli obblighi a cui sono soggette e riducendo la burocrazia attraverso l'eliminazione di controlli ridondanti o inutili. Inoltre, promuove un processo di revisione continua e aggiornamento delle pratiche di controllo per mantenerle efficienti e pertinenti.

L'Articolo 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce un sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso" per le attività economiche. Questo sistema è progettato per ottimizzare la programmazione dei controlli, consentendo di concentrare le risorse su aree a maggiore rischio e semplificando le procedure per le aziende considerate a rischio ridotto. Ecco una spiegazione dettagliata delle principali disposizioni:

1. Ambiti di Applicazione del Sistema di Rischio Basso

Il sistema di identificazione e gestione del rischio è volontario e si applica ai seguenti ambiti:

Protezione ambientale
Igiene e salute pubblica
Sicurezza pubblica
Tutela della fede pubblica
Sicurezza dei lavoratori

2. Elaborazione delle Norme Tecniche

L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) è incaricato di elaborare norme tecniche o prassi di riferimento per ciascun ambito omogeneo. Queste norme devono essere approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Il decreto che approva le norme tecniche specifica anche gli elementi essenziali e la validità del Report certificativo (che attesta il livello di rischio basso), nonché i casi in cui il report può decadere e altre norme procedurali necessarie.

3. Parametri per la Determinazione del Rischio Basso

Nella determinazione del livello di rischio basso vengono considerati vari parametri, tra cui:

Certificazioni di sistema di gestione rilasciate da organismi accreditati secondo il regolamento n. 765/2008.
Certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciate sotto accreditamento.
Esito dei controlli effettuati nei precedenti tre anni.
Settore economico in cui opera l'impresa.
Caratteristiche e dimensione dell'attività economica svolta.

4. Rilascio del Report Certificativo

Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento.
Le imprese interessate possono fare richiesta del Report per uno o più ambiti omogenei a uno degli organismi accreditati.

5. Integrazione del Report nel Fascicolo Informatico di Impresa

Una volta rilasciato, il Report certificativo viene trasmesso in via telematica per essere inserito nel fascicolo informatico di impresa.

6. Audit Periodici e Revoca del Report

Dopo il rilascio del Report certificativo, l'organismo di certificazione esegue audit periodici per verificare il mantenimento della conformità. Se le condizioni di rischio basso non sono più soddisfatte, il Report è revocato e ne viene data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

Finalità e Impatto

Il sistema descritto nell'Articolo 3 mira a incentivare le imprese ad adottare pratiche virtuose e a garantire che i controlli amministrativi siano proporzionati al livello di rischio effettivo. Questo approccio non solo riduce il carico ispettivo per le imprese a basso rischio, ma permette anche alle autorità di concentrarsi più efficacemente sulle aree che presentano rischi maggiori, migliorando così l'efficienza complessiva del sistema di controllo.

L'Articolo 4 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce e disciplina l'uso del fascicolo informatico di impresa, strumento fondamentale per rendere più efficienti e coordinati i controlli sulle attività economiche, riducendo duplicazioni e sovrapposizioni. Di seguito sono riportati i punti salienti dell'articolo:

1. Utilizzo del Fascicolo Informatico

Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo devono, prima di avviare le attività di vigilanza, consultare il fascicolo informatico dell'impresa. Inoltre, sono tenute ad alimentarlo con gli esiti dei controlli effettuati, in modo da evitare duplicazioni e migliorare il coordinamento tra le diverse autorità di controllo.
Se un'amministrazione non deposita nel fascicolo informatico il verbale con l'esito dei controlli, l'impresa può richiedere formalmente l'inserimento del documento. L'amministrazione deve adempiere a questa richiesta entro cinque giorni.

2. Accesso al Fascicolo Informatico

Le amministrazioni hanno accesso completo al fascicolo informatico per la programmazione e il coordinamento dei controlli, senza oneri o vincoli. Questo accesso include anche i dati sui controlli già effettuati e le informazioni relative alla costituzione, avvio ed esercizio dell'attività economica.
L'accesso e l'uso dei dati devono rispettare i principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

3. Divieto di Richiedere Documenti già Disponibili

Le amministrazioni non possono richiedere all'impresa documenti o informazioni già presenti nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. Se una richiesta del genere viene avanzata, l'impresa può segnalare la violazione all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).
Se AGID accerta la violazione, pubblica la segnalazione su una sezione apposita del proprio sito web, omettendo i dati personali del segnalante.

