Primo Soccorso nei luoghi di lavoro

Primo soccorso in azienda

La normativa vigente prevede per gli addetti del sistema della sicurezza (datori di lavoro, lavoratori, medici competenti, RSPP) una serie di compiti di natura organizzativa, gestionale, informativa e formativa che hanno l'obiettivo di diffondere una cultura della responsabilità e della prevenzione che vada al di là dell'emergenza sanitaria specifica, attivando l'interesse verso tutti quei processi in grado di ridurre l'occorrenza di interventi inadeguati o affrettati. In particolare, la formazione della popolazione "laica", cioè del personale non sanitario eventualmente coinvolto in un'emergenza, è mirata a far sì che chi assiste ad un incidente sappia mettere in atto delle manovre di facile esecuzione, che non prevedono l'utilizzo di attrezzature sanitarie nè di farmaci, ma che permettono, in tutta sicurezza per l'operatore, di prestare soccorso nel caso si verifichi un'alterazione delle funzioni vitali tale da mettere a repentaglio la sopravvivenza.

Quali sono le funzioni del Primo Soccorso nei luoghi di lavoro?

Il Primo Soccorso rappresenta la prima assistenza che viene data alla vittima di un infortunio o di un malore in attesa dell'arrivo dei soccorsi da parte di personale qualificato e dotato di mezzi idonei, che dovrà essere tempestivamente chiamato ad accorrere sul posto nel più breve tempo possibile. L'obiettivo del Primo Soccorso è infatti duplice:

assicurare nei limiti del possibile la sopravvivenza dell'infortunato;

evitare all'infortunato l'insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera addirittura dannosa per l'infortunato.

Come organizzare l'emergenza di Primo Soccorso? 

Alla base di una corretta organizzazione del Primo Soccorso vi è la necessità di modulare la natura e il grado dell'assistenza all'emergenza in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, al numero dei lavoratori occupati, alla natura dell'attività e ai fattori di rischio presenti. L'efficacia del Primo Soccorso è correlata ad una serie di fattori, propedeutici rispetto all'emergenza sanitaria, che vanno dalla formazione dei lavoratori, alla reperibilità e all'efficienza dei presidi sanitari, all'esistenza di rapidi ed efficaci sistemi di comunicazione con le strutture di pronto intervento, fino all'organizzazione di un piano di soccorso interno.

 

Quali sono le Figure, gli Oggetti e le Procedure dell'Emergenza di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari in materia di Primo Soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto dei rischi specifici presenti in azienda. Tali provvedimenti consistono in:

definizione delle procedure per l'organizzazione dell'emergenza;

designazione dei lavoratori incaricati di mettere in atto le misure di Primo Soccorso e loro specifica formazione;

disponibilità dei presidi medico-chirurgici.

 

Gli addetti al Primo Soccorso sono figure di essenziale importanza affinchè le prime manovre di soccorso avvengano con successo, pertanto è necessario che acquisiscano competenze specifiche al fine di:

valutare l'accaduto e fornire agli operatori dei servizi di assistenza medica e di emergenza le informazioni necessarie per l'arrivo tempestivo dei soccorsi;

mettere in atto le procedure interne di segnalazione e trasporto;

compiere atti di primo intervento volti a far si che non peggiori lo stato clinico dell'interessato;

se necessario, mettere in atto protocolli operativi per sostenere le funzioni vitali.

I presidi medici devono essere garantiti come supporto per gli interventi di Primo Soccorso. Essi consistono in:

pacchetto di medicazione o cassetta di Primo Soccorso a seconda della classificazione aziendale;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il servizio d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il piano di Soccorso è il documento che permette di diffondere ed esplicitare, in maniera chiara e sintetica, le procedure di Primo Soccorso e i comportamenti che le varie figure dell'emergenza devono adottare in caso di necessità. Per essere efficace, deve essere calato nella realtà lavorativa presa in esame, deve tener conto della peculiarità dei luoghi, dei rischi, delle sostanze e degli impianti presenti in azienda; deve essere flessibile, ma soprattutto chiaro e non complicato.

Quali sono i principali riferimenti normativi?
L'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 demanda al [formato allegato]  D.M. 388/2003 il compito di definire le regole in materia di Primo Soccorso.
Il decreto ministeriale si articola in:

classificazione delle aziende (di gruppo A,B o C a seconda dei fattori di rischio presenti);

organizzazione del Primo Soccorso;

requisiti e formazione degli addetti al Primo Soccorso;

attrezzature minime per gli interventi di Primo Soccorso.


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Istruzioni per la compilazione della Comunicazione DM 388/03


Prima di procedere con la Comunicazione prevista dall'art.1 comma 2 del D.M. 388/2003 è opportuno che il Legale Rappresentante dell'Azienda verifichi di aver attuato quanto previsto dalla legge:

A) aver collocato nei locali di lavoro, o nelle immediate adiacenze, una idonea Cassetta di Pronto Soccorso.

