Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.

Art. 27 del D.Lgs. 81/08 "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Art. 27 del D.Lgs. 81/08 che dettaglia le modalità di introduzione della cosiddetta "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Patente a punti cantiere: cos’è e quando è obbligatoria
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.

Esonero della patente a punti per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Patente a punti cantieri: rilascio e autocertificazione
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.


FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 2
aprile 2002, n. 73
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10


Sono attribuiti massimo 100 punti in 40 anni. 

In particolare, sono attribuiti:
fino a 10 crediti, al momento del rilascio
fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente
fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni
ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda
ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.



Si parla della possibile attribuzione di massimo 100 crediti nell’arco di 40 anni, “a tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili”.

Si ha una dotazione iniziale di 30 crediti. Poi sono possibili “ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda”:

fino a 10 crediti, al momento del rilascio
fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente”.
E ulteriori 40 crediti “attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione:

fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni”.

Le indicazioni per l'attribuzione di crediti per storicità aziendale (massimo 30 crediti complessivi):

fino a 10 crediti: “attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
Fino a 5 anni: 0
Da 5 a 10 anni: 3
Da 11 a 15 anni: 5
Da 16 a 20 anni: 8
Oltre 20 anni: 10”.
fino a 20 crediti: “attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (Esempio: Data di rilascio della patente 1.10.2024, Maturazione 20 crediti aggiuntivi 1.10.2064)”.

Queste altre indicazioni poi sull’attribuzione di crediti ulteriori (massimo 40 crediti complessivi):

fino a 30 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
fino a 10 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale”.

La patente è sospesa in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente per massimo 12 mesi ovvero può essere sospesa nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

I crediti possono essere recuperati attraverso percorsi di formazione verificando l’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere ed eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.


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Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035) (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024)

Patente a crediti: le indicazioni del decreto attuativo e le slide del Ministero

E’ stato presentato alle parti sociali il decreto attuativo della patente a crediti. Il provvedimento disciplina le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Tra le novità introdotte rispetto alle disposizioni iniziali segnaliamo:

Meccanismo di attribuzione dei crediti
Rispetto a quanto previsto dal D.L. 19/2024, i crediti per le imprese dai 30 iniziali potranno arrivare fino a 100 in base alla data di iscrizione alla camera di commercio (quelle “storiche” avranno fino a 30 punti in più). Ogni azienda, inoltre, se ne vedrà assegnare uno per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale.

L’azienda al momento del rilascio della patente, il 1 ottobre 2024 ha 2 anni di iscrizione alla Camera di commercio e presenta la domanda senza certificare attività o investimenti in formazione, ha solo 30 crediti.

L’azienda che ha maturato 12 anni di anzianità, ne aggiungerà altri 5 ai 30 crediti di base, e potendo certificare attività, investimenti in formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ne otterrà altri 5 per un totale di 40.

L’azienda con 22 anni di anzianità, al momento dell’iscrizione otterrà 10 crediti da sommare ai 30 crediti di base, poi potendo certificare attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ne aggiungerà altri 5 e potendo certificare altre attività, investimenti e formazione ulteriori 2 per un totale di 47 crediti attribuiti.

Confermate le decurtazioni: in caso di infortunio mortale arriverà una decurtazione di 20 punti. Solo 15 in caso di incidente che determina un’inabilità permanente al lavoro. Lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Sospensione della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”
Diventa automatica la sospensione per 12 mesi della patente se nei cantieri si verifica un infortunio mortale imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. La durata della sospensione è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. Contro il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso. La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, scarica le slide esplicative delle nuove misure.

SCARICA LE SLIDE

Patente A Crediti: Le Indicazioni Del Decreto Attuativo E Le Slide ANCE

Decreto Attuativo che stabilisce le modalità per la domanda di rilascio della patente nei cantieri temporanei e mobili: in vigore dal 1° ottobre 2024

Niente prologa.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dell'ultima ora.
Obiettivi del Decreto
Il provvedimento disciplina l’iter che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire per ottenere la patente, requisito fondamentale per operare nei cantieri. Questa misura mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando i criteri di qualificazione per i soggetti coinvolti nei cantieri temporanei o mobili.
Modalità di presentazione della domanda
Il Decreto stabilisce che la domanda di rilascio della patente dovrà essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attestando il possesso di requisiti essenziali come l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Destinatari del provvedimento
Il Decreto si rivolge principalmente a:
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono forniture o prestazioni di natura intellettuale.Patente digitale
A seguito della presentazione della domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale con una serie di informazioni tra cui i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l'eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.
Sicurezza e qualificazione
Il regolamento prevede inoltre meccanismi di decurtazione e incremento dei crediti basati sul rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Le imprese che dimostreranno di adottare modelli organizzativi e gestionali certificati in tema di sicurezza potranno ottenere crediti aggiuntivi fino a un massimo di 100 punti.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 rappresenta un importante passo verso la tutela della sicurezza nei cantieri e punta a regolamentare l'accesso a tali ambienti di lavoro, imponendo criteri di qualificazione e formazione stringenti per le imprese e i lavoratori autonomi. L'entrata in vigore, fissata al 1° ottobre 2024, inaugurerà una nuova fase per il settore edilizio, favorendo un più attento controllo sulle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili.
Vediamo in dettaglio un sunto di quanto contenuto:
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 1 "Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente":
Presentazione della domanda:

La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.

Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Soggetti coinvolti:
La normativa si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.
Al termine della presentazione della domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale con i contenuti informativi previsti dall'articolo 2.
Imprese e lavoratori autonomi dell'UE (non italiani) devono presentare autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d'origine.
Imprese e lavoratori autonomi stabiliti fuori dall'UE devono presentare autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal paese d'origine.
I soggetti devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.
Fino al rilascio della patente, le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se in seguito viene accertata l’assenza di uno o più requisiti tramite controlli, l’Amministrazione adotterà provvedimenti ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dopo 12 mesi dalla revoca della patente, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere una nuova patente.
Rilascio della patente:
Soggetti UE:
Soggetti extra-UE:
Comunicazione agli organi competenti:
Svolgimento delle attività:
Controllo dei requisiti:
Richiesta di una nuova patente:Questo schema dettaglia i vari passaggi e requisiti necessari per ottenere la patente per le attività in cantieri temporanei o mobili, nonché le procedure per imprese sia italiane che straniere.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 2 "Contenuti informativi della patente":
Informazioni disponibili per ogni patente:

Il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le seguenti informazioni:

a) Dati identificativi della persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente.
b) Dati anagrafici del richiedente della patente.
c) Data di rilascio e numero della patente.
d) Punteggio attribuito al momento del rilascio.
e) Punteggio aggiornato alla data di consultazione sul portale.
f) Esiti di provvedimenti di sospensione (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
g) Esiti di provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Modalità di accesso alle informazioni:
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità di accesso alle informazioni.
Questi dati possono essere consultati dai seguenti soggetti:

Titolari della patente o i loro delegati.
Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriali.
Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (art. 51, comma 1 bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Le informazioni relative alla patente sono conservate per tutta la durata di validità della stessa.
Le informazioni sugli esiti dei provvedimenti di sospensione e dei provvedimenti definitivi (lettere f e g) sono conservate per un massimo di cinque anni dall'iscrizione sul portale.
Durata di conservazione delle informazioni:Questo articolo dettaglia le informazioni disponibili online per ciascuna patente e disciplina chi e come può accedere a tali informazioni, oltre a stabilire la durata della loro conservazione.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 3 "Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente":
Adozione del provvedimento di sospensione:

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Infortuni mortali sul cantiere:
Se si verificano infortuni mortali nei cantieri (art. 27, comma 1), imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, salvo diversa motivazione adeguata dell'Ispettorato.
La valutazione della responsabilità si basa sui verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'incidente (art. 2700 del Codice Civile).
In caso di infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile, imputabili a colpa grave dei soggetti indicati al comma 1, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte con altri provvedimenti (art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o art. 321 del Codice di Procedura Penale).
La durata della sospensione è determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, e può durare fino a un massimo di 12 mesi.
Eventuali recidive sono prese in considerazione nella determinazione della durata della sospensione.
In caso di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è responsabile della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
L'INAIL fornisce all'Ispettorato nazionale del lavoro tutte le informazioni necessarie sugli eventi infortunistici, in modalità di cooperazione applicativa.
Infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile:
Durata della sospensione:
Verifica delle condizioni di sicurezza:
Collaborazione con INAIL:Questi punti illustrano i presupposti e il processo che porta alla sospensione cautelare della patente in seguito a gravi violazioni legate alla sicurezza sul lavoro nei cantieri, inclusi i criteri di sospensione e la durata della stessa.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 4 "Attribuzione dei crediti":
Punteggio iniziale:

Al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti.

Possibilità di incremento:
Il punteggio iniziale può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi, seguendo i criteri e le modalità indicate nell'articolo 5.Questo articolo stabilisce la base di partenza del sistema di crediti associato alla patente e la possibilità di aumentare il punteggio, fino a un limite massimo, in conformità con i requisiti successivi.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 5 - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori:
Incremento dei crediti:

I crediti attribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati seguendo i criteri descritti nei seguenti punti.

Crediti per la storicità dell'azienda:
Fino a 10 crediti possono essere attribuiti in base alla data di iscrizione dell'azienda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo una tabella allegata al decreto.
Un credito aggiuntivo per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, se non sono stati subiti provvedimenti di decurtazione del punteggio.
Fino a 40 crediti possono essere assegnati per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questo si articola in:

a) Fino a 30 crediti per:

Certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.
Investimenti in formazione dei lavoratori, soprattutto lavoratori stranieri, oltre la formazione obbligatoria.
Formazione pratica specifica in cantiere erogata dal Mastro Formatore Artigiano.
Utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Adozione del documento di valutazione dei rischi.
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato da RLST o RLS.

b) Fino a 10 crediti per:
Dimensione dell’organico aziendale.
Qualifica di Mastro Formatore Artigiano.
Certificazione SOA di I e II classifica.
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi in relazione alla manodopera.
Formazione linguistica per lavoratori stranieri.
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa.
Requisiti reputazionali di affidabilità, legalità e sostenibilità.
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

I crediti aggiuntivi sono attribuiti al momento della presentazione della domanda, se il soggetto è già in possesso dei requisiti.
Se i requisiti sono acquisiti successivamente, i crediti sono attribuiti tramite aggiornamento del punteggio.
In caso di perdita dei requisiti che hanno generato crediti aggiuntivi (es. scadenza delle certificazioni), i relativi crediti verranno sottratti.
Il sistema per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sarà stabilito con un provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Mancanza di decurtazioni:
Crediti ulteriori per attività di salute e sicurezza:
Attribuzione dei crediti:
Sottrazione dei crediti:
Definizione dei flussi informativi: 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 6 - Sospensione dell'incremento dei crediti:
Sospensione dell'incremento dei crediti:

L'incremento dei crediti previsto dall'articolo 5, comma 3, viene sospeso se vengono contestate una o più violazioni elencate nell'Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La sospensione rimane fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione della violazione, se questa viene presentata.

