Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale Circolare Inail n. 36 del 14 dicembre 2021
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2021.
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41.
Ne consegue che, allorché ricorre tale condizione, per la rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’Istat, bensì opera la previsione contenuta nella predetta legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Testo integrale della circolare Inail n. 36 del 14 dicembre 2021 (.pdf - 249 kb)
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Fonte:Inail