4. Potenziamento delle Infrastrutture e Interoperabilità

Per garantire elevati standard di affidabilità, è previsto il potenziamento delle infrastrutture digitali utilizzate dalle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo.
La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) viene sviluppata per consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a fatti, stati e qualità proprie, assicurando l'interoperabilità del sistema attraverso i servizi resi dalla PDND.

Finalità e Impatto

L'articolo mira a centralizzare e semplificare il processo di controllo attraverso l'uso del fascicolo informatico, garantendo trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. Inoltre, promuove un uso più efficiente delle risorse tecnologiche, assicurando che i controlli siano ben coordinati e che le informazioni siano facilmente accessibili a tutte le amministrazioni coinvolte. Questo sistema aiuta a evitare richieste ripetitive di documenti e a migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli.

L'Articolo 5 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 stabilisce i principi generali che devono guidare il procedimento di controllo delle attività economiche. Questo articolo è fondamentale per garantire che i controlli siano effettuati in modo trasparente, proporzionato e coordinato, riducendo l'onere per le imprese e migliorando l'efficienza delle amministrazioni. Ecco un riepilogo dei punti principali:

1. Pubblicazione di Linee Guida e FAQ

Per agevolare la comprensione e il rispetto della normativa sui controlli, i Ministeri competenti e le regioni devono pubblicare sui loro siti istituzionali linee guida o FAQ. Questi documenti devono essere aggiornati in seguito all'attività di dialogo e confronto prevista dall'articolo 7 e devono tener conto della complessità della normativa applicabile.

2. Principio di Fiducia e Proporzionalità

I controlli devono basarsi sul principio di fiducia nell'azione delle amministrazioni, che deve essere legittima, trasparente e corretta. I controlli devono rispettare i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, minimizzando le richieste documentali e riducendo l'impatto organizzativo sulle imprese.

3. Programmazione dei Controlli in Base al Rischio

Le amministrazioni devono programmare i controlli e gli accessi ispettivi in base alla gravità del rischio, con intervalli temporali correlati. Tuttavia, i controlli devono essere immediati in caso di:

Richieste dell'Autorità giudiziaria.
Segnalazioni circostanziate di soggetti privati o pubblici.
Situazioni di rischio previste dal diritto dell'Unione europea.
Controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Controlli Ridotti per Soggetti a Basso Rischio

Per le imprese in possesso del Report di basso rischio (di cui all'articolo 3), i controlli ordinari possono essere effettuati non più di una volta l'anno, salvo le eccezioni menzionate nel comma 3.

5. Coordinamento delle Ispezioni

Non è permesso svolgere due o più ispezioni contemporaneamente sullo stesso operatore economico, a meno che le amministrazioni non si accordino per una ispezione congiunta.

6. Esonero dai Controlli Successivi

Se al termine del controllo l'impresa risulta conforme agli obblighi normativi, essa è esonerata da controlli simili per i successivi dieci mesi, salvo le eccezioni previste nel comma 3. Questo esonero deve essere registrato nel fascicolo informatico d'impresa.

7. Principio del Contraddittorio e Proporzionalità delle Sanzioni

Le amministrazioni devono rispettare il principio del contraddittorio durante i controlli e devono adottare provvedimenti, incluse le sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio dell'attività, al danno arrecato, e alle dimensioni dell'impresa.

8. Trasparenza e Preavviso

In attuazione del principio di trasparenza, le amministrazioni devono fornire all'impresa, almeno dieci giorni prima dell'ispezione, un elenco della documentazione necessaria per la verifica, a meno che non sussistano motivi di urgenza o la necessità di ispezioni senza preavviso.

9. Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle Imprese Agricole (RUCI)

Resta confermato quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole del 22 luglio 2015 relativo al Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI), che continua a regolamentare i controlli in ambito agricolo.

Finalità e Impatto

Questo articolo intende rendere i controlli amministrativi più trasparenti e meno invasivi per le imprese, assicurando al contempo che le ispezioni siano efficaci e proporzionate al livello di rischio. L'obiettivo è facilitare il rispetto delle normative da parte delle imprese e migliorare l'efficienza delle amministrazioni, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni nei controlli.