Condizione per il ripristino dell'incremento:
Se il titolare della patente ottiene l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51, d.lgs. 81/2008), l'incremento dei crediti può essere ripristinato anche durante la sospensione, successivamente alla notifica del verbale di accertamento.
A partire dal 1° ottobre 2024, se vengono contestate violazioni di cui all'Allegato I-bis, l'incremento dei crediti non sarà applicabile per un periodo di tre anni.
Tale periodo inizia a decorrere dalla definitività del provvedimento, in conformità all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Blocco dell'incremento dei crediti dal 1° ottobre 2024: 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 7 - Modalità di recupero dei crediti decurtati:
Recupero fino a 15 crediti:

Il recupero di fino a 15 crediti è possibile nei casi previsti dall'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il recupero è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'INAIL.

Criteri di valutazione:
La Commissione valuta il recupero tenendo conto di diversi elementi:

Adempimento dell'obbligo formativo riguardante i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Responsabilità dei soggetti che hanno commesso almeno una delle violazioni indicate nell'Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008.
Stato dei lavoratori coinvolti nei cantieri dove si sono verificate le violazioni.
Eventuali investimenti in salute e sicurezza realizzati dall'azienda, come indicato nell'articolo 5, comma 4, lett. a.

Alle riunioni della Commissione partecipano, come invitati, i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Per l'attività svolta, non sono previsti compensi o rimborsi di alcun tipo per i membri della Commissione o per i partecipanti.
I flussi informativi necessari per gestire il recupero e l'accreditamento dei crediti sono definiti tramite provvedimento dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Partecipazione dei rappresentanti:
Flussi informativi per l'accreditamento dei crediti: 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 8 - Ulteriori disposizioni:
Fusione o incorporazione dell'impresa:

Se si verifica una fusione o incorporazione dell'impresa, la nuova persona giuridica risultante dall'operazione acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti.
Tuttavia, è previsto un aggiornamento dei crediti per tenere conto del nuovo assetto societario.

Trasformazioni societarie o conferimento d'azienda:
In caso di trasformazioni societarie, come previsto dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o in caso di conferimento d'azienda da parte di un imprenditore individuale a una società, il nuovo soggetto giuridico mantiene il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.
Anche in questo caso, i crediti possono essere aggiornati in base al nuovo assetto societario.
Le modalità per la comunicazione delle informazioni relative a tali cambiamenti sono stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Modalità di comunicazione: 
Art. 9 - Copertura finanziaria
Esclusione di nuovi oneri finanziari:

L'attuazione del presente regolamento non deve comportare nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.Art. 10 - Entrata in vigore
Data di entrata in vigore:

Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, in conformità con l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Formalizzazione del decreto:
Il decreto sarà munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
Tutti coloro a cui il decreto è destinato sono tenuti a rispettarlo e a garantirne l'applicazione.
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Disclaimer:
Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a scopo informativo generale e non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Sebbene ci impegniamo a garantire che le informazioni siano aggiornate e accurate, non forniamo alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo alla completezza, accuratezza, affidabilità o idoneità delle informazioni per qualsiasi scopo. Qualsiasi affidamento su tali informazioni è strettamente a tuo rischio. Non siamo responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato per consigli personalizzati.

Portale INL: Istruzioni tecniche rilascio patente a crediti

Istruzioni Tecniche Rilascio Patente A Crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha rilasciato le istruzioni tecniche per il rilascio della patente a crediti, necessaria per operare nei cantieri. 

La domanda può essere presentata tramite la piattaforma online a partire dal 1° ottobre 2024. 

La procedura online per il rilascio della Patente a Crediti prevista dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 è attiva a partire da martedì 1°ottobre 2024

È possibile anche inviare un’autocertificazione e una dichiarazione sostitutiva tramite PEC, valide fino al 31 ottobre 2024.

La procedura per la richiesta della "Patente a crediti" tramite il Portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) richiede i seguenti passaggi:

Accesso al Portale: Dal 1° ottobre, il Portale è accessibile tramite il link fornito (https://servizi.ispettorato.gov.it). Si consiglia di accedere digitando direttamente l'indirizzo sul browser, evitando il sito dell'INL. L'accesso è possibile solo con SPID o CIE. Se il soggetto obbligato non ha SPID o CIE, può delegare un terzo a presentare la richiesta.

Soggetti obbligati e delegati: La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante, dal lavoratore autonomo o da un soggetto delegato. Il delegato dovrà avere le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive del soggetto obbligato e dichiarare di aver ricevuto la delega. Tuttavia, non è responsabile del contenuto delle autocertificazioni.

Stabile organizzazione in Italia: Le imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia devono seguire la procedura riservata a imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia.

Bozza dell'istanza: L'applicativo permette di salvare una bozza modificabile fino all'invio. La procedura non si conclude finché l'istanza non viene inviata definitivamente.

Invio dell'istanza e ricevuta: Una volta inviata, non è più possibile apportare modifiche. Verrà prodotta una ricevuta che deve essere scaricata e conservata, contenente i dati del soggetto obbligato e il codice della patente associata.

Visualizzazione della patente: Attualmente, la funzione di visualizzazione della patente non è disponibile. Si sconsiglia di scaricare la ricevuta in momenti successivi per evitare sovraccarichi del sistema.

