Regole Covid e Green Pass dal 1° aprile 2022
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70, il DL n. 24/2022, che
introduce “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
La ratio del DL è di assicurare, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da
COVID-19 prevista per il prossimo 31 marzo 2022, la progressiva ripresa delle attività in via
ordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento e preservando, al
contempo, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.
Di seguito, una analisi delle principali misure di interesse per le imprese.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
L’art. 5 del DL detta le regole per l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introducendo l’art. 10-quater del DL n. 52/2021.
In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio l’uso della c.d. mascherina FFP2:
• per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo
interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. I vettori o i loro delegati sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei citati mezzi di trasporto avvenga nel rispetto delle regole sull’utilizzo delle mascherine FFP2;
• per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici. I titolari o i gestori di tali servizi sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull’utilizzo delle mascherine FFP2;
• per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull’utilizzo delle mascherine FFP2.
Inoltre, sempre dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina):
• in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private. I titolari sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull’utilizzo delle mascherine. Per i luoghi di lavoro, il nuovo art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro;
• in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull’utilizzo delle mascherine.
Infine, il nuovo art. 10-quater del DL n. 52/2021 conferma l’esonero dall’utilizzo dei DPI per:
• per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
• per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
• per chi sta svolgendo attività sportiva;
• nelle ipotesi di isolamento continuo da persone non conviventi.
GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO
Graduale eliminazione del green pass base
L’art. 6 del DL detta misure per il graduale superamento dell’obbligo di green pass base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone.
In particolare, la norma prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base per l’accesso, tra l’altro, alle seguenti attività e servizi:
• mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto (nuovo art. 9-bis del DL n. 52/2021);
• mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (nuovo art. 9-quater del DL n. 52/2021);
• luoghi di lavoro pubblici e privati (artt. 9-quinquies e 9-septies del DL n. 52/2021). A decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro è stato nuovamente esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni (nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021), i quali, per accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base. Dunque, fino al 30 aprile, ai lavoratori under e over 50 si applicheranno indistintamente le misure di cui agli artt. 9-septies, 9-octies e 9- novies del DL n. 52/2021. Per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, rimangono comunque fermi l’obbligo vaccinale (art. 4-quater del DL n. 44/2021) e il relativo regime sanzionatorio (art. 4-sexies del DL n. 44/2021).
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
L’art. 7 del DL detta misure per il graduale superamento dell’obbligo di green pass rafforzato, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.
In particolare, la norma prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato per l’accesso, tra l’altro, alle seguenti attività e servizi (nuovo art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021):
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
• convegni e congressi;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
• feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
• partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice rimane soggetto a:
• green pass rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster;
oppure
• green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso.
Servizi e attività accessibili senza green pass
Dal confronto tra le norme in tema di green pass base e rafforzato vigenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e quelle che saranno efficaci dal 1° aprile al 30 aprile
2022, risulta che dal 1° aprile 2022 non sono più interessati da disposizioni limitative
all’accesso, tra gli altri, i seguenti servizi e attività:
• servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
• servizi di ristorazione svolti all'aperto;
• alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• sagre e fiere;
• centri termali;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
• partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
• servizi alla persona;
• pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Come detto sopra nel testo definitivo del Decreto è stato più chiaramente specificato l’obbligo per tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, di indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. Inoltre, anche per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, dal 25 marzo sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (derivante da tampone antigenico o
molecolare)
Attenzione però perché fino al 15 giugno 2022 per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro 2
in caso di inadempimento.
Questo significa che dal 1° aprile 2022, nonostante rimanga l’obbligo di vaccino per gli over 50, non ci sarà più la sospensione dal lavoro e dello stipendio nel caso in cui i lavoratori over 50 non abbiano il Green Pass Rafforzato.
L’obbligo di vaccinazione rimane, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario, con sospensione da lavoro e stipendio in caso di inadempienza.
ISOLAMENTO
Il DL modifica, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell’isolamento (legato alla positività al COVID-19) e quello della quarantena e dell’autosorveglianza (legato al contatto stretto con casi confermati positivi al COVID-19) (art. 4).
In particolare, il nuovo art. 10-ter del DL n. 52/2021:
• conferma, per le persone risultate positive al COVID-19, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione;
• prevede per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 l’applicazione del regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di: i) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19; ii) effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Il nuovo art. 10-ter del DL n. 52/2021 rinvia a una circolare del Ministero della salute per la definizione delle modalità attuative dell’isolamento e dell’autosorveglianza. In ogni caso, con riferimento a:
• l’isolamento: è la stessa norma a prevedere che la cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione alla ASL del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. Al momento, non risultano nuove indicazioni ministeriali in ordine alla durata dell’isolamento; nelle more, salve diverse indicazioni da parte del medico di medicina generale, può farsi riferimento alla Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136;
• l’autosorveglianza: la norma non ne limita più l’applicazione ai soggetti vaccinati (con dose booster o da meno di 120 giorni) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o dopo completamento del ciclo primario). Pertanto, salvo differenti indicazioni del Ministero della salute, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell’autosorveglianza si applicherà in caso di contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, con il conseguente superamento delle circolari del Ministero della salute inerenti alla quarantena da contatto per i soggetti non vaccinati e per quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (ex multis Circolare 4 febbraio 2022, n. 9498).
Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
L’art. 10 del DL proroga fino al 30 giugno 2022 i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da COVID-19. Il riferimento, per i profili di interesse delle imprese, è a:
• l’art. 83, commi 1, 2 e 3 del DL n. 34/2020 sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
• l’art. 90, commi 3 e 4 del DL n. 34/2021 sullo smart working semplificato per i lavoratori del settore privato.
Si segnala che non è stata prevista la proroga dell’art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020 sui lavoratori c.d. fragili. Spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili.