Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
A seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail.
La presente circolare è stata sottoposta al parere preliminare dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in data 20 agosto 20211 , acquisito anche l’avviso degli uffici competenti, ha comunicato di condividerne il contenuto e di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
Testo integrale della circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 (.pdf - 274 kb)
Fonte: Inail
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