Imprese estere: Le imprese estere che non hanno una stabile organizzazione in Italia devono dichiarare se possiedono un documento equivalente del Paese d'origine. Se in possesso, non è necessario selezionare i requisiti dell'articolo 1 del DM 18 settembre 2024.

Invio tramite PEC in fase iniziale: Fino al 31 ottobre, le imprese e i lavoratori autonomi già attivi nei cantieri possono inviare un'autocertificazione tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. 

Dopo il 1° novembre, sarà necessario completare la procedura tramite il Portale.

Per accedere al portale e presentare la domanda, puoi visitare il sito ufficiale dell’INL

SCARICA LA PROCEDURA

Video formativo Sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili

Fonte: Youtube

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA IN WORD COMPLETO DI FASI DI RISCHIO
REALIZZA IL TUO P.O.S IN WORD IN POCHI PASSAGGI E RIUTILIZZALO PER TUTTI I TUOI LAVORI!

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Trovi l'elenco dei file attualmente contenuti nell'area riservata ai clienti che richiederanno il nostro servizio base online POS che prevede l'accesso all'area clienti specifica dove potrai scaricare tutti i file messi a vostra disposizione e redigere in completa autonomia il vostro Piano operativo di sicurezza.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE
2. Allestimento di baraccamenti di cantiere
3. Allestimento di cantiere temporaneo su strada
4. Allestimento di depositi
5. Allestimento di servizi igienico
6. Formazione della fondazione alla base della gru
7. Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
8. Montaggio e smontaggio della gru a torre
9. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier
10. Realizzazione della viabilità del cantiere
11. Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
12. Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche
13. Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
14. Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico
15. Realizzazione di impianto idrico del cantiere
16. Scavo di pulizia generale cantiere
17. Smobilizzo del cantiere
18. Trasporto e montaggio attrezzature fisse di cantiere

CONSOLIDAMENTI STRUTTURE
1. Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento mu
2. Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento so
3. Consolidamento del tavolato di solaio in legno
4. Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio
5. Consolidamento di volta in muratura
6. Consolidamento strutture di fondazione
7. Cuci scuci
8. Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio
9. Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie
10. Inserimento trasversale in murature di isolanti
11. Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesist
12. Posa di piastre di ancoraggio per tiranti
13. Posa di tiranti orizzontali in acciaio
14. Realizzazione di un foro nel solaio
15. Ripristino di cls ammalorato di pilastri
16. Ripristino di cls di balconi e logge
17. Ripristino di lesioni in strutture in cA

CONSOLIDAMENTI TERRENI
1. Getto di calcestruzzo di cordoli in ca
2. Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in ca
3. Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni
4. Iniezioni per consolidamento di terreni
5. Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno
6. Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c
7. Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il conso
8. Posa dei ferri di armatura per paratia in ca
9. Posa di gabbionature metalliche
10. Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di sc
11. Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il cons
12. Realizzazione della carpenteria di cordoli in ca
13. Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in
14. Realizzazione di paratia in ca
15. Realizzazione di vespaio per muri controterra

DEMOLIZIONI TAGLI RIMOZIONI
1. Demolizione completa di edificio isolato
2. Demolizione di balconi
3. Demolizione di camini
4. Demolizione di pareti divisorie
5. Demolizione di scale in c a
6. Demolizione di scale in legno
7. Demolizione di scale in muratura
8. Demolizione di solaio in c a
9. Demolizione di solaio in legno
10. Demolizione di tetto a falde con orditura in legno
11. Demolizione di volte in muratura
12. Demolizione generale di murature portanti n 
13. Demolizione generale di strutture in c a
14. Demolizione generale di strutture in c a con mezzi 
15. Demolizione Muri di Tamponamento
16. Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
17. Rimozione di cls ammalorato di pilastri
18. Rimozione di controsoffittature
19. Rimozione di impianti elettrici
20. Rimozione di impianti idrici
21. Rimozione di impianto fognario
22. Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
23. Rimozione di manto di copertura in tegole
24. Rimozione di massetto
25. Rimozione di opere di lattoneria
26. Rimozione di pavimenti esterni
27. Rimozione di pavimenti rivestimenti e battiscopa
28. Rimozione di pavimenti su copertura piana
29. Rimozione di ringhiere e parapetti
30. Rimozione di scossaline
31. Rimozione di serramenti esterni
32. Rimozione di serramenti interni
33. Rimozione di tetto in legno
34. Svuotamento rinfianchi della volta
35. Taglio di muratura a tutto spessore
36. Taglio di travi setti pilastri in c a
37. Taglio parziale dello spessore di muratura

IMPERMEABILIZZAZIONI
1. Impermeabilizzazione controterra
2. Impermeabilizzazione di balconi e logge
3. Impermeabilizzazione di coperture
4. Impermeabilizzazione sotto massetto
5. Impermeabilizzazione tagliamuro

IMPIANTI
1. Assistenza alla realizzazione di impianto elettrico inter
2. Assistenza alla Realizzazione di impianto idrico
3. Posa della centrale termica per impianto termico
4. Posa della cisterna per combustibile liquido
5. Posa della cisterna per impianto antincendio
6. Posa macchina di condizionamento
7. Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per
8. Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per i
9. Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impi
10. Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
11. Realizzazione di impianto antintrusione
12. Realizzazione di impianto ascensore
13. Realizzazione di impianto di messa a terra
14. Realizzazione di impianto di protezione contro le scaric
15. Realizzazione di impianto di scarico
16. Realizzazione di impianto elettrico interno
17. Realizzazione di impianto idrico
18. Realizzazione di impianto radiotelevisivo
19. Realizzazione di impianto telefonico e citofonico
20. Realizzazione di impianto termico autonomo

