Patente a crediti - prime indicazioni INL
- Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 Patente a crediti - prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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- FAQ AGGIORNATE SULLA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA
- MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI
- Nuove clausole contrattuali per la patente a crediti negli appalti privati
Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 Patente a crediti - prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha,
tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei
o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.
Rilascio della patente
1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art.
27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
2. Requisiti
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.
241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente
ai fini del rilascio della relativa certificazione.
3. Modalità operative e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il
lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i
soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del
DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più
requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma
1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti
(ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18
settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Revoca della patente
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”. Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n.
758/1994.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
Contenuti informativi della patente
Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo
titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali
consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.
Provvedimento cautelare di sospensione della patente
Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.
Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento
di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.
1. Presupposti e attività di indagine
I presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:
- “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
- “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M., “l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (…) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che,
solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.
A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:
- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta
notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il
responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.
Sospensione in caso di evento infortunistico mortale
Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.
Sospensione in caso di inabilità permanente
La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.
La disposizione richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.
Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che “la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di
sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione
dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.
2. Durata della sospensione
L’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.
Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall’INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024stabilisce che “l’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in
cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici”).
3. Ricorso avverso il provvedimento e verifica del rispristino delle condizioni di sicurezza
Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 14, comma
14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale.
Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.
Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde
efficacia.
Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede
territoriale dell’Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”. Tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.
Attribuzione dei crediti ulteriori
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla
soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:
- in ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024.
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;
in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti
- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito
determina la sottrazione dei relativi crediti.
Decurtazione dei crediti
L’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in
giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Ferma restando l’ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è già di competenza di questo Ispettorato, occorre pertanto che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.
I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
Si fa riserva di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.
(patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l’illecito, si ritiene che l’emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetti al competente Ispettorato territoriale. Si evidenzia la necessità, da parte dell’organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l’adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.
Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono
tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Come previsto da legislatore, inoltre, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio dell'Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
Modalità di recupero dei crediti decurtati
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione
di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. n.
81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo
decreto).
La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell’Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell’INAIL.
Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.
Fusioni e trasformazioni di impresa
Il D.M. 132 del 18 settembre 2024stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Al riguardo si fa riserva di fornire ogni utile indicazione, anche di carattere operativo, rappresentando
sin d’ora che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.
Fonte:INL
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AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.
Video formativo Sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA IN WORD COMPLETO DI FASI DI RISCHIO
REALIZZA IL TUO P.O.S IN WORD IN POCHI PASSAGGI E RIUTILIZZALO PER TUTTI I TUOI LAVORI!
P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).
Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.
Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
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Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.
Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 2. Allestimento di baraccamenti di cantiere 3. Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4. Allestimento di depositi 5. Allestimento di servizi igienico 6. Formazione della fondazione alla base della gru 7. Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 8. Montaggio e smontaggio della gru a torre 9. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 10. Realizzazione della viabilità del cantiere 11. Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 12. Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche 13. Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 14. Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico 15. Realizzazione di impianto idrico del cantiere 16. Scavo di pulizia generale cantiere 17. Smobilizzo del cantiere 18. Trasporto e montaggio attrezzature fisse di cantiere CONSOLIDAMENTI STRUTTURE 1. Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento mu 2. Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento so 3. Consolidamento del tavolato di solaio in legno 4. Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio 5. Consolidamento di volta in muratura 6. Consolidamento strutture di fondazione 7. Cuci scuci 8. Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 9. Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 10. Inserimento trasversale in murature di isolanti 11. Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesist 12. Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 13. Posa di tiranti orizzontali in acciaio 14. Realizzazione di un foro nel solaio 15. Ripristino di cls ammalorato di pilastri 16. Ripristino di cls di balconi e logge 17. Ripristino di lesioni in strutture in cA CONSOLIDAMENTI TERRENI 1. Getto di calcestruzzo di cordoli in ca 2. Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in ca 3. Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni 4. Iniezioni per consolidamento di terreni 5. Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno 6. Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c 7. Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il conso 8. Posa dei ferri di armatura per paratia in ca 9. Posa di gabbionature metalliche 10. Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di sc 11. Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il cons 12. Realizzazione della carpenteria di cordoli in ca 13. Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in 14. Realizzazione di paratia in ca 15. Realizzazione di vespaio per muri controterra DEMOLIZIONI TAGLI RIMOZIONI 1. Demolizione completa di edificio isolato 2. Demolizione di balconi 3. Demolizione di camini 4. Demolizione di pareti divisorie 5. Demolizione di scale in c a 6. Demolizione di scale in legno 7. Demolizione di scale in muratura 8. Demolizione di solaio in c a 9. Demolizione di solaio in legno 10. Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 11. Demolizione di volte in muratura 12. Demolizione generale di murature portanti n 13. Demolizione generale di strutture in c a 14. Demolizione generale di strutture in c a con mezzi 15. Demolizione Muri di Tamponamento 16. Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 17. Rimozione di cls ammalorato di pilastri 18. Rimozione di controsoffittature 19. Rimozione di impianti elettrici 20. Rimozione di impianti idrici 21. Rimozione di impianto fognario 22. Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 23. Rimozione di manto di copertura in tegole 24. Rimozione di massetto 25. Rimozione di opere di lattoneria 26. Rimozione di pavimenti esterni 27. Rimozione di pavimenti rivestimenti e battiscopa 28. Rimozione di pavimenti su copertura piana 29. Rimozione di ringhiere e parapetti 30. Rimozione di scossaline 31. Rimozione di serramenti esterni 32. Rimozione di serramenti interni 33. Rimozione di tetto in legno 34. Svuotamento rinfianchi della volta 35. Taglio di muratura a tutto spessore 36. Taglio di travi setti pilastri in c a 37. Taglio parziale dello spessore di muratura IMPERMEABILIZZAZIONI 1. Impermeabilizzazione controterra 2. Impermeabilizzazione di balconi e logge 3. Impermeabilizzazione di coperture 4. Impermeabilizzazione sotto massetto 5. Impermeabilizzazione tagliamuro IMPIANTI 1. Assistenza alla realizzazione di impianto elettrico inter 2. Assistenza alla Realizzazione di impianto idrico 3. Posa della centrale termica per impianto termico 4. Posa della cisterna per combustibile liquido 5. Posa della cisterna per impianto antincendio 6. Posa macchina di condizionamento 7. Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 8. Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per i 9. Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impi 10. Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 11. Realizzazione di impianto antintrusione 12. Realizzazione di impianto ascensore 13. Realizzazione di impianto di messa a terra 14. Realizzazione di impianto di protezione contro le scaric 15. Realizzazione di impianto di scarico 16. Realizzazione di impianto elettrico interno 17. Realizzazione di impianto idrico 18. Realizzazione di impianto radiotelevisivo 19. Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 20. Realizzazione di impianto termico autonomo IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 1. Perforazioni nel terreno con sonda 2. Posa di pala eolica 3. Posa di sonde geotermiche orizzontali 4. Posa di sonde geotermiche verticali 5. Posa moduli fotovoltaici 6. Realizzazione di impianto solare termico OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Asportazione di strato di usura e collegamento 2. Cordoli 3. Formazione di fondazione stradale 4. Formazione di manto di usura e collegamento 5. Formazione di rilevato stradale 6. Getto in calcestruzzo in lavori stradali 7. Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c 8. Lavorazione e posa ferri di armatura in lavori stradali 9. Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in 10. Montaggio di apparecchi illuminanti 11. Montaggio di guard 12. Montaggio di pannelli fonoassorbenti 13. Posa di barriere protettive in c 14. Posa di conduttura del gas 15. Posa di conduttura elettrica 16. Posa di conduttura idrica 17. Posa di conduttura telefonica 18. Posa di fossa biologica prefabbricata 19. Posa di pali per pubblica illuminazione 20. Posa di recinzioni e cancellate 21. Posa di segnali stradali 22. Posa di tubazione fognario prefabbricato 23. Posa di tubazione fognario PVC 24. Pozzetti di ispezione 25. Realizzazione della carpenteria in lavori stradali 26. Realizzazione di marciapiedi 27. Realizzazione di segnaletica orizzontale 28. Taglio di asfalto di carreggiata stradale OPERE IDRAULICHE DEPURAZIONE 1. Getto in calcestruzzo per vasca in ca 2. Installazione apparecchiature e macchinari per impianto d 3. Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c 4. Realizzazione della carpenteria per vasca in ca OPERE INTERNE 1. Formazione di massetto per pavimenti interni 2. Formazione intonaci interni 3. Formazione intonaci interni metodo industrializzato 4. Levigatura pavimenti in pietra o marmo 5. Posa di Battiscopa in ceramica 6. Posa di Battiscopa in legno per interni 7. Posa di manufatti e profilati in ferro 8. Posa di materassino coibente 9. Posa di pannelli coibenti 10. Posa di pavimenti in legno per interni 11. Posa di pavimenti per interni 12. Posa di pavimenti per interni in pietra o marmo 13. Posa di porte e finestre in alluminio o ferro 14. Posa di rivestimenti interni 15. Posa di serramenti interni 16. Posa di soglie e bancali in pietra o marmo 17. Rasatura intonaci 18. Realizzazione di canna fumaria 19. Realizzazione di divisori interni 20. Realizzazione di pareti e controsoffitti 21. Realizzazione di pavimento industriale 22. Tinteggiatura di superfici interne OPERE SISTEMAZIONE A VERDE 1. Formazione di tappeto erboso 2. Manutenzione del verde in generale 3. Messa a dimora di piante 4. Posa di panchine 5. Posa di pavimenti per esterni 6. Potatura con cestello OPERE STRUTTURALI 1. calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio 2. Costruzione di pilastri in muratura 3. Disarmo di carpenteria in elevazione 4. Disarmo di carpenteria in fondazione 5. Getto di calcestruzzo di cordoli fondazioni 6. Getto di calcestruzzo di cordoli in cA 7. Getto di calcestruzzo per micropali 8. Getto di calcestruzzo per pali trivellati 9. Getto di magrone 10. Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 11. Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 12. Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 13. Getto in calcestruzzo per solai 14. Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli elevazio 15. Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in fonda 16. Lavorazione e posa ferri di armatura di platee 17. Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 18. Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 19. Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non struturali 20. Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c 21. Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 22. Montaggio di strutture verticali in acciaio 23. Perforazioni per micropali 24. Perforazioni per pali trivellati 25. Posa di Architravi 26. Posa ferri di armatura per micropali 27. Realizzazione della carpenteria di cordoli in elevazione 28. Realizzazione della carpenteria di cordoli in fondazione 29. Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio 30. Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 31. Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 32. Realizzazione della carpenteria per opere non strutturale 33. Realizzazione di murature esterne portanti 34. Realizzazione di solaio in c.a 35. Realizzazione di solaio in laterizio e c.a 36. Realizzazione di volte in muratura 37. Scapitozzatura di pali prefabbricati RIMOZIONE AMIANTO 1. Incapsulamento di coperture in cemento amianto 2. Realizzazione area decontaminazione personale amianto 3. Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre 4. Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni 5. Rimozione di canna di ventilazione o fumaria 6. Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali 7. Rimozione di coperture in cemento amianto 8. Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto 9. Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 10. Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 11. Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA 1. Appesantimento con massi di graticciata di ramaglia 2. Bitumatura a freddo di stuoia 3. Costruzione di grata in legno 4. Costruzione di palificata in legno 5. Costruzione di palificata in legno a una parete 6. Costruzione di palizzata in legno 7. Formazione di banchine o terrazzamenti su pendio 8. Formazione di piccoli solchi su pendio 9. Idrosemina 10. Infissione di paletti al piede di sponda di fiume 11. Infissione di paletti su pendio 12. Intreccio di verghe 13. Messa a dimora a pettine di talee e piantine 14. Messa a dimora di talee e piantine 15. Posa di astoni per copertura diffusa 16. Posa di biostuoia 17. Posa di fascine in solco 18. Posa di geostuoia 19. Posa di ghiaia nel solco 20. Posa di massi al piede 21. Posa di ramaglia nel solco 22. Posa di ramaglia per graticciata 23. Posa di ramaglia sul fondo scavo 24. Pulizia e riprofilatura di pendio 25. Realizzazione di chiodature terreni 26. Realizzazione di gabbionate in rete metallica 27. Ricomprimento di stuoia 28. Rincalzo di terreno a monte 29. Rinterro delle fascine 30. Rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio 31. Riprofilatura del terreno 32. Scavo di solco al piede 33. Semina a spaglio SCAVI SBANCAMENTI RINTERRI 1. Drenaggio del terreno di scavo 2. Rinterro con ghiaia naturale 3. Rinterro con materiale in sito 4. Rinterro con sabbiella 5. Rinterro con stabilizzato 6. Risezionamento del profilo del terreno 7. Scavo a sezione obbligata 8. Scavo a sezione ristretta 9. Scavo di sbancamento 10. Scavo di splateamento 11. Scavo eseguito a mano 12. Tracciamento asse di scavo ...In continuo aggiornamento | STRUTTURALI IN LEGNO 1. Montaggio capriate in legno lamellare 2. Montaggio di arcarecci in legno 3. Montaggio di capriate in legno 4. Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 5. Montaggio di pilastri in legno 6. Montaggio di travi in legno 7. Montaggio travi in legno lamellare STRUTTURALI PREFABBRICATE 1. Montaggio di banchine prefabbricate in cA 2. Montaggio di capriate prefabbricate in cA 3. Montaggio di gradinate prefabbricate 4. Montaggio di pannelli di tamponamento orizzontale 5. Montaggio di pannelli verticali 6. Montaggio di pilastri prefabbricati in cA 7. Montaggio di solaio prefabbricato in ca 8. Montaggio di strutture prefabbricate in ca 9. Montaggio di tegoli di copertura 10. Montaggio di travi prefabbricate in c 11. Posa di plinti prefabbricati SU COPERTURE LASTRICI E BALCONI 1. Applicazione di vernice protettiva su copertura 2. Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici or 3. Copertura tetto piano non praticabile 4. Formazione di massetto per balconi e logge 5. Formazione di massetto per coperture 6. Formazione di massetto per esterni 7. Montaggio di copertura in lamiera grecata 8. Posa di lucernario 9. Posa di manto di copertura in tegole 10. Posa di manufatti e profilati in ferro 11. Posa di pavimenti per esterni 12. Posa di pavimenti su balconi e logge 13. Posa di pavimenti su coperture piane 14. Posa di pavimento galleggiante su coperture piane 15. Posa di recinzioni e cancellate 16. Posa di ringhiere e parapetti 17. Realizzazione di comignolo 18. Realizzazione di opere di lattoneria SU FACCIATE 1. Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici 2. Formazione intonaci esterni con metodo industrializzato 3. Formazione intonaci esterni con metodo tradizionale 4. Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbric 5. Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbric 6. Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 7. Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 8. Posa di rivestimenti esterni 9. Posa di serramenti esterni 10. Realizzazione di Muri di Tamponamento 11. Struttura di sostegno per facciata ventilata 12. Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 13. Tinteggiatura di superfici esterne 14. verniciatura a smalto ATTREZZATURE 1. Accessori Sollevamento 2. Andatoie e Passerelle 3. Apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli 4. Argano a bandiera 5. Argano a cavalletto 6. Aspirapolvere 7. Aspiratore portatile a filtro assoluto 8. Attrezzi manuali 9. Attrezzi manuali da Taglio 10. Avvitatore elettrico 11. Battipiastrelle 12. Betoniera a bicchiere 13. Cannello a gas 14. Cannello ad aria calda 15. Cannello per saldatura ossiacetilenica 16. Carotatrice elettrica 17. Carriola 18. Centralina idraulica a motore 19. Cesoie Elettriche per metalli 20. Cesoie Elettriche per potature 21. Cesoie pneumatiche 22. Clipper sega circolare per laterizi 23. Compattatore a piatto Vibrante 24. Compattatore a piatto battente 25. Compressore con motore endotermico 26. Compressore elettrico 27. Decespugliatore a motore 28. Filettarice fissa 29. Filettarice portatile 30. Gruppo elettrogeno 31. Gruppo elettrogeno portatile 32. Idropulitrice 33. Impastatrice 34. Impastatrice colla per pavimenti 35. Impianto di iniezione per jet grouting 36. Impianto di iniezione per miscele cementizie 37. Intonacatrice 38. Lamatrice parquet 39. Livellatrice ad elica 40. Martello demolitore elettrico 41. Martello demolitore pneumatico 42. Motosega 43. Mototroncatrice a disco diamantato 44. Passerella a sbalzo per travi da ponte 45. Pistola per intonaco industrializzato 46. Pistola per verniciatura a spruzzo 47. Pistola Sparachiodi 48. Pompa idrica 49. Pompa per disarmante 50. Ponte su cavalletti regolabili 51. Ponteggio metallico fisso 52. Ponteggio mobile o trabattello 53. Puliscitavole 54. Puntelli Regolabili 55. Sabbiatrice 56. Saldatrice elettrica 57. Scaffalature 58. Scala doppia 59. Scala semplice 60. Scanalatrice Tagliamuri 61. Sega a disco per metalli 62. Sega circolare 63. Sega circolare portatile 64. Seghetto Alternativo 65. Smerigliatrice angolare 66. Soffiatore a Zainetto 67. Tagliasfalto a disco 68. Taglierina elettrica 69. Tosasiepe 70. Trancia piegaferri 71. Transpallet 72. Trapano elettrico 73. Vibratore elettrico per calcestruzzo MACCHINE: 1. Apripista 2. Autobetoniera 3. Autobetoniera con pompa 4. Autobotte 5. Autocarro 6. Autocarro con cassone ribaltabile 7. Autocarro con cestello 8. Autocarro con gru 9. Autogrù 10. Autogrù a portale 11. Autopompa per cls 12. Battipalo 13. bob cat 14. Carrello elevatore 15. Carro con braccio idraulico per spritz 16. Carro di perforazione 17. Carro Ponte 18. Centrale Confezione Bitumati 19. Centrale di Betonaggio 20. Decespugliatore su mezzo stradale 21. Dumper 22. Escavatore 23. Escavatore con martello demolitore 24. Escavatore con pinza idraulica 25. Finitrice 26. Finitrice stradale 27. Fresa su Bob Cat 28. Grader 29. Gru a torre 30. Gru automontante 31. Impianto centralizzato aria compressa 32. Jet Grouting 33. Macchina per micropali 34. Macchina per scavo di paratie monolitiche 35. Macchina spazzolatrice 36. Macchina spazzolatrice stradale 37. Mini Escavatore 38. Mini Escavatore con martello demolitore 39. Motocoltivatore 40. Pala meccanica 41. Piattaforma sviluppabile 42. Pompa per cls carrellata 43. Pompa Spriz Beton 44. Ponteggio Autosollevante 45. Rullo compressore 46. Rullo compressore vibrante 47. Scarificatrice 48. Scarificatrice stradale 49. Sonda di perforazione 50. Spazzolatrice 51. Spingitubo 52. Tagliaerba 53. Tagliaerba a barra Falciante 54. Tagliaerba ad elica 55. Terna 56. Trattore 57. Trattore con Tagliarba lame rotanti 58. Trinciatrice 59. Trivellatrice 60. Verniciatrice segnaletica stradale OPERE PROVVISIONALI: 1. ANDATOIE E PASSERELLE 2. ARMATURA SCAVI 3. BALCONCINI DI CARICO E SCARICO MATERIALI 4. CASTELLI DI TIRO 5. INTAVOLATI 6. MANTOVANA 7. PARAPETTI 8. PONTEGGI IN LEGNO 9. PONTEGGI METALLICI 10. PONTI A SBALZO 11. PONTI SU CAVALLETTI 12. PROTEZIONE APERTURE NEI SOLAI 13. PROTEZIONE APERTURE VERSO IL VUOTO 14. TRABATTELLI RISCHIO GENERALE: 1. AGENTI BIOLOGICI 2. AGENTI CHIMICI 3. AMIANTO 4. ELETTRICITA 5. ESPLOSONE E INCENDI 6. ILLUMINAZIONE 7. MICROCLIMA 8. MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE 9. MMC 10. RADIAZIONI IONIZZANTI 11. