Radiazioni ionizzanti

Questa sezione intende fornire alcuni strumenti finalizzati a una maggiore conoscenza del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro

L'impiego delle radiazioni ionizzanti è sempre più diffuso, benché, a seguito dei ben noti gravi incidenti che hanno coinvolto centrali nucleari, nella percezione comune si sia sviluppata l'idea che queste siano ormai poco o per nulla utilizzate.

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche.


Nel caso dell'esposizione di esseri umani a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche formatesi possono determinare, in funzione dell'entità dell'esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.

L'uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.); a partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state deliberatamente utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un'accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale. Ciò nonostante, il corretto impiego delle radiazioni ionizzanti, effettuato nel rispetto delle norme vigenti e in base alle attuali possibilità tecniche, fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare.

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 
 


Pubblicato in GU il Dlgs 31 luglio 2020 n° 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom e riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Entrerà in vigore dal 27 agosto, abroga, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e contiene alcune novità importanti. 
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020



l presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni ionizzanti, e disciplina: 
    a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
    b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; 
    c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 
  2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 
  3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. 
  4. In attuazione dei principi di cui al comma 3: 
    a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici che svantaggi; 
    b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni tissutali; 
    c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi. 

Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo.
 
TITOLO XI PROTEZIONE DEI LAVORATORI  
 
 
L’articolo 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) dettaglia il contenuto della relazione (già oggi prevista), redatta dall’esperto di radioprotezione e dettaglia le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’Esperto in Radioprotezione.
Il comma 4, stabilisce, in conformità con la disciplina generale di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la relazione redatta dall'Esperto in Radioprotezione costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico autorizzato.
 
 VALORI LIMITE LAVORATORI ESPOSTI (art. 146)
Una importante novità introdotta dal Decreto è rappresentata  dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo
230/95 di 150 millisievert /anno  è stato ridotto a 20 millisievert/anno.
 
SORVEGLIANZA SANITARIA
L’articolo 134 “Sorveglianza sanitaria”, introduce novità rispetto al corrispondente articolo del D.lgvo 230/95 e smi nella parte in cui prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti è affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A. Infatti, al comma 1, viene stabilito l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. Al comma 2, viene introdotto un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alla nuova previsione. Infatti, si prevede che i medici competenti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per il termine di
24 mesi.
 
ESPOSIZIONE ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Il decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000.
La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV e affronta vari aspetti radioprotezionistici:
-     Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita: questa per l’Italia è una
importante NOVITA’  (nel D.Lgs 230/95 e smi tale argomento era esplicitamente dichiarato fuori dal campo di applicazione)
-     Protezione dall’esposizione  al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importanti
modifiche rispetto al quadro normativo precedente.
-     Protezione  dei  lavoratori  e  dei  degli  individui  della  popolazione  dall’esposizione  ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).
-     Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione
-     Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc.
 
Andiamo nel dettaglio, focalizzandoci sugli elementi principali: prima di tutto, in accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103, per le situazioni di esposizione esistenti (come la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e la protezione dell’esposizione gamma dovuta ai
materiali da costruzione) lo strumento operativo per la radioprotezione è il “livello di riferimento”

al posto del “livello di azione”. Il “livello di riferimento” è definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria (nel caso del radon) da intendere non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione (attenzione: non è un limite!), quindi è prioritario adottare interventi protettivi. Tuttavia tali interventi si richiede
che siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione.

PROTEZIONE DAL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO
Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3): questo certamente faciliterà l'attuazione della norma, delineando un quadro radioprotezionistico più omogeneo.
Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor. Un’altra novità, al riguardo è l’istituzione della figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.
Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficientemente efficaci da ridurre la concentrazione media annua di radon indoor sotto 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondente
valore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata. Ovviamente tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e smi, quindi ad esempio le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.
E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, alla luce della raccomandazione ICRP137.
L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon è un’altra innovazione importante perché aiuterà a definire:
-     specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere
oggetto di attenzione
-     strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge,
-     strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure),
-     strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento;
-     misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco. 
 
La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza
 
 
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.
Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di
Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).
 
 
Cadenza delle misure:
•   Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico
•   Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3
 
 
Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:
•   A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
•   Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).
 
 
Chi effettua le misure (art. 155)
Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.
La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.
I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.
Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL.
I servizi di dosimetria devono possedere requisiti minimi previsti dall'art. 22 .
I contenuti della relazione tecnica e le modalità di effettuazione delle misure sono  dettagliati nell'Allegato II

PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE GAMMA DOVUTA AI MATERIALI CONTENENTI RADIOISOTOPI DI ORIGINE NATURALE (NORM) 
 
Il Capo II del Titolo IV disciplina le “Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, le cosiddette “industrie NORM. Nell’ambito del Titolo IV questa è forse tra le parti che hanno subito il cambiamento più importante rispetto alla normativa precedente. Innanzitutto, queste sono già classificate come “pratiche”, mentre prima erano “attività lavorative” che entravano nel sistema di radioprotezione solo se sussistevano determinate condizioni (superamento del livello di azione).
In altri termini le attività che ricadono nell'ambito di applicazione della norma hanno l'obbligo - entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 27 agosto 2021)  o dall'inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti  di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori (art. 22).
L'articolo 22 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi  ai sensi del D.lgvo 81/08.
I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio, i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedi Tabella II-1) , si considerano le attività che comportano:
 
 
a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.


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