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
1. Perforazioni nel terreno con sonda
2. Posa di pala eolica
3. Posa di sonde geotermiche orizzontali
4. Posa di sonde geotermiche verticali
5. Posa moduli fotovoltaici
6. Realizzazione di impianto solare termico

OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Asportazione di strato di usura e collegamento
2. Cordoli
3. Formazione di fondazione stradale
4. Formazione di manto di usura e collegamento
5. Formazione di rilevato stradale
6. Getto in calcestruzzo in lavori stradali
7. Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c
8. Lavorazione e posa ferri di armatura in lavori stradali
9. Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in
10. Montaggio di apparecchi illuminanti
11. Montaggio di guard
12. Montaggio di pannelli fonoassorbenti
13. Posa di barriere protettive in c
14. Posa di conduttura del gas
15. Posa di conduttura elettrica
16. Posa di conduttura idrica
17. Posa di conduttura telefonica
18. Posa di fossa biologica prefabbricata
19. Posa di pali per pubblica illuminazione
20. Posa di recinzioni e cancellate
21. Posa di segnali stradali
22. Posa di tubazione fognario prefabbricato
23. Posa di tubazione fognario PVC
24. Pozzetti di ispezione
25. Realizzazione della carpenteria in lavori stradali
26. Realizzazione di marciapiedi
27. Realizzazione di segnaletica orizzontale
28. Taglio di asfalto di carreggiata stradale

OPERE IDRAULICHE DEPURAZIONE
1. Getto in calcestruzzo per vasca in ca
2. Installazione apparecchiature e macchinari per impianto d
3. Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c
4. Realizzazione della carpenteria per vasca in ca

OPERE INTERNE
1. Formazione di massetto per pavimenti interni
2. Formazione intonaci interni
3. Formazione intonaci interni metodo industrializzato
4. Levigatura pavimenti in pietra o marmo
5. Posa di Battiscopa in ceramica
6. Posa di Battiscopa in legno per interni
7. Posa di manufatti e profilati in ferro
8. Posa di materassino coibente
9. Posa di pannelli coibenti
10. Posa di pavimenti in legno per interni
11. Posa di pavimenti per interni
12. Posa di pavimenti per interni in pietra o marmo
13. Posa di porte e finestre in alluminio o ferro
14. Posa di rivestimenti interni
15. Posa di serramenti interni
16. Posa di soglie e bancali in pietra o marmo
17. Rasatura intonaci
18. Realizzazione di canna fumaria
19. Realizzazione di divisori interni
20. Realizzazione di pareti e controsoffitti
21. Realizzazione di pavimento industriale
22. Tinteggiatura di superfici interne

OPERE SISTEMAZIONE A VERDE
1. Formazione di tappeto erboso
2. Manutenzione del verde in generale
3. Messa a dimora di piante
4. Posa di panchine
5. Posa di pavimenti per esterni
6. Potatura con cestello

OPERE STRUTTURALI
1. calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio
2. Costruzione di pilastri in muratura
3. Disarmo di carpenteria in elevazione
4. Disarmo di carpenteria in fondazione
5. Getto di calcestruzzo di cordoli fondazioni
6. Getto di calcestruzzo di cordoli in cA
7. Getto di calcestruzzo per micropali
8. Getto di calcestruzzo per pali trivellati
9. Getto di magrone
10. Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione
11. Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
12. Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
13. Getto in calcestruzzo per solai
14. Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli elevazio
15. Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in fonda
16. Lavorazione e posa ferri di armatura di platee
17. Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
18. Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
19. Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non struturali
20. Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c
21. Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
22. Montaggio di strutture verticali in acciaio
23. Perforazioni per micropali
24. Perforazioni per pali trivellati
25. Posa di Architravi
26. Posa ferri di armatura per micropali
27. Realizzazione della carpenteria di cordoli in elevazione
28. Realizzazione della carpenteria di cordoli in fondazione
29. Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio
30. Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
31. Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
32. Realizzazione della carpenteria per opere non strutturale
33. Realizzazione di murature esterne portanti
34. Realizzazione di solaio in c.a
35. Realizzazione di solaio in laterizio e c.a
36. Realizzazione di volte in muratura
37. Scapitozzatura di pali prefabbricati

RIMOZIONE AMIANTO
1. Incapsulamento di coperture in cemento amianto
2. Realizzazione area decontaminazione personale amianto
3. Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre
4. Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni
5. Rimozione di canna di ventilazione o fumaria
6. Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali
7. Rimozione di coperture in cemento amianto
8. Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto
9. Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto
10. Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto
11. Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA
1. Appesantimento con massi di graticciata di ramaglia
2. Bitumatura a freddo di stuoia
3. Costruzione di grata in legno
4. Costruzione di palificata in legno
5. Costruzione di palificata in legno a una parete
6. Costruzione di palizzata in legno
7. Formazione di banchine o terrazzamenti su pendio
8. Formazione di piccoli solchi su pendio
9. Idrosemina
10. Infissione di paletti al piede di sponda di fiume
11. Infissione di paletti su pendio
12. Intreccio di verghe
13. Messa a dimora a pettine di talee e piantine
14. Messa a dimora di talee e piantine
15. Posa di astoni per copertura diffusa
16. Posa di biostuoia
17. Posa di fascine in solco
18. Posa di geostuoia
19. Posa di ghiaia nel solco
20. Posa di massi al piede
21. Posa di ramaglia nel solco
22. Posa di ramaglia per graticciata
23. Posa di ramaglia sul fondo scavo
24. Pulizia e riprofilatura di pendio
25. Realizzazione di chiodature terreni
26. Realizzazione di gabbionate in rete metallica
27. Ricomprimento di stuoia
28. Rincalzo di terreno a monte
29. Rinterro delle fascine
30. Rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio
31. Riprofilatura del terreno
32. Scavo di solco al piede
33. Semina a spaglio

