RIMOZIONE DI COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
Trattasi della rimozione di lastre ondulate da coperture costituite da materiale cementizio contenente amianto a matrice compatta, cosiddette eternit, che è stato uno dei materiali più utilizzati per realizzare coperture di edifici industriali e civili fino agli anni 80.
Generalmente, l’attività lavorativa prevede le seguenti fasi operative:
o Rilevamento della quantità del materiale da rimuovere;
o Prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
o Elaborazione del Piano di Lavoro da presentare all’A.S.L. di competenza;
o Spruzzatura lastre sulle superfici a vista con liquido inglobante colorato, per evitare la dispersione delle fibre di amianto nell’aria;
o Taglio dei sistemi di ancoraggio esclusivamente con attrezzi manuali (forbici, cesoie, ecc.) non con smerigliatrici e simili;
o Rimozione delle lastre effettuata manualmente da due operatori e accatastamento su bancali in sicurezza, cercando di non romperle;
o A terra le stesse dovranno essere trattate con inglobante colorato sulle superfici dove non è stato possibile farlo prima;
o Protezione delle lastre su bancali con telo trasparente neutro (cellophane);
o Fissaggio dei teli cellophane di protezione delle lastre con nastro adesivo ed etichettatura prevista dalla legge per la segnalazione del materiale contenente amianto;
o Carico dei bancali su automezzo e trasporto delle lastre in discarica autorizzata;
o Dopo la rimozione l'area di lavoro deve essere adeguatamente pulita mediante aspiratori a filtro assoluto e i materiali di consumo utilizzati andranno irrorati con il preparato incapsulante. Tutta l'area interessata deve essere priva di amianto.
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
· Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
· Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature
· Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni
Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti alle lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai (Art. 252 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)· La zona di rimozione deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, ricoprendo il pavimento e gli arredi sottostanti il punto di lavoro o sigillando o semplicemente chiudendo le aperture di comunicazione del locale con l’esterno
Prima dell'inizio dei lavori gli operai devono essere informati e formati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull’uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro (Art. 257 – Art. 258 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di decontaminazione (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Provvedere all’irrorazione con specifico prodotto incapsulante dei manufatti e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione
Provvedere alla aspirazione delle superfici e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione
Provvedere all’impacchettamento dei manufatti con teli in plastica di adeguato spessore ed indicanti il contenuto di MCA
Le superfici dei manufatti in cemento-amianto devono essere accuratamente pulite ad umido allo scopo di rimuovere lo sporco che può impedire il fissaggio dell'incapsulante
Le acque di lavaggio devono essere veicolate lungo i canali di gronda e successivamente filtrate
Provvedere alla raccolta dei residui e/o dei detriti di materiale probabilmente contaminato in appositi big-bags indicanti il contenuto di MCA
Pulire i canali di gronda ove si riscontri presenza di accumulo di fibre inumidendo la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa che viene raccolta e smaltita come rifiuto contenente amianto
Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri delle maschere, facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il più possibile la dispersione di fibre seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I materiali rimossi e di risulta (compresi filtri dell'acqua), opportunamente imballati ed etichettati, saranno conferirti a trasportatore autorizzato che li consegnerà a discarica autorizzata. La titolarità del trasportatore e della discarica e le relative procedure amministrative devono essere opportunamente documentate nel Piano di Lavoro (Art. 251 – Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m. allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art. 122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1.20 mt. (Art. 125 comma 4del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta ( Art. 146 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei luoghi di transito, all'altezza della copertura deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana parasassi) contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell’area sottostante (Art.129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
In mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Evitare di assumere posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far perdere l’equilibrio all’operatore (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Provvedere alla aspirazione delle superfici liberate dalle lastre e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione
Trasportare le lastre impacchettate in zona appositamente definita per lo stoccaggio temporaneo
Depositare i manufatti su appositi pallets
Provvedere al trattamento superficiale delle lastre sul lato interno
Eseguire monitoraggi ambientali (prelievo di campioni di aerodispersi): durante l'esecuzione delle operazioni di rimozione delle lastre in CA per verificare il livello di esposizione personale del lavoratore
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) (Art.78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)· Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
· Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
· Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature
· Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni
Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti alle lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai (Art. 252 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)· La zona di rimozione deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, ricoprendo il pavimento e gli arredi sottostanti il punto di lavoro o sigillando o semplicemente chiudendo le aperture di comunicazione del locale con l’esterno
Prima dell'inizio dei lavori gli operai devono essere informati e formati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull’uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro (Art. 257 – Art. 258 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di decontaminazione (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Provvedere all’irrorazione con specifico prodotto incapsulante dei manufatti e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione
Provvedere alla aspirazione delle superfici e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione
Provvedere all’impacchettamento dei manufatti con teli in plastica di adeguato spessore ed indicanti il contenuto di MCA
Le superfici dei manufatti in cemento-amianto devono essere accuratamente pulite ad umido allo scopo di rimuovere lo sporco che può impedire il fissaggio dell'incapsulante
Le acque di lavaggio devono essere veicolate lungo i canali di gronda e successivamente filtrate
Provvedere alla raccolta dei residui e/o dei detriti di materiale probabilmente contaminato in appositi big-bags indicanti il contenuto di MCA
Pulire i canali di gronda ove si riscontri presenza di accumulo di fibre inumidendo la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa che viene raccolta e smaltita come rifiuto contenente amianto
Raccogliere in appositi sacchi di tutto il materiale a perdere (tute in tyvek, filtri delle maschere, facciali filtranti, guanti, etc.) e successivo smaltimento come MCA (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il più possibile la dispersione di fibre seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I materiali rimossi e di risulta (compresi filtri dell'acqua), opportunamente imballati ed etichettati, saranno conferirti a trasportatore autorizzato che li consegnerà a discarica autorizzata. La titolarità del trasportatore e della discarica e le relative procedure amministrative devono essere opportunamente documentate nel Piano di Lavoro (Art. 251 – Art. 256 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m. allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose (Art. 122 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1.20 mt. (Art. 125 comma 4del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta ( Art. 146 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nei luoghi di transito, all'altezza della copertura deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana parasassi) contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell’area sottostante (Art.129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
In mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (Art. 115 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Evitare di assumere posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far perdere l’equilibrio all’operatore (Art. 71 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Provvedere alla aspirazione delle superfici liberate dalle lastre e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione
Trasportare le lastre impacchettate in zona appositamente definita per lo stoccaggio temporaneo
Depositare i manufatti su appositi pallets
Provvedere al trattamento superficiale delle lastre sul lato interno
Eseguire monitoraggi ambientali (prelievo di campioni di aerodispersi): durante l'esecuzione delle operazioni di rimozione delle lastre in CA per verificare il livello di esposizione personale del lavoratore
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 169 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili) (Art.78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)· Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)