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 12. RUMORE 13. VIBRAZIONI 1. ALTRE ENERGIE 2. CADUTE DI MASSE DAL TERRENO 3. IRRUZIONE DI ACQUE 4. MOTI DEL TERRENO 5. RADON 6. RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 7. RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 8. RETE DISTRIBUZIONE GAS 9. RETI FOGNARIE 10. SCARICHE ATMOSFERICHE 11. VALANGHE DI NEVE 12. VENTO POS STANDARD PRESENTI GIA' REALIZZATI 1. POS ACCANTIERAMENTO 2. POS ANTENNISTA 3. POS CARPENTERIA METALLICA 4. POS CARPENTIERE 5. POS CARTONGESSI 6. POS CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 7. POS CONSOLIDAMENTO TERRENI 8. POS DEMOLIZIONI 9. POS ELETTRICISTA 10. POS FABBRO 11. POS FERRAIOLI 12. POS FOTOVOLTAICO-MINIEOLICO 13. POS GEOTERMICO 14. POS GIARDINIERE 15. POS IDRAULICO 16. POS IMBIANCHINO-PITTORE 17. POS IMPERMEABILIZZAZIONI 18. POS INFISSI INTERNI 19. POS INFISSI INTERNI ED ESTERNI 20. POS INTONACI 21. POS LATTONERIA 22. POS LAVORI STRADALI 23. POS MONTAGGIO PREFABBRICATI 24. POS MONTAGGIO SMONTAGGIO GRU 25. POS MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGIO 26. POS MONTAGGIO TETTO IN LEGNO 27. POS MURATORE 28. POS PAVIMENTI E BATTISCOPA IN LEGNO 29. POS PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 30. POS PAVIMENTO INDUSTRIALE 31. POS PLASTICHINO 32. POS PULIZIE 33. POS RIMOZIONE AMIANTO 34. POS RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA 35. POS SCAVI E REINTERRI 36. POS SEGNALETICA STRADALE 37. POS SOLARE TERMICO 38. POS SOTTOSERVIZI ACQUEDOTTI E FOGNATURE 39. POS SOTTOSERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 40. POS TAGLIO MURATURE 41. POS URBANIZZAZIONE ...In continuo aggiornamento |
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FAQ AGGIORNATE SULLA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA
INL: Patente a crediti – le nuove Faq
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al 15 ottobre 2024, le FAQ sulla Patente a crediti.
FAQ – 4 ottobre 2024
1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
FAQ – 15 ottobre 2024
5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.
6) Nella circ. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? E’ necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
7) Prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
11) modificata la Faq riferita agli archeologi che operano nei cantieri edili
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in data 6 novembre 2024, ha modificato la risposta ad una FAQ sulla Patente a crediti pubblicata in data 15 ottobre 2024 e riferita agli archeologi che operano fisicamente nei cantieri edili come identificati dall’art. 89 e dal successivo Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.
11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.L.vo 36/223. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
[risposta fornita il 15 ottobre 2024 E MODIFICATA IL 6 NOVEMBRE 2024]
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
[risposta modificata il 6 novembre 2024]
Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
13) I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni= sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all’art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI
Al fine di gestire errori materiali segnalati da parte degli utenti in fase di compilazione dell’istanza della patente a crediti, INL ha predisposto una apposita modulistica, oggetto di continuo aggiornamento in rapporto alla tipologia di errore materiale evidenziato, da compilare e firmare a cura del legale rappresentante- titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Tale modulistica non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.
IQuesto modulo serve per richiedere rettifiche a un'istanza di "Patente a Crediti" già inviata, con specifiche istruzioni per ogni sezione:
Istruzioni generali: Il modulo, compilato solo con le informazioni da rettificare, va inviato dalla PEC aziendale a rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
Sezione A - Informazioni generali: Include il "Codice fiscale soggetto richiedente" e il "Codice istanza", reperibili nella pagina di riepilogo dell'istanza o nella ricevuta.
Sezione B - Rettifica del codice fiscale dell'impresa o del lavoratore autonomo: La correzione comporta l'eliminazione dell'istanza e della patente già generate, richiedendo una nuova istanza. Occorre inserire il codice fiscale errato dell'impresa o del lavoratore autonomo.
Sezione C - Rettifica delle informazioni aggiuntive: Si possono rettificare ragione sociale, PEC, e codice fiscale del legale rappresentante o delegante, senza richiedere l’emissione di una nuova patente.