SCAVI SBANCAMENTI RINTERRI
1. Drenaggio del terreno di scavo
2. Rinterro con ghiaia naturale
3. Rinterro con materiale in sito
4. Rinterro con sabbiella
5. Rinterro con stabilizzato
6. Risezionamento del profilo del terreno
7. Scavo a sezione obbligata
8. Scavo a sezione ristretta
9. Scavo di sbancamento
10. Scavo di splateamento
11. Scavo eseguito a mano
12. Tracciamento asse di scavo


...In continuo aggiornamento
STRUTTURALI IN LEGNO
1. Montaggio capriate in legno lamellare
2. Montaggio di arcarecci in legno
3. Montaggio di capriate in legno
4. Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno
5. Montaggio di pilastri in legno
6. Montaggio di travi in legno
7. Montaggio travi in legno lamellare

STRUTTURALI PREFABBRICATE
1. Montaggio di banchine prefabbricate in cA
2. Montaggio di capriate prefabbricate in cA
3. Montaggio di gradinate prefabbricate
4. Montaggio di pannelli di tamponamento orizzontale
5. Montaggio di pannelli verticali
6. Montaggio di pilastri prefabbricati in cA
7. Montaggio di solaio prefabbricato in ca
8. Montaggio di strutture prefabbricate in ca
9. Montaggio di tegoli di copertura
10. Montaggio di travi prefabbricate in c
11. Posa di plinti prefabbricati

SU COPERTURE LASTRICI E BALCONI
1. Applicazione di vernice protettiva su copertura
2. Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici or
3. Copertura tetto piano non praticabile
4. Formazione di massetto per balconi e logge
5. Formazione di massetto per coperture
6. Formazione di massetto per esterni
7. Montaggio di copertura in lamiera grecata
8. Posa di lucernario
9. Posa di manto di copertura in tegole
10. Posa di manufatti e profilati in ferro
11. Posa di pavimenti per esterni
12. Posa di pavimenti su balconi e logge
13. Posa di pavimenti su coperture piane
14. Posa di pavimento galleggiante su coperture piane
15. Posa di recinzioni e cancellate
16. Posa di ringhiere e parapetti
17. Realizzazione di comignolo
18. Realizzazione di opere di lattoneria

SU FACCIATE
1. Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici
2. Formazione intonaci esterni con metodo industrializzato
3. Formazione intonaci esterni con metodo tradizionale
4. Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbric
5. Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbric
6. Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro
7. Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata
8. Posa di rivestimenti esterni
9. Posa di serramenti esterni
10. Realizzazione di Muri di Tamponamento
11. Struttura di sostegno per facciata ventilata
12. Sverniciatura e pulizia di superfici esterne
13. Tinteggiatura di superfici esterne
14. verniciatura a smalto

ATTREZZATURE
1. Accessori Sollevamento
2. Andatoie e Passerelle
3. Apparecchiatura idraulica per la tesatura di trefoli
4. Argano a bandiera
5. Argano a cavalletto
6. Aspirapolvere
7. Aspiratore portatile a filtro assoluto
8. Attrezzi manuali
9. Attrezzi manuali da Taglio
10. Avvitatore elettrico
11. Battipiastrelle
12. Betoniera a bicchiere
13. Cannello a gas
14. Cannello ad aria calda
15. Cannello per saldatura ossiacetilenica
16. Carotatrice elettrica
17. Carriola
18. Centralina idraulica a motore
19. Cesoie Elettriche per metalli
20. Cesoie Elettriche per potature
21. Cesoie pneumatiche
22. Clipper sega circolare per laterizi
23. Compattatore a piatto Vibrante
24. Compattatore a piatto battente
25. Compressore con motore endotermico
26. Compressore elettrico
27. Decespugliatore a motore
28. Filettarice fissa
29. Filettarice portatile
30. Gruppo elettrogeno
31. Gruppo elettrogeno portatile
32. Idropulitrice
33. Impastatrice
34. Impastatrice colla per pavimenti
35. Impianto di iniezione per jet grouting
36. Impianto di iniezione per miscele cementizie
37. Intonacatrice
38. Lamatrice parquet
39. Livellatrice ad elica
40. Martello demolitore elettrico
41. Martello demolitore pneumatico
42. Motosega
43. Mototroncatrice a disco diamantato
44. Passerella a sbalzo per travi da ponte
45. Pistola per intonaco industrializzato
46. Pistola per verniciatura a spruzzo
47. Pistola Sparachiodi
48. Pompa idrica
49. Pompa per disarmante
50. Ponte su cavalletti regolabili
51. Ponteggio metallico fisso
52. Ponteggio mobile o trabattello
53. Puliscitavole
54. Puntelli Regolabili
55. Sabbiatrice
56. Saldatrice elettrica
57. Scaffalature
58. Scala doppia
59. Scala semplice
60. Scanalatrice Tagliamuri
61. Sega a disco per metalli
62. Sega circolare
63. Sega circolare portatile
64. Seghetto Alternativo
65. Smerigliatrice angolare
66. Soffiatore a Zainetto
67. Tagliasfalto a disco
68. Taglierina elettrica
69. Tosasiepe
70. Trancia piegaferri
71. Transpallet
72. Trapano elettrico
73. Vibratore elettrico per calcestruzzo 


