PARAPETTI REALIZZATI CON ELEMENTI PREFABBRICATI

PARAPETTO E PIANI DI SICUREZZA

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Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere redatto nel rispetto dei contenuti minimi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008; tra questi il PSC deve contenere una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione ad una serie di rischi tra cui quello di caduta dall’alto.
Il PSC deve inoltre contenere le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, comprese la scelta degli apprestamenti più idonei alla riduzione del rischio di caduta dall’alto.
Tra i possibili apprestamenti vi sono attrezzature quali i parapetti prefabbricati la cui adozione deve tener conto delle specifiche situazioni di cantiere.
Per quanto riguarda il piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono indicati nel succitato
allegato, è previsto di inserire da un lato “l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza [...]” e dall’altro “la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative [...]”, quindi considerando anche l’installazione delle opere provvisionali; inoltre, qualora sia previsto nel PSC, nel POS devono essere indicate le procedure complementari e di dettaglio (ad esempio per l’installazione, il controllo e la rimozione dei parapetti).
Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore, la scelta degli apprestamenti da utilizzarsi di cui sopra spetta totalmente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Pertanto, in merito all’impiego dei parapetti, i due documenti, per quanto di competenza, devono contenere tutte le indicazioni necessarie a soddisfare i contenuti minimi appena citati.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI


La scelta dell’attrezzatura più idonea