Raccomandazione della Commissione europea del 10 giugno 2022 sulla definizione di nanomateriale

Raccomandazione relativa alla definizione di nanomateriale, riferimento per determinare quando un materiale può essere considerato “nanomateriale” ai fini della normativa

Molti prodotti di uso quotidiano contenenti nanomateriali sono già presenti sul mercato europeo come batterie, rivestimenti, indumenti antibatterici e cosmetici. Sebbene possano offrire opportunità tecniche e commerciali, i nanomateriali possono anche comportare rischi per la nostra salute e per l’ambiente. Proprio come per qualsiasi altra sostanza immessa sul mercato dell’UE, è importante garantire che i loro usi siano opportunamente valutati e che eventuali rischi siano adeguatamente controllati.


Il 14 giugno 2022. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Raccomandazione relativa alla definizione di nanomateriale, riferimento per determinare quando un materiale può essere considerato “nanomateriale” ai fini della normativa e delle politiche dell’Unione in materia.
La modifica della definizione, così come era prevista dalla raccomandazione 2011/696/UE, è stata oggetto di una consultazione dei portatori di interesse svoltasi dal 6 maggio al 30 giugno 2021 e, successivamente, la descrizione delle modifiche apportate e le motivazioni sono state rese pubbliche attraverso il documento di lavoro della Commissione (SWD(2022) 150).

La Raccomandazione prevede:
1. Con «nanomateriale» s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato, costituito da particelle solide isolate o come particelle costituenti identificabili in aggregati o agglomerati, e in cui il 50 % o più delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
(a) una o più dimensioni esterne della particella si collocano nell’intervallo da 1 a 100 nm;
(b) la particella ha una forma allungata - bastoncello, fibra o tubo - e le sue due dimensioni esterne sono inferiori a 1 nm, mentre l’altra dimensione è superiore a 100 nm;
(c) la particella è piastriforme - e una delle dimensioni esterne è inferiore a 1 nm mentre le altre dimensioni sono superiori a 100 nm.
Nel determinare la distribuzione dimensionale numerica delle particelle, non è necessario prendere in considerazione quelle con almeno due dimensioni ortogonali esterne superiori a 100 μm.
Tuttavia, un materiale la cui superficie specifica in volume è < 6 m2/cm3 non è considerato nanomateriale.

2. Ai fini del punto 1, si applicano le definizioni riportate di seguito:
(a) con il termine «particella» s’intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti; le singole molecole non sono considerate «particelle»;
(b)con il termine «aggregato» s’intende una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;
(c)con il termine «agglomerato» s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti.

SCARICA RACCOMANDAZIONE IN GAZZETTA EUROPEA


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