MACCHINE:
1. Apripista
2. Autobetoniera
3. Autobetoniera con pompa
4. Autobotte
5. Autocarro
6. Autocarro con cassone ribaltabile
7. Autocarro con cestello
8. Autocarro con gru
9. Autogrù
10. Autogrù a portale
11. Autopompa per cls
12. Battipalo
13. bob cat
14. Carrello elevatore
15. Carro con braccio idraulico per spritz
16. Carro di perforazione
17. Carro Ponte
18. Centrale Confezione Bitumati
19. Centrale di Betonaggio
20. Decespugliatore su mezzo stradale
21. Dumper
22. Escavatore
23. Escavatore con martello demolitore
24. Escavatore con pinza idraulica
25. Finitrice
26. Finitrice stradale
27. Fresa su Bob Cat
28. Grader
29. Gru a torre
30. Gru automontante
31. Impianto centralizzato aria compressa
32. Jet Grouting
33. Macchina per micropali
34. Macchina per scavo di paratie monolitiche
35. Macchina spazzolatrice
36. Macchina spazzolatrice stradale
37. Mini Escavatore
38. Mini Escavatore con martello demolitore
39. Motocoltivatore
40. Pala meccanica
41. Piattaforma sviluppabile
42. Pompa per cls carrellata
43. Pompa Spriz Beton
44. Ponteggio Autosollevante
45. Rullo compressore
46. Rullo compressore vibrante
47. Scarificatrice
48. Scarificatrice stradale
49. Sonda di perforazione
50. Spazzolatrice
51. Spingitubo
52. Tagliaerba
53. Tagliaerba a barra Falciante
54. Tagliaerba ad elica
55. Terna
56. Trattore
57. Trattore con Tagliarba lame rotanti
58. Trinciatrice
59. Trivellatrice
60. Verniciatrice segnaletica stradale 


OPERE PROVVISIONALI:
1. ANDATOIE E PASSERELLE
2. ARMATURA SCAVI
3. BALCONCINI DI CARICO E SCARICO MATERIALI
4. CASTELLI DI TIRO
5. INTAVOLATI
6. MANTOVANA
7. PARAPETTI
8. PONTEGGI IN LEGNO
9. PONTEGGI METALLICI
10. PONTI A SBALZO
11. PONTI SU CAVALLETTI
12. PROTEZIONE APERTURE NEI SOLAI
13. PROTEZIONE APERTURE VERSO IL VUOTO
14. TRABATTELLI
RISCHIO GENERALE:
1. AGENTI BIOLOGICI
2. AGENTI CHIMICI
3. AMIANTO
4. ELETTRICITA
5. ESPLOSONE E INCENDI
6. ILLUMINAZIONE
7. MICROCLIMA
8. MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
9. MMC
10. RADIAZIONI IONIZZANTI
11. RADIAZIONI NON IONIZZANTI
12. RUMORE
13. VIBRAZIONI
1. ALTRE ENERGIE
2. CADUTE DI MASSE DAL TERRENO
3. IRRUZIONE DI ACQUE
4. MOTI DEL TERRENO
5. RADON
6. RETE DISTRIBUZIONE ACQUA
7. RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
8. RETE DISTRIBUZIONE GAS
9. RETI FOGNARIE
10. SCARICHE ATMOSFERICHE
11. VALANGHE DI NEVE
12. VENTO


POS STANDARD PRESENTI GIA' REALIZZATI
1. POS ACCANTIERAMENTO
2. POS ANTENNISTA
3. POS CARPENTERIA METALLICA
4. POS CARPENTIERE
5. POS CARTONGESSI
6. POS CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
7. POS CONSOLIDAMENTO TERRENI
8. POS DEMOLIZIONI
9. POS ELETTRICISTA
10. POS FABBRO
11. POS FERRAIOLI
12. POS FOTOVOLTAICO-MINIEOLICO
13. POS GEOTERMICO
14. POS GIARDINIERE
15. POS IDRAULICO
16. POS IMBIANCHINO-PITTORE
17. POS IMPERMEABILIZZAZIONI
18. POS INFISSI INTERNI
19. POS INFISSI INTERNI ED ESTERNI
20. POS INTONACI
21. POS LATTONERIA
22. POS LAVORI STRADALI
23. POS MONTAGGIO PREFABBRICATI
24. POS MONTAGGIO SMONTAGGIO GRU
25. POS MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGIO
26. POS MONTAGGIO TETTO IN LEGNO
27. POS MURATORE
28. POS PAVIMENTI E BATTISCOPA IN LEGNO
29. POS PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
30. POS PAVIMENTO INDUSTRIALE
31. POS PLASTICHINO
32. POS PULIZIE
33. POS RIMOZIONE AMIANTO
34. POS RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA
35. POS SCAVI E REINTERRI
36. POS SEGNALETICA STRADALE
37. POS SOLARE TERMICO
38. POS SOTTOSERVIZI ACQUEDOTTI E FOGNATURE
39. POS SOTTOSERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
40. POS TAGLIO MURATURE
41. POS URBANIZZAZIONE

...In continuo aggiornamento
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FAQ AGGIORNATE SULLA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

INL: Patente a crediti – le nuove Faq
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al 15 ottobre 2024, le FAQ  sulla Patente a crediti.
 
 
FAQ – 4 ottobre 2024


1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa  esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.


2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione. 
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.


3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.


4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
 
FAQ – 15 ottobre 2024
5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.


6) Nella circ. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? E’ necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.


7) Prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.


8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.


9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.


10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.


11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.L.vo 36/223. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.


12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.


13) I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni= sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.


14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet  (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.


