La responsabilità dell’ingegnere per terremoti, frane, crolli e altri disastri
Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione
Nell'ambito del Seminario tecnico: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio della professione, pubblichiamo in allegato gli atti del Avv. Claudio Coratella tenutosi nel seminario del 16 febbraio 2017 presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di ROMA.
In materia edlizia il principale riferimento normativo è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Il c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE) L’articolo 44 del D.P.R. 380/2001 individua le sanzioni penali, più ricorrenti in materia di abusi urbanistico-edilizi.
Art. 44 - Sanzioni penali
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'art. 32, comma 47, legge n. 326 del 2003)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Art. 44 - Sanzioni penali
2-bis. (…) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Tali sanzioni possono essere applicate anche agli ingegneri, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29 del medesimo D.P.R. 380/2001, laddove assumano la qualifica di direttore dei lavori o di progettista.
Seminario tecnico: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio della professione Pubblichiamo in allegato gli atti del seminario del 16 febbraio 2017. La responsabilità dell’ingegnere per terremoti, frane, crolli e altri disastri AVV. CLAUDIO CORATELLA 16 febbraio 2017 Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività file PPT
Autore AVV. CLAUDIO CORATELLA
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