Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017 

Pubblicato in Gazzetta il dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo: dal 22 agosto in vigore le nuove regole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il dpr n. 120 del 13 giugno 2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento entra in vigore il 22 agosto 2017.

Il nuovo regolamento attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo (art. 8 dl 133/2014, decreto Sblocca Italia) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.

Il testo, già approvato “definitivamente” il 14 luglio 2016, ma mai pubblicato, contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo.

Riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:

la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia

di piccole dimensioni
di grandi dimensioni
di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA

il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
la gestione nei siti oggetto di bonifica
le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri
le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti
le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti
l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal dlgs 152/2006 per le bonifiche: 1.000 mg/kg
il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto




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Elementi di semplificazione

Il regolamento prevede le seguenti novità:

semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle
procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti
disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo
gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
rafforzamento del sistema dei controlli
eliminazione dell’obbligo di  comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti nei grandi cantieri
possibilità di gestire ed utilizzare terre e rocce come sottoprodotti anche senza previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente nei cantieri di grandi dimensioni
proroga di 2 anni del piano di utilizzo mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa nei cantieri di grandi dimensioni
possibilità di fornire una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia

Le nuove regole in sintesi
Cantiere di grandi dimensioni

Il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce si definisce di grandi dimensioni se le quantità sono superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto.

Cantiere di piccole dimensioni

Al di sotto del limite di 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere si definisce di piccole dimensioni.

Rifiuti e sottoprodotti

Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:

siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo dpr 120/2017
l’utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l’utilizzo (piccoli cantieri)

Riutilizzo di terre e rocce

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:

nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

Deposito intermedio

Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti.

Decorsa la durata temporanea, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti.

Il trasporto fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta l’impiego di terre e rocce in conformità a:

piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri
dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri

Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Dichiarazione di utilizzo

Per i piccoli cantieri è prevista la Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 del decreto.

In allegato è presente l’apposito modello.

Con la Dichiarazione di utilizzo, il titolare definisce:

Sezione A: dati del produttore
Sezione B: dati del sito di produzione (dimensione dell’area, tecnologie di scavo, quantità di materiale da scavo destinata all’utilizzo, ecc.)
Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio (autorizzazioni, periodo di deposito, massimo quantitativo che verrà depositato)
Sezione D: dati del sito di destinazione
Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo

 

Sul fronte dei piccoli cantieri, per l’uso come sottoprodotti di terre e rocce il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglie di contaminazione previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo.


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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione
TITOLO II TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti
Art. 5. Deposito intermedio
Art. 6. Trasporto
Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo
Capo II TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI
Art. 8. Ambito di applicazione
Art. 9. Piano di utilizzo
Art. 10. Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC
Art. 11. Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale
Art. 12. Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica
Art. 13. Controllo equipollente
Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo
Art. 15. Aggiornamento del piano di utilizzo
Art. 16. Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato
Art. 17. Realizzazione del piano di utilizzo
Art. 18. Gestione dei dati
Art. 19. Disciplina dei costi sostenuti dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente
Capo III TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI
Art. 20. Ambito di applicazione
Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni
Capo IV TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA
Art. 22. Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA
TITOLO III DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI
Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti
TITOLO V TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
Art. 25. Attività di scavo
Art. 26. Utilizzo nel sito
TITOLO VI DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 27. Disposizioni intertemporali, transitorie e finali
Art. 28. Controlli e ispezioni
Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco
Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 31. Abrogazioni
ALLEGATO 1 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ARTICOLO 8)
ALLEGATO 2 PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (ARTICOLO 8)
ALLEGATO 3 NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA O)
ALLEGATO 4 PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ AMBIENTALI (ARTICOLO 4)
ALLEGATO 5 PIANO DI UTILIZZO (ARTICOLO 9)
ALLEGATO 6 Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21)
ALLEGATO 7 Documento di trasporto (articolo 6)
ALLEGATO 8 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)
ALLEGATO 9 PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D’OPERA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI (ARTICOLI 9 E 28)
ALLEGATO 10 METODOLOGIA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 3 (ARTICOLO 4)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/07/17G00135/sg


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