15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.


16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all’art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI

MODULO RETTIFICA ISTANZA PATENTE A CREDITI

Al fine di gestire errori materiali segnalati da parte degli utenti in fase di compilazione dell’istanza della patente a crediti, INL ha predisposto una apposita modulistica, oggetto di continuo aggiornamento in rapporto alla tipologia di errore materiale evidenziato, da compilare e firmare a cura del legale rappresentante- titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Tale modulistica non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.

IQuesto modulo serve per richiedere rettifiche a un'istanza di "Patente a Crediti" già inviata, con specifiche istruzioni per ogni sezione:

Istruzioni generali: Il modulo, compilato solo con le informazioni da rettificare, va inviato dalla PEC aziendale a rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.

Sezione A - Informazioni generali: Include il "Codice fiscale soggetto richiedente" e il "Codice istanza", reperibili nella pagina di riepilogo dell'istanza o nella ricevuta.

Sezione B - Rettifica del codice fiscale dell'impresa o del lavoratore autonomo: La correzione comporta l'eliminazione dell'istanza e della patente già generate, richiedendo una nuova istanza. Occorre inserire il codice fiscale errato dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Sezione C - Rettifica delle informazioni aggiuntive: Si possono rettificare ragione sociale, PEC, e codice fiscale del legale rappresentante o delegante, senza richiedere l’emissione di una nuova patente.

Sezione D - Rettifica dei requisiti minimi: Qui si selezionano solo i requisiti corretti, riferiti all'art. 27 del d.lgs. 81/2008. I requisiti includono:

c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
e) Certificazione di regolarità fiscale secondo il d.lgs. 241/1997
b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal decreto
d) Documento di valutazione dei rischi (DVR)
f) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Ogni rettifica ha un impatto differente, da una semplice correzione fino alla necessità di inviare una nuova istanza per ottenere la patente aggiornata.


Nuove clausole contrattuali per la patente a crediti negli appalti privati

on l’entrata in vigore della normativa sulla patente a crediti per le imprese operanti negli appalti privati, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha elaborato degli schemi di clausole contrattuali specifici. Questi schemi sono stati progettati per tutelare appaltatori, subappaltatori e committenti, in attesa che il sistema informatico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), previsto dal D.M. 132/2024, diventi pienamente operativo.

Cosa prevede la patente a crediti?

La patente a crediti è uno strumento innovativo pensato per valutare e garantire la regolarità delle imprese in relazione a diversi parametri tecnico-professionali e normativi. Essa permette di identificare e valorizzare le imprese virtuose, promuovendo un sistema di verifica più trasparente ed efficace.

Il portale dell’INL consentirà, una volta operativo, la consultazione online delle informazioni relative alla patente a crediti. Tuttavia, nelle more della piena implementazione del sistema informatico, ANCE ha proposto clausole contrattuali basate su documentazione cartacea o altre evidenze verificabili.

Clausole per i contratti di appalto

Per i contratti di appalto, le clausole elaborate da ANCE prevedono obblighi e dichiarazioni specifici a carico delle parti, al fine di garantire una verifica preliminare adeguata e di mitigare i rischi legati alla mancata conformità normativa.

Obblighi di verifica del committente
Il committente è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti da parte dell’appaltatore prima della sottoscrizione del contratto. Tale verifica si basa sulla documentazione fornita dall’appaltatore, che dovrà dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale.

Dichiarazione dell’appaltatore
L’appaltatore, dal canto suo, è obbligato a:

Dichiarare di essere in possesso della patente a crediti valida e regolare;
Fornire tutta la documentazione necessaria per consentire al committente di effettuare le verifiche preliminari.

Comunicazione di variazioni e perdita dei requisiti
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al committente ogni variazione relativa alla propria patente a crediti, come la riduzione, la sospensione o la revoca della stessa.

Clausola risolutiva espressa
È prevista una clausola che sancisce la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui l’appaltatore perda i requisiti richiesti per la patente a crediti.

Clausole per i contratti di subappalto

Anche per i contratti di subappalto sono state individuate clausole volte a garantire il rispetto della normativa e la responsabilità delle imprese coinvolte.

Obblighi della subappaltatrice
L’impresa subappaltatrice è obbligata a:

Fornire dichiarazioni attestanti il possesso della patente a crediti;
Consegnare la documentazione comprovante la regolarità della patente.

Obblighi informativi e comunicazione di variazioni
La subappaltatrice deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano influire sulla validità della patente a crediti, inclusi i provvedimenti di sospensione o revoca.

Cause di risoluzione contrattuale
Il contratto di subappalto può essere risolto automaticamente in caso di perdita della regolarità della patente a crediti da parte della subappaltatrice, con facoltà per l’appaltatore di richiedere eventuali danni.

Clausola transitoria in attesa del portale INL

Poiché il sistema informatico dell’INL non è ancora operativo, ANCE suggerisce di adottare un approccio basato su documentazione cartacea o evidenze alternative. Questo consente alle parti di tutelarsi adeguatamente e di garantire la conformità, evitando ritardi e incertezze nell’esecuzione dei contratti.

Perché adottare queste clausole

Le clausole proposte da ANCE rappresentano un passo avanti nella gestione delle responsabilità e dei controlli all’interno degli appalti privati. Esse offrono un quadro normativo chiaro e praticabile, garantendo trasparenza e sicurezza in attesa della digitalizzazione completa del processo.

Le imprese interessate possono integrare queste clausole nei propri contratti per conformarsi alla normativa vigente e minimizzare i rischi legati a eventuali inadempimenti.

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