L'Articolo 6 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile nelle attività economiche. Questo articolo introduce meccanismi che permettono alle imprese di sanare alcune violazioni amministrative minori senza incorrere in sanzioni immediate, promuovendo un approccio più collaborativo e meno punitivo. Di seguito sono riportati i punti principali:

1. Diffida Amministrativa per Violazioni Sanabili

Ambito di Applicazione: Questa disposizione si applica alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 5.000 euro e che non costituiscono reato.
Procedura di Diffida: Se, per la prima volta nell'arco di cinque anni, l'organo di controllo accerta una violazione sanabile, deve diffidare il trasgressore a porre rimedio alla violazione, adempiere alle prescrizioni e rimuovere le conseguenze dell'illecito entro un termine massimo di venti giorni dalla notifica dell'atto di diffida.
Estinzione del Procedimento Sanzionatorio: Se l'impresa ottempera alla diffida entro il termine indicato, il procedimento sanzionatorio si estingue per le violazioni sanate. Questo istituto della diffida amministrativa non si applica alle violazioni riguardanti la tutela della salute, sicurezza e incolumità pubblica, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Contestazione in Caso di Inadempimento

Se l'impresa non ottempera alla diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede alla contestazione formale della violazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sospendono i termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

3. Revoca del Report Certificativo

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida, o la violazione di obblighi relativi alla salute, sicurezza, e incolumità pubblica, comporta anche la revoca del Report certificativo di rischio basso (di cui all'articolo 3) eventualmente rilasciato all'operatore economico.

4. Esclusioni Specifiche

L'articolo richiama espressamente il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per quanto riguarda le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, mantenendo ferme le disposizioni specifiche previste per tali violazioni.

5. Non Punibilità per Errore Scusabile

Il soggetto controllato non è ritenuto responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa. Questo principio fornisce una tutela per l'operatore economico in casi di errori non imputabili a negligenza o dolo.

Finalità e Impatto

L'articolo 6 introduce un approccio più flessibile e costruttivo nella gestione delle violazioni amministrative, consentendo alle imprese di correggere errori senza incorrere immediatamente in sanzioni. Questo promuove una maggiore collaborazione tra le autorità di controllo e le imprese, riducendo l'impatto punitivo delle ispezioni e incentivando la conformità normativa. Allo stesso tempo, mantiene ferme le sanzioni e la revoca dei benefici per violazioni gravi, in particolare quelle relative alla sicurezza e alla salute pubblica.

L'Articolo 7 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce meccanismi di dialogo e collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni di categoria per risolvere questioni interpretative relative alle normative che regolano i controlli sulle attività economiche. Di seguito sono riportati i punti salienti dell'articolo:

1. Interpello delle Amministrazioni per Questioni di Incertezza Normativa

Associazioni di Categoria: Le associazioni nazionali di categoria possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente quando esistono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle normative riguardanti obblighi e adempimenti oggetto dei controlli. Questo può avvenire nei seguenti casi:

Fattispecie di carattere generale o di particolare importanza.
Gravi e ripetute difformità applicative a livello nazionale.

Condizioni per l'Interpello: Non sono considerate richieste che non soddisfano queste condizioni. Non si può invocare l'incertezza se l'amministrazione ha già risposto a richieste analoghe e ha pubblicato le risposte nella sezione "Controlli sulle imprese" del sito istituzionale.
Mancata Risposta: Se l'amministrazione non risponde entro termini ragionevoli, in conformità con l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni possono segnalare il mancato riscontro al Dipartimento competente, che interviene nell'ambito delle proprie competenze.

2. Pubblicazione delle Risposte e Criteri Interpretativi

Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali devono essere pubblicate nella sezione "Controlli sulle imprese" del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale, utili per uniformare l'applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

3. Limiti e Risorse

Le amministrazioni devono svolgere le attività previste da questo articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Finalità e Impatto

Questo articolo mira a creare un canale formale di dialogo tra le imprese, rappresentate dalle loro associazioni di categoria, e le amministrazioni pubbliche, per risolvere dubbi interpretativi e assicurare una applicazione uniforme e chiara delle normative relative ai controlli. In questo modo, si cerca di ridurre le incertezze normative che possono creare disallineamenti tra diverse aree del paese e di garantire una maggiore trasparenza e coerenza nell'azione amministrativa.

L'Articolo 8 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 disciplina la formazione del personale coinvolto nei controlli delle attività economiche, ponendo un'enfasi particolare sulle competenze digitali, sulla cooperazione tra amministrazioni e operatori economici, e sulla standardizzazione dei criteri per il censimento degli obblighi. Di seguito sono riportati i punti principali dell'articolo:

1. Piano di Formazione Specifica

Definizione del Piano: Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e previa intesa con le amministrazioni competenti, definisce un piano di formazione specifica per il personale. Questo piano è erogato attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione e Formez PA, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Focus della Formazione: La formazione è focalizzata su:

Digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli.
Cooperazione con gli operatori economici.
Coordinamento tra le amministrazioni.
Criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti, come previsto dall'articolo 2.

2. Contributo delle Amministrazioni

Le amministrazioni di cui all'articolo 1 possono contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto ai controlli, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. Questa formazione può essere organizzata anche tramite convenzioni con università, camere di commercio e associazioni di categoria.

Finalità e Impatto

L'Articolo 8 mira a garantire che il personale incaricato dei controlli sia adeguatamente formato, con un forte focus sulle competenze digitali e sulla cooperazione tra diverse amministrazioni e operatori economici. Questo approccio dovrebbe contribuire a rendere i controlli più efficaci, uniformi e in linea con le moderne esigenze operative e normative. Inoltre, l'articolo promuove la collaborazione tra amministrazioni, istituzioni accademiche e associazioni di categoria, rafforzando il legame tra teoria e pratica nella formazione del personale.

L'Articolo 9 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 riguarda l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo svolte dalle amministrazioni pubbliche. L'articolo promuove l'automazione delle attività di controllo, con un particolare focus sull'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, garantendo al contempo la protezione dei diritti dei soggetti controllati e la sicurezza dei dati. Ecco una sintesi dei punti principali:

1. Automatizzazione delle Attività di Controllo

Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, escluse quelle in materia fiscale, devono adottare misure per automatizzare progressivamente le proprie attività, utilizzando le risorse disponibili. Questo processo include l'adozione di soluzioni tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale, in linea con il principio di proporzionalità al rischio e con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana.
Le soluzioni tecnologiche devono garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici, permettendo un flusso sicuro e efficiente di dati e facilitando l'accesso ai servizi erogati online dalle amministrazioni.

2. Principi per le Decisioni Automatizzate

Le decisioni relative alla conformità delle imprese agli obblighi normativi, assunte tramite soluzioni tecnologiche, devono rispettare le seguenti disposizioni e principi:

Trasparenza e Conoscibilità: Ogni soggetto controllato ha il diritto di essere informato sull'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano, e di conoscere la logica utilizzata in tali processi.
Intervento Umano: Le decisioni algoritmiche non possono essere esclusive; deve sempre esserci un contributo umano che possa controllare, validare o smentire la decisione automatizzata. Il soggetto controllato ha inoltre il diritto di esprimere la propria opinione e contestare la decisione, in conformità con l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Non Discriminazione Algoritmica: Le amministrazioni devono adottare misure tecniche e organizzative per prevenire effetti discriminatori derivanti dall'uso di algoritmi.
Gestione Efficiente dei Dati: La gestione dei dati deve essere regolamentata in modo efficace, coprendo tutte le fasi della loro vita, dalla formazione e raccolta all'accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

Finalità e Impatto

L'Articolo 9 mira a modernizzare e rendere più efficiente l'attività di controllo delle amministrazioni attraverso l'uso di tecnologie avanzate, migliorando l'efficacia dei controlli e riducendo il carico amministrativo sulle imprese. Allo stesso tempo, l'articolo impone garanzie per i soggetti controllati, assicurando che le decisioni automatizzate siano trasparenti, non discriminatorie e sempre soggette a verifica umana, proteggendo così i diritti degli individui e delle imprese coinvolte.

L'Articolo 10 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 disciplina il trattamento dei dati personali nel contesto delle attività di controllo economico. L'articolo stabilisce le linee guida per garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con la normativa europea e italiana sulla protezione dei dati. Ecco una sintesi delle disposizioni principali:

1. Conformità al Regolamento Europeo e al Codice Italiano

Tutti i trattamenti dei dati personali previsti dal presente decreto devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (noto anche come GDPR - General Data Protection Regulation) e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Questi strumenti normativi sono fondamentali per proteggere i diritti delle persone fisiche riguardo al trattamento dei loro dati personali e garantire la libera circolazione di tali dati all'interno dell'Unione Europea.

