Risposta ad interpello n. 1 del 23 marzo 2020 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Interpello Ministero del lavoro U.0004831.23-03-2020
Ricade in tale quesito, quindi, anche la questione relativa al tempo necessario per indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (tute, scarpe antinfortunistiche, occhiali, ecc.) per i lavoratori che durante la propria attività sono tenuti ad indossarli per motivi di sicurezza. Il tempo impiegato rientra nell’orario lavorativo?
Il Ministero premette che:
L’orario di lavoro è definito dall’articolo 1 del dlgs n. 66/2003 come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a/ lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue funzioni”.
Successivamente viene precisato che la Corte di cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che si debba distinguere tra i seguenti casi:
se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato orario di lavoro (ciò non vale per i dispositivi di sicurezza);
se, invece, il datore di lavoro ha fornito al lavoratore determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro (come nel caso dei DPI), il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito.
Sulla base di tale ricostruzione, si ritiene che l’attività di vestizione e di svestizione debba essere inclusa nell’orario di lavoro solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto (per esempio per motivi di sicurezza) al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro.
Viceversa, non sarebbe riconducibile ad orario di lavoro l’ipotesi in cui i lavoratori non siano obbligati ad indossare la divisa in azienda e non abbiano l’obbligo di dismetterla alla fine dell’orario, lasciandola in sede. In tali ultime ipotesi, infatti, il lavoratore resta libero di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa, ben potendo decidere di effettuare tale operazione presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro.
Fonte: lavoro.gov.it
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