B) aver garantito nei locali di lavoro o nelle immediate adiacenze la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118) consistente in: telefono fisso, telefono cellulare, altro...

C) aver designato (ai sensi del D.Lgs 81/08) un numero adeguato di lavoratori incaricati delle misure di Primo Soccorso.

D) aver provveduto (ai sensi del D.Lgs 81/08) a formare tutti i lavoratori addetti al Primo Soccorso mediante un apposito Corso di Formazione.



Istruzioni per la compilazione

Per redigere la comunicazione servono questi dati:

1. Cognome e nome del Legale Rappresentante
2. Nome della Ditta
3. Indirizzo della sede operativa o legale
4. Telefono e un indirizzo di posta elettronica (e-mail)
5. Descrizione sintetica dell'attività
6. Voce di tariffa Inail (leggi la nota a)
7. Numero totale di addetti
8. Tipo di organizzazione del lavoro: giornata, 2 o 3 turni
9. Categoria di appartenenza (leggi la nota b)

Note ed esempi

a) La voce di tariffa è quella indicata nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni inviato dall'Inail ad ogni azienda per l'autoliquidazione dei premi (nella figura di esempio, il numero di quattro cifre da comunicare all'interno del campo 9 cerchiato in verde). Si deve comunicare una sola voce di tariffa: quella con indice più elevato.

Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni.jpg

Le aziende agricole che non hanno una voce di tariffa Inail possono indicare il codice 1100 (lavorazioni meccanico-agricole, indice di inabilità 10,84).

Sicurezza sul lavoro (b) La categoria è individuata sulla base dell'art. 1 comma 1 del D.M. 388/03 Sicurezza sul lavoro.
La categoria più rappresentata è la AII: comprende ogni azienda con più di 5 lavoratori riconducibili ad un gruppo di tariffa con indice di frequenza di infortunio superiore a 4.
Per identificare la categoria bisogna prima individuare il gruppo di tariffa: è utile ricordare che, ad esempio, la voce di tariffa 3110 rientra nel gruppo di tariffa 3100, la voce 6291 rientra nel gruppo 6200, la voce 7370 rientra nel gruppo 7300; tuttavia nella compilazione dovrete indicare la voce e non il gruppo

Indici di frequenza inabilità permanente

In questa sezione, sono indicati, per gruppo di tariffa, gli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente.  

Codici di Tariffa Inail Inabilità Permanente
 
1100 Lavorazioni meccanico-agricole  10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41
1400 Produzione di alimenti 3,57
2100 Chimica, plastica e gomma 2,76
2200 Carta e poligrafia 2,73
2300 Pelli e cuoi 2,97
3100 Costruzioni edili 8,60
3200 Costruzioni idrauliche 9,12
3300 Strade e ferrovie 7,55
3400 Linee e condotte urbane 9,67
3500 Fondazioni speciali 12,39
3600 Impianti 5,43
4100 Energia elettrica 2,20
4200 Comunicazioni 2,07
4300 Gasdotti e oleodotti 2,16
4400 Impianti acqua e vapore 4,11
5100 Prima lavorazione legname 7,95
5200 Falegnameria e restauro 7,18
5300 Materiali affini al legno 5,02
6100 Metallurgia 5,74
6200 Metalmeccanica 4,48
6300 Macchine 3,32
6400 Mezzi di trasporto 3,91
6500 Strumenti e apparecchi 1,57
7100 Geologia e mineraria 8,40
7200 Lavorazione delle rocce 6,55
7300 Lavorazione del vetro 4,65
8100 Lavorazioni tessili 2,40
8200 Confezioni 1,40
9100 Trasporti 4,93
9200 Facchinaggio 15,99
9300 Magazzini 3,32
0100 Attività commerciali 2,36
0200 Turismo e ristorazione 2,54
0300 Sanità e servizi sociali 1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57
0500 Cinema e spettacoli 2,94
0600 Istruzione e ricerca 1,11
0700 Uffici e altre attività 0,72

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile


Il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale. 

fonte asl bergamo

Datore di lavoro impresa più di 5 dipendenti, compiti diretti servizio primo soccorso

Il DLgs n. 151 del 14 settembre 2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, in vigore dal 24 settembre, titola Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Nel Titolo I Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni, il Capo I riguarda Inserimento mirato delle persone con disabilità. Nel Capo II, invece, sono indicate le novità introdotte a proposito della “costituzione e gestione del rapporto di lavoro”.

Della razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si occupano gli Artt. 20 e 21 del Capo III. (Leggi: Testo unico coordinato settembre 2015, che riporta anche le modifiche introdotte dai decreti attuativi Jobs Act)

L’art. 20 ha per oggetto la modifica dell’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi.

In conseguenza della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell’art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

Da qui anche la modifica al seguente comma 2-bis, nel quale sostituendo l’abrogato riferimento “comma 1-bis”, con le parole di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione” assume tale aspetto: “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”


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