2. Misure di Sicurezza

I titolari del trattamento, ovvero le entità responsabili del trattamento dei dati personali, devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza informatica.
Queste misure devono assicurare un livello di sicurezza adeguato ai rischi associati al trattamento dei dati, inclusi rischi di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati. Tali misure devono essere in conformità con il GDPR.

Finalità e Impatto

L'Articolo 10 sottolinea l'importanza della protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di controllo economico. Le disposizioni mirano a garantire che le amministrazioni pubbliche e altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati rispettino rigorosamente le normative sulla privacy, proteggendo così i diritti dei cittadini e assicurando che i dati siano gestiti in modo sicuro e responsabile. Questa attenzione alla sicurezza dei dati è fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico nelle attività di controllo e nel trattamento delle informazioni personali da parte delle autorità.

L'Articolo 11 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce una clausola di salvaguardia riguardante l'applicazione delle disposizioni del decreto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Di seguito sono riportati i punti principali:

1. Compatibilità con Statuti Speciali

Le disposizioni del decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano solo se compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Questa clausola tiene conto delle peculiarità delle autonomie regionali e provinciali previste dagli statuti speciali, garantendo che l'applicazione delle norme del decreto rispetti le specificità costituzionali di questi enti territoriali.

2. Riferimento alla Legge Costituzionale

L'articolo fa riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione italiana. Questa legge ha riformato il sistema delle autonomie locali, ampliando i poteri delle regioni, in particolare quelle a statuto speciale, e delle province autonome.

Finalità e Impatto

L'Articolo 11 assicura che le norme del decreto siano applicate in modo flessibile e rispettoso delle autonomie regionali e provinciali sancite dagli statuti speciali e dalle norme costituzionali. Questo garantisce che le regioni e le province con competenze particolari possano adattare l'applicazione del decreto alle loro specifiche esigenze e regolamenti, preservando l'integrità delle loro autonomie.

L'Articolo 12 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 riguarda le abrogazioni normative e specifica l'abrogazione di una disposizione precedente. Ecco un riepilogo dei contenuti:

1. Abrogazione dell'Articolo 14 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
L'articolo abrogato riguardava la semplificazione dei controlli sulle imprese, che era una delle misure introdotte per snellire le procedure burocratiche e migliorare l'efficienza dei controlli amministrativi sulle attività economiche.

Finalità e Impatto

L'abrogazione di questo articolo è probabilmente parte di un più ampio processo di revisione e aggiornamento delle normative in materia di controlli amministrativi. Con l'introduzione del nuovo decreto legislativo, le disposizioni precedenti che trattavano argomenti simili o che potrebbero essere considerate obsolete o ridondanti vengono abrogate per evitare conflitti normativi e garantire una maggiore coerenza nell'ordinamento giuridico. Questa abrogazione serve a consolidare il quadro normativo attuale, sostituendo le vecchie norme con quelle più recenti e pertinenti alle esigenze attuali di semplificazione e modernizzazione dei controlli sulle attività economiche.

La Nota n. 1357 del 31 luglio 2024 emessa dalla Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riguarda le prime indicazioni operative relative all'attuazione del Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, che introduce misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Punti principali della Nota:

Obiettivo del Decreto:

La nota sottolinea che il Decreto Legislativo 103/2024 ha l'obiettivo di semplificare e rendere più efficaci i controlli amministrativi sulle attività economiche, riducendo il carico burocratico e promuovendo una logica di prevenzione piuttosto che di mera sanzione.

Applicazione del Decreto:

Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi eseguiti dalle pubbliche amministrazioni, con l'eccezione dei controlli fiscali e di altri ambiti specifici (come i controlli antimafia e quelli per la sicurezza nazionale).

Prime Indicazioni Operative:

La nota fornisce indicazioni su come gli ispettori devono procedere nell'attuazione delle nuove regole introdotte dal decreto, con un focus sull'uso di tecnologie digitali, l'adozione di criteri di rischio per programmare i controlli, e l'importanza di minimizzare l'impatto sulle imprese.
Viene ribadita l'importanza di rispettare il principio della proporzionalità e di evitare duplicazioni nei controlli, coordinando le attività ispettive con altre amministrazioni.

