Prevenzione delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per gli accordi di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro

Il documento riporta innanzitutto che cosa si intende per violenza e molestia, con riferimento alla “Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n.190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro”, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e recepita in Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4.



Si segnala che l’espressione « violenza e molestie» nel mondo del lavoro “indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere”.



In particolare l’espressione «violenza e molestie di genere» indica “la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali”.

I settori coperti dalla normativa sono “tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali”. E la normativa riguarda le lavoratrici e i lavoratori, “oltre a tutte le persone che lavorano indipendentemente dallo status contrattuale:

persone in formazione, inclusi/e tirocinanti e apprendisti
lavoratori e lavoratrici licenziati
volontari e volontarie
persone alla ricerca di un impiego
candidati/e a un lavoro
coloro che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore o una datrice di lavoro.


Le violenze e le molestie: l’ambito fisico, psicologico e sessuale
Il documento Cgil si sofferma anche sugli ambiti e gli effetti della violenza, anche con riferimento al documento “Analisi preliminare sulle molestie e la violenza di genere nel mondo del lavoro in Italia” (2018), a cura di Carla Pagano e Fiorenza Deriu (Ufficio OIL per l’Italia e San Marino).



Si indica che nel mondo del lavoro le molestie e la violenza di genere “si espletano in tre ambiti principali: fisico, psicologico e sessuale”.



Partiamo dall’ambito fisico che include “qualsiasi danno provocato al corpo della persona che subisce l’atto di violenza, anche se non riporta danni visibili o gravi come ferite, lividi, contusioni o ustioni. Esempi: l’uso della forza ai danni di una persona che condivide lo stesso ambiente lavorativo, non necessariamente nello stesso spazio, incluse alcune forme di bullismo che violano il corpo di una persona a scopo intimidatorio o di sopraffazione l’insieme di conseguenze sulla salute fisica del lavoratore e della lavoratrice che sono effetto diretto di una situazione prolungata di stress psicofisico dovuto ad una delle forme di molestia e violenza subite sul lavoro”.



Invece l’ambito psicologico include “problemi assimilabili a quelli generati dallo stress post-traumatico, la cui entità e capacità di gestione e risposta possono variare a seconda dei soggetti”. Le conseguenze possono essere:

ansia
paura
disturbi del sonno
depressione
diminuita autostima
alienazione
disturbi della concentrazione e della memoria
tendenza al suicidio
abuso di sostanze stupefacenti
tendenza all’isolamento
agorafobia
claustrofobia
attacchi di panico
aggressività
problemi relazionali in famiglia.


Mentre l’ambito sessuale include “tutte le forme verbali, non verbali e fisiche di natura sessuale che hanno lo scopo di violare la dignità di una persona e che creano un ambiente ostile, degradante, umiliante, offensivo o intimidatorio a suo danno”.

Il documento, come per l’ambito fisico, riporta anche degli esempi:

“esperienze personali di molestie sessuali subite dal lavoratore o dalla lavoratrice
la consapevolezza dell’esistenza di molestie sessuali sul luogo di lavoro da parte di altri lavoratori e lavoratrici”.


Quest’ambito include poi “azioni indesiderate da parte di chi le subisce, non reciproche ed imposte che includono:

palpeggiamenti
osservazioni
sguardi
atteggiamenti
battute
l’uso di un linguaggio sessualizzato
allusioni alla vita privata di una persona
riferimenti al suo orientamento sessuale
insinuazioni con connotazioni sessuali
commenti sul modo di vestire o di apparire
il persistente guardare in modo malizioso e lascivo una persona o una parte del suo corpo”.


Le violenze e le molestie: le conseguenze e i rischi psicosociali
La salute e la qualità della vita – continua il documento – “sono tra le prime e più evidenti conseguenze che i comportamenti molesti e violenti sul lavoro possono causare, con un considerevole impatto sulla motivazione al lavoro, sulla produttività e sull’assenteismo”.



Infatti chi subisce tali comportamenti spesso:

“incontra difficoltà a recarsi ogni giorno a lavoro
tende ad aumentare il numero di assenze, rischiando talora di perdere il proprio lavoro”.
E dunque gli indicatori di salute oggettiva e percepita “costituiscono quindi un importante indicatore della presenza di situazioni di bullismo, mobbing, molestia anche sessuale e fisica sul posto di lavoro”.



Concludiamo riportando alcune indicazioni sui rischi psicosociali, con riferimento alla “Guida per la valutazione della qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi nell’ambito della prevenzione dei rischi psicosociali”, pubblicazione non vincolante per gli ispettori del lavoro dell’UE (Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro - Gruppo di lavoro: rischi nuovi ed emergenti – 2018).



I rischi psicosociali nei luoghi di lavoro “riguardano la probabilità che determinati aspetti della progettazione, dell’organizzazione e della gestione del lavoro, unitamente al contesto sociale e ambientale, possano avere conseguenze negative a livello fisico, psicologico e sociale”.



In particolare si riportano gli elementi che “possono configurare rischi psicosociali e contribuire ad aumentare il rischio di violenza e molestie sul lavoro”:

pretese eccessive: “ad esempio, incarichi non corrispondenti alle conoscenze e alle capacità dell’interessato
controlli sul lavoro: ad esempio, al lavoratore e alla lavoratrice viene data poca o nessuna voce in capitolo riguardo allo svolgimento del proprio lavoro
modalità di svolgimento del lavoro: ad esempio, lavori ripetitivi o monotoni
chiarezza dei ruoli: ad esempio, l’indeterminatezza delle responsabilità, dei doveri e dell’autorità del lavoratore e della lavoratrice
rapporti lavorativi: ad esempio, critiche inappropriate, isolamento, mancanza di supporto da parte dei superiori e/o colleghi/e, carenza di feedback e di comunicazione
modalità attraverso la quale vengono svolte le responsabilità del datore e della datrice di lavoro: ad esempio, leadership autocratica con limiti al coinvolgimento dei lavoratori e lavoratrici nel processo decisionale; leadership troppo permissiva con scarsa supervisione e poco o nessun orientamento ai lavoratori e alle lavoratrici
giustizia organizzativa: ad esempio, mancanza o applicazione incoerente delle politiche e delle procedure sul lavoro, anche per quanto riguarda l’avanzamento di carriera e il reclutamento; ingiustizia nel processo decisionale
gestione dei cambiamenti organizzativi: ad esempio, ristrutturazione e ridimensionamento organizzativo; cambiamenti nelle strumentazioni tecnologiche, nei metodi di lavoro e/o nell’organizzazione del lavoro; outsourcing
luogo di lavoro fisico: ad esempio, progettazione e manutenzione delle attrezzature e delle strutture sul posto di lavoro”.

Fonte: OuntoSicuro su documento della Cgil Piemonte, Cgil Umbria, “ Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per gli accordi di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro”, documento realizzato da un gruppo composto da Fabio Gerbi, Enrica Giordano, Eugenia Marletti, Maristella Rotondano, Marina Sardi, Graziella Silipo, Laura Vaschetto con il contributo di Manola Cavallini, edizione luglio 2022 

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