Sezione D - Rettifica dei requisiti minimi: Qui si selezionano solo i requisiti corretti, riferiti all'art. 27 del d.lgs. 81/2008. I requisiti includono:
c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
e) Certificazione di regolarità fiscale secondo il d.lgs. 241/1997
b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto
d) Documento di valutazione dei rischi (DVR)
f) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Ogni rettifica ha un impatto differente, da una semplice correzione fino alla necessità di inviare una nuova istanza per ottenere la patente aggiornata.
Nuove clausole contrattuali per la patente a crediti negli appalti privati
on l’entrata in vigore della normativa sulla patente a crediti per le imprese operanti negli appalti privati, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha elaborato degli schemi di clausole contrattuali specifici. Questi schemi sono stati progettati per tutelare appaltatori, subappaltatori e committenti, in attesa che il sistema informatico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), previsto dal D.M. 132/2024, diventi pienamente operativo.
Cosa prevede la patente a crediti?
La patente a crediti è uno strumento innovativo pensato per valutare e garantire la regolarità delle imprese in relazione a diversi parametri tecnico-professionali e normativi. Essa permette di identificare e valorizzare le imprese virtuose, promuovendo un sistema di verifica più trasparente ed efficace.
Il portale dell’INL consentirà, una volta operativo, la consultazione online delle informazioni relative alla patente a crediti. Tuttavia, nelle more della piena implementazione del sistema informatico, ANCE ha proposto clausole contrattuali basate su documentazione cartacea o altre evidenze verificabili.
Clausole per i contratti di appalto
Per i contratti di appalto, le clausole elaborate da ANCE prevedono obblighi e dichiarazioni specifici a carico delle parti, al fine di garantire una verifica preliminare adeguata e di mitigare i rischi legati alla mancata conformità normativa.
Obblighi di verifica del committente
Il committente è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti da parte dell’appaltatore prima della sottoscrizione del contratto. Tale verifica si basa sulla documentazione fornita dall’appaltatore, che dovrà dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale.
Dichiarazione dell’appaltatore
L’appaltatore, dal canto suo, è obbligato a:
Dichiarare di essere in possesso della patente a crediti valida e regolare;
Fornire tutta la documentazione necessaria per consentire al committente di effettuare le verifiche preliminari.
Comunicazione di variazioni e perdita dei requisiti
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al committente ogni variazione relativa alla propria patente a crediti, come la riduzione, la sospensione o la revoca della stessa.
Clausola risolutiva espressa
È prevista una clausola che sancisce la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui l’appaltatore perda i requisiti richiesti per la patente a crediti.
Clausole per i contratti di subappalto
Anche per i contratti di subappalto sono state individuate clausole volte a garantire il rispetto della normativa e la responsabilità delle imprese coinvolte.
Obblighi della subappaltatrice
L’impresa subappaltatrice è obbligata a:
Fornire dichiarazioni attestanti il possesso della patente a crediti;
Consegnare la documentazione comprovante la regolarità della patente.
Obblighi informativi e comunicazione di variazioni
La subappaltatrice deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano influire sulla validità della patente a crediti, inclusi i provvedimenti di sospensione o revoca.
Cause di risoluzione contrattuale
Il contratto di subappalto può essere risolto automaticamente in caso di perdita della regolarità della patente a crediti da parte della subappaltatrice, con facoltà per l’appaltatore di richiedere eventuali danni.
Clausola transitoria in attesa del portale INL
Poiché il sistema informatico dell’INL non è ancora operativo, ANCE suggerisce di adottare un approccio basato su documentazione cartacea o evidenze alternative. Questo consente alle parti di tutelarsi adeguatamente e di garantire la conformità, evitando ritardi e incertezze nell’esecuzione dei contratti.
Perché adottare queste clausole
Le clausole proposte da ANCE rappresentano un passo avanti nella gestione delle responsabilità e dei controlli all’interno degli appalti privati. Esse offrono un quadro normativo chiaro e praticabile, garantendo trasparenza e sicurezza in attesa della digitalizzazione completa del processo.
Le imprese interessate possono integrare queste clausole nei propri contratti per conformarsi alla normativa vigente e minimizzare i rischi legati a eventuali inadempimenti.