Rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151/11

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER RINNOVO PERIODICO TARDIVO

CIRCOLARE VDF 3747.13-03-2023

I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La periodicità dell’Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

Pertanto alla luce nel nuovo regolamento, anche per le attività di cat. C, non è più necessario rinnovare il C.P.I., che come si è visto assume valenza di una semplice attestazione e non ha quindi nessuna scadenza. Di conseguenza è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

Inoltre l’attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le “attività soggette”, anche per quelle che in precedenza avevano scadenze del C.P.I. una tantum, per le quali è stata prevista la periodicità dell’attestazione di rinnovo di 10 anni.

L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2014, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:

- laddove presenti impianti di protezione attiva, asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, firmata in formato CADES da professionista antincendio;

- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Rispetto al regolamento precedente non occorre presentare la perizia giurata ma semplicemente l’asseverazione. È stato inoltre eliminato l’allegato dichiarazione “situazione non mutata” poiché nell’attestazione è contenuta la dichiarazione sull’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio

In merito al rinnovo tardivo periodico il comando dei vigili del fuoco di genova si e' espresso in tal senso:

Al fine di facilitare l’opera degli iscritti a codesti Ordini professionali e per garantire massima trasparenza applicativa, questo Comando rende noto quanto segue in materia di rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151/11.

In relazione alla mancanza di esplicite previsioni normative, questo Comando ritiene che l’attestazione di rinnovo della conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011) possa essere presentata dal responsabile dell’attività entro 5 anni dalla scadenza per tutte le attività ed entro 10 anni per le attività in classe n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (allegato I DPR 151/2011).

È ragionevole supporre infatti che il responsabile dell’attività possa aver sospeso l’esercizio dell’attività fino al rinnovo tardivo senza incorrere nel reato previsto dal comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.

A seguito di rinnovo tardivo, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza. Ad esempio: se il rinnovo per un attività in classe n°75 dell’allegato I del DPR 151/11 è avvenuto con 2 anni di ritardo, la durata residua della conformità antincendio è pari a 3 anni.

Oltre il termine dei 5 o 10 anni, secondo la classe di attività, esaurita la possibilità di rinnovare la conformità antincendio scaduta, si deve supporre invece che il responsabile abbia chiuso definitivamente l’attività.

Pertanto, qualora il responsabile intenda aprire nuova attività, anche della medesima tipologia e nello stesso edificio di quella già chiusa, è tenuto ad avviare le procedure di cui all’art. 3 e 4 del DPR 151/11, impiegando la regola dell’arte in vigore.

Nel caso differente in cui sia il Comando ad accertare il mancato rinnovo della conformità antincendio di attività in esercizio, durante i controlli ispettivi a campione delle attività, il responsabile è sanzionato ai sensi del comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.

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PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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