Restrizione REACH “74” sui Diisocianati

Restrizione REACH “74” sui Diisocianati: Un Approfondimento su Normativa, Impatti e Misure di Prevenzione

La recente introduzione della restrizione REACH “74” rappresenta un intervento normativo significativo volto a proteggere la salute dei lavoratori esposti ai diisocianati, sostanze chimiche utilizzate in numerosi settori industriali. Questo articolo analizza nel dettaglio l’iter normativo, la dimensione del problema, le caratteristiche dei diisocianati e le implicazioni pratiche relative a commercio, uso e formazione, illustrando come la nuova normativa si inserisca nel contesto di tutela della sicurezza sul lavoro.

La restrizione REACH “74” sui diisocianati rappresenta un intervento normativo essenziale per affrontare un problema di notevole portata in termini di salute pubblica e sicurezza sul lavoro. La combinazione di restrizioni sul commercio e sull’uso, unitamente all’obbligo di formazione specifica, mira a ridurre significativamente i rischi di esposizione e, di conseguenza, a prevenire malattie professionali quali l’asma.

I dati relativi a specifici programmi formativi indicano che un’applicazione corretta della normativa potrebbe portare a una riduzione del 50-70% dei casi di asma professionale, offrendo così una protezione più omogenea per tutti i lavoratori nell’UE.


Dimensione del Problema e Iter Normativo

Secondo la valutazione d’impatto della Commissione europea, oltre 4 milioni di lavoratori nell’UE sono potenzialmente esposti ai diisocianati, con più di 5.000 nuove denunce di malattie professionali ogni anno. Proprio per questo motivo, già il 6 ottobre 2016 la Germania ha avviato, tramite un fascicolo presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la procedura di restrizione sull’immissione in commercio e sull’uso industriale e professionale dei diisocianati.

Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, il 5 dicembre 2017, ha confermato la necessità di una restrizione per ridurre i rischi legati a questi composti. Tale parere, rafforzato dal Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) il 15 marzo 2018, ha portato all’emanazione, il 3 agosto 2020, del regolamento (UE) 2020/1149. Questo aggiornamento del REACH, modificando l’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, introduce la voce “74”, che definisce in modo specifico le restrizioni relative ai diisocianati.

A conferma dell’attenzione della Comunità europea, la direttiva (UE) 2024/869, emanata il 13 marzo 2024, ha stabilito per la prima volta in Europa un valore limite di esposizione professionale (VLEP) per i diisocianati, sia per l’esposizione continua (8 ore) che per quella di breve durata (15 minuti).


Cosa Sono i Diisocianati?

I diisocianati sono composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi funzionali NCO legati a una frazione organica, che può essere alifatica o aromatica. Tra i principali diisocianati utilizzati troviamo:

  • Toluene diisocianato (TDI): Esistono diverse miscele di isomeri, con numeri CAS distinti (ad esempio 584-84-9 per il 2,4-TDI e 91-08-7 per il 2,6-TDI).
  • Methylene diphenyl diisocianato (MDI): Rappresentato, tra gli altri, dal 4,4’-MDI (numero CAS 101-68-8).
  • Hexamethylene diisocianato (HMDI): Con il numero CAS 822-06-0 per l’1,6-HMDI.

I diisocianati risultano classificati, secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), come sensibilizzanti respiratori e/o sensibilizzanti per la cute. Queste proprietà indicano le principali vie d’esposizione, sia per inalazione che per contatto cutaneo, rendendo cruciale la gestione del rischio in ambito lavorativo.


Implicazioni della Restrizione REACH “74”

Impatto sul Commercio e sull’Uso Sicuro

La restrizione REACH “74” interviene in due ambiti fondamentali:

  • Commercio: Dal 24 febbraio 2022, l’immissione sul mercato dei diisocianati è soggetta a specifiche restrizioni. I prodotti contenenti diisocianati non possono essere immessi sul mercato se la concentrazione, considerata singolarmente o in combinazione, supera lo 0,1% in peso, a meno che il fornitore non garantisca che il destinatario disponga delle informazioni necessarie sui requisiti d’uso.
  • Uso: Dal 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati solo se il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisce il completamento di una formazione specifica per l’uso sicuro dei diisocianati. Questa formazione è fondamentale per ridurre l’esposizione e, di conseguenza, il rischio di insorgenza di malattie professionali.

Obblighi Formativi e Integrazione con il D.Lgs. 81/2008

La normativa prevede un iter formativo articolato su tre livelli:

  1. Formazione Generale: Rivolta a tutti gli utilizzatori industriali e professionali, focalizzata sulle caratteristiche chimico-fisiche, la classificazione di pericolo e gli effetti sulla salute, in particolare per quanto riguarda la sensibilizzazione.
  2. Formazione di Livello Intermedio: Destinata a specifici usi e modalità operative (es. manipolazione all’aperto, applicazioni a spruzzo in cabina ventilata o con strumenti specifici), con valutazione delle istruzioni di sicurezza.
  3. Formazione di Livello Avanzato: Necessaria in situazioni di manipolazione ad alto rischio, come il trattamento di articoli con residui di diisocianati o operazioni in ambienti con ventilazione limitata.

Tali percorsi formativi devono essere erogati da esperti in materia di salute e sicurezza e documentati con esito positivo. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni e integrarsi con gli adempimenti già previsti dal D.Lgs. 81/2008.

La formazione richiesta dalla restrizione REACH “74” può essere integrata nei percorsi formativi previsti dalla normativa italiana, evitando sovrapposizioni e garantendo un’uniformità di contenuti.
In questo modo, la formazione sui diisocianati (rischio chimico specifico) diventa parte integrante della formazione sul rischio chimico di cui all’art. 37 e all’art. 225 del D.Lgs. 81/2008, nonché dei relativi accordi Stato-Regioni.

Sanzioni e Responsabilità

Le violazioni della restrizione REACH “74” sono sanzionate a livello nazionale in conformità con il D.Lgs. 133/2009. In particolare, il mancato possesso dell’attestato di formazione – obbligatorio dal 24 agosto 2023 – comporta sanzioni che possono consistere in un arresto fino a tre mesi o in ammende da 40.000 a 150.000 euro. Inoltre, la violazione degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 comporta ulteriori misure sanzionatorie. La vigilanza su questi adempimenti è affidata alle autorità competenti, secondo le modalità stabilite dall’Accordo Stato-Regioni.

Una schematizzazione dei soggetti sanzionabili e dei possibili scenari di violazione lungo la catena di approvvigionamento evidenzia come il mancato rispetto possa interessare non solo i datori di lavoro, ma anche i fornitori e, in alcuni casi, i lavoratori autonomi.

SCARICA LA RESTIZIONE REACH “74” 

tabella che mette a confronto i principali requisiti formativi introdotti dalla Restrizione REACH “74” per l’uso sicuro dei diisocianati con quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni.

SCARICA LA TABELLA REQUISITI FORMATIVI


Fonte:INAIL


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