Proposta di modifica del Registro sorgenti radiazioni ionizzanti
Proposte di modifica relative al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti, all'informazione e formazione dei lavoratori.
La Conferenza delle Regioni nella seduta del 14 settembre ha espresso parere favorevole - condizionato all'accoglimento di alcune proposte di modifica irrinunciabili e ritenute prioritarie - relative al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti, all'informazione e formazione dei lavoratori.
Si tratta in particolare delle modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pag.91), relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche.
Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica ritenute irrinunciabili e prioritarie:
- Inserire un articolo 15 bis del seguente tenore:
“15 bis (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo
al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)
All’articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell’ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.
b) al comma 5 i termini “Nelle more della conclusione dell’accordo di cui al comma 4”
sono abrogati.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell’autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art.
43 e 56”
d) il comma 6 dell’art. 48 è abrogato.”
Relazione
L’obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi in-formativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della salute) e presenta una forte implicazione sull’organizzazione e sui costi a carico del SSR
L’automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgi-mento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull’organizzazione delle attività sanitarie.
Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.
Si mantiene l’obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento.
- All’articolo 20 (Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti) inserire un comma 2 del seguente tenore:
“2. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole “almeno
ogni tre anni” sono sostituiti dalle parole “almeno ogni cinque anni”
Relazione
Si rileva una incongruenza interna nell’articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell’articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.
Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l’efficienza.
- All’art. 21 (Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo
alla informazione e formazione dei lavoratori) inserire un comma 2 del seguente tenore:
“2. All’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola
“triennale” è sostituita dalla parola “quinquiennale”.
Relazione
Si rileva una incongruenza interna nell’articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell’articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.
Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi
organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l’efficienza.
- All’articolo 47 (Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera a) inserire una lettera a bis) del seguente tenore:
“a bis) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: “Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 1 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali”
Relazione
Allo stato attuale non c’è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto
frequente) presa in considerazione.
- All’articolo 47 (Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera b) inserire una lettera b bis) del seguente tenore:
“b bis) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: “le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B”.
Relazione
Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all’allontanamento anche per 1 pBq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotto conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall’ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA.
La Conferenza chiede, inoltre, di valutare le ulteriori proposte di modifica di cui alla nota allegata che chiariscono e migliorano il testo del provvedimento.
Fonte:regioni.it
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