Fascicolo Informatico di Impresa:

Una delle disposizioni centrali riguarda l'uso del fascicolo informatico d'impresa, che gli ispettori devono consultare prima di avviare le attività di controllo. L'esito dei controlli deve essere inserito nel fascicolo per garantire trasparenza e coordinamento tra le varie amministrazioni.

Diffida Amministrativa:

La nota dettaglia come e quando utilizzare la diffida amministrativa in caso di violazioni sanabili, in linea con quanto previsto dall'articolo 6 del decreto. Questo strumento permette di correggere le violazioni senza procedere immediatamente a sanzioni, promuovendo la conformità attraverso il dialogo.

Formazione e Supporto Tecnico:

Viene sottolineata la necessità di formazione continua per gli ispettori, soprattutto in relazione all'uso delle nuove tecnologie e all'adozione di metodi standardizzati per i controlli. La formazione sarà erogata in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione e altre istituzioni competenti.

Implicazioni per l'Ispettorato:

La nota rappresenta un documento guida essenziale per uniformare l'approccio degli ispettori del lavoro alle nuove disposizioni legislative. Promuove una maggiore efficienza e trasparenza nei controlli, supportando il passaggio verso un sistema di vigilanza più moderno e integrato, che tiene conto delle esigenze sia delle amministrazioni sia degli operatori economici.

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ha pubblicato una nota riguardante il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, che si focalizza sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche. La nota esprime alcune osservazioni e critiche sul provvedimento, mettendo in luce le potenziali implicazioni per la sicurezza sul lavoro e l'efficacia dei controlli.

Punti principali della Nota CGIL:

Riduzione degli Interventi Ispettivi:

La CGIL esprime preoccupazione per la riduzione al minimo degli interventi ispettivi nelle aziende considerate meno a rischio. Sostiene che questo approccio potrebbe compromettere l'efficacia delle verifiche necessarie per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

Centralizzazione degli Atti di Verifica:

La nota critica la centralizzazione degli atti di verifica e della relativa programmazione, sottolineando che la maggior parte dei controlli, soprattutto quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, sono storicamente effettuati dalle strutture delle ASL (Aziende Sanitarie Locali). La CGIL teme che questa centralizzazione possa ridurre l'efficacia dei controlli locali e specifici.

Possibili Impatti Negativi sulla Sicurezza:

Secondo la CGIL, le limitazioni imposte alle attività di controllo, in termini di numero, qualità e tempistiche, potrebbero ridurre la compliance aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La nota evidenzia che ciò avviene in un contesto già preoccupante per l'alto numero di infortuni e malattie professionali in Italia.

Sistema di Identificazione del Rischio Basso:

La CGIL esprime riserve sul sistema di identificazione del "rischio basso", temendo che possa portare a un eccessivo alleggerimento dei controlli in settori dove invece sarebbe necessario mantenere alta l'attenzione. La certificazione di "basso rischio", pur essendo utile in alcuni contesti, potrebbe risultare in un monitoraggio meno rigoroso.

Critica alla Diffida Amministrativa:

La CGIL critica l'uso della diffida amministrativa come strumento per sanare violazioni minori, sottolineando che essa potrebbe essere interpretata dalle aziende come un "lasciapassare" per violazioni meno gravi, riducendo l'effetto deterrente delle sanzioni e delle ispezioni.

Formazione e Supporto Tecnico:

Sebbene il decreto preveda piani di formazione per il personale ispettivo, la CGIL evidenzia la necessità di un impegno concreto e continuo in questo ambito. Sottolinea che la formazione non deve essere limitata alle competenze tecniche, ma deve includere anche la sensibilizzazione sull'importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza e sul lavoro.

Implicazioni secondo la CGIL:

La CGIL teme che il decreto possa portare a un indebolimento dei controlli, con conseguenze negative per la tutela della sicurezza dei lavoratori e per l'effettivo rispetto delle normative vigenti. La nota invita a riflettere sulle possibili ricadute di una riduzione delle ispezioni e sollecita un bilanciamento più attento tra esigenze di semplificazione burocratica e necessità di garantire condizioni di lavoro sicure e conformi alla legge.

In sintesi, la CGIL chiede un'implementazione del decreto che tenga maggiormente conto delle criticità sollevate, assicurando che le misure di semplificazione non compromettano la protezione dei lavoratori e l'efficacia delle attività ispettive.

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