Regola Tecnica Prevenzione Incendi agosto 2015
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di prevenzione incendi
- Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51)
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio
- Art. 4 Monitoraggio
- Art. 5 Disposizioni finali
- Allegato 1
- il sistema di esodo
- Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di prevenzione incendi
Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
L’importante provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.
L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
Entrerà in vigore il 18 novembre 2015
fonte: Vigili del fuoco
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51)
Art. 1 Approvazione e modalita' applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi 1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attivita' di cui all'articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle
attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da
27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera
attivita'.
4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 4 Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno, provvede al monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1.
Art. 5 Disposizioni finali
1 Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cuiall'articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare
alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente
decreto;
b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3,
comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Per le attivita' di cui all'articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi
previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta
adempimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2015
Allegato 1
Allegato 1
Norme tecniche di prevenzione incendi
Struttura del documento
Sezione G Generalita'
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita'
Sezione S Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita' antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Sezione G Generalita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione S Strategia antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione V Regole tecniche verticali
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione M Metodi
Parte di provvedimento in formato grafico
fonte: Gazzetta Ufficiale
il sistema di esodo
Il nuovo codice di prevenzione incendi riporta precise indicazioni relative al sistema di esodo. Procedure ammesse, vie di esodo, luoghi sicuri, scale, illuminazione di sicurezza, segnaletica d'esodo ed orientamento.
Riguardo a questo aspetto così importante per l’efficacia delle strategie di prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro, ricordiamo innanzitutto che secondo il Codice le “procedure ammesse per l'esodo sono tra le seguenti:
a. esodo simultaneo: “modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro” (“l'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio”);
b. esodo per fasi: “modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali” (ad esempio l'esodo per fasi si attua in edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, ...);
c. esodo orizzontale progressivo: “modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro” (l'esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere);
d. protezione sul posto: “modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel compartimento in cui si trovano”.
Il documento “Norme tecniche di prevenzione incendi”, allegato al decreto del 3 agosto 2015, riporta nel capitolo sull’esodo varie indicazioni relative ai livelli di prestazione, ai criteri di attribuzione dei livelli di prestazione e alle possibili soluzioni progettuali.
Noi ci soffermiamo invece su alcune delle caratteristiche generali del sistema d'esodo.
Ad esempio riguardo al “luogo sicuro” (luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio) si indica che ogni luogo sicuro “deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo”. La superficie lorda del luogo sicuro è calcolabile tenendo in considerazione le superfici minime per occupante riportate in una tabella contenuta nel codice.
Inoltre si considerano luogo sicuro per l'attività “almeno le seguenti soluzioni:
a. la pubblica via,
b. ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli”. Nel Codice è presente una metodologia per calcolare anche la distanza di separazione che limita l'irraggiamento sugli occupanti. E “a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo dell'opera da costruzione è pari alla sua massima altezza.
Infine il luogo sicuro “deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E007 o equivalente”.
Veniamo invece al “luogo sicuro temporaneo” (luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionario o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro). In particolare “si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un compartimento adiacente a quelli da cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto”.
Veniamo alle vie d'esodo.
Riportiamo alcune indicazioni:
- l'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori per brevi tratti segnalati lungo le vie d'esodo da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...);
- non devono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d'esodo i seguenti percorsi: scale portatili ed alla marinara; ascensori; rampe con pendenza superiore all'8%; scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni” presenti nel paragrafo 5.4.5.4 del Codice;
- è ammesso l'uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...);
- per quanto possibile, il sistema d'esodo deve essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l'attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare;
- tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo devono essere non sdrucciolevoli;
- il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con il sistema delle vie d'esodo”.
Il Codice – che vi invitiamo a leggere integralmente - si sofferma poi su vari altri aspetti che riguardano il sistema d’esodo: via d'esodo protetta, via d'esodo a prova di fumo, via d'esodo esterna, via d'esodo aperta, rampe d’esodo, porte lungo le vie di esodo, uscite finali, posti a sedere fissi e mobili, affollamento, scale, segnaletica, illuminazione, ...
Ci soffermiamo sulle “scale d’esodo”:
- “nelle attività con massima quota dei piani superiore a 54 m almeno una scala d'esodo deve addurre anche al piano di copertura dell'edificio, qualora praticabile;
- quando un pavimento inclinato immette in una scala d'esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa;
- le scale d'esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d'esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di corrimano centrale;
- le scale d'esodo devono consentire l'esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine: i gradini devono avere alzata e pedata costanti; devono essere interrotte da pianerottoli di sosta;
- dovrebbero essere evitate scale d'esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d'inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.
Nel documento sono anche riportate le condizioni per considerare scale e marciapiedi mobili ai fini del calcolo delle vie di esodo.
Riportiamo inoltre alcune indicazioni generali relative alla segnaletica d'esodo ed orientamento.
Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ...) “deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò può essere conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali: accesso visivo e tattile alle informazioni; grado di differenziazione architettonica; uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010 o equivalente; ordinata configurazione geometrica dell'edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei”.
Inoltre la segnaletica d'esodo “deve essere adeguata alla complessità dell'attività e consentire l'orientamento degli occupanti (wayfinding)”. E a tal fine:
- “devono essere installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. ‘Voi siete qui’) ed il layout del sistema d'esodo (es. vie d'esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, ...). A tal proposito possono essere applicate le indicazioni contenute nella norma ISO 23601 ‘Safety identification - Escape and evacuation plan sign’;
- possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069 ‘Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)’”.
E riguardo all’illuminazione di sicurezza deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza “lungo tutto il sistema delle vie d'esodo fino a luogo sicuro qualora l'illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire l'esodo degli occupanti”. Tale impianto “deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente”.
Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi
Il decreto, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015, costituisce una regola tecnica orizzontale, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per diverse attività.
Molte attività, infatti, non sono dotate di regola tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività non normate. Per tali attività occorre seguire in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida e di indirizzo.
Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di progetto.
In questo articolo proponiamo ai nostri lettori uno Speciale sulla nuova regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi, illustrando le principali novità introdotte dal DM 3 agosto 2015.
Lo speciale è così strutturato:
Premessa
Regola tecnica orizzontale
Attività interessate
Norme alternative
Obiettivi del decreto
Struttura del decreto
Modalità operative
Strategia antincendio – Reazione al fuoco: un esempio di misura
Attività non normate
Attività normate
Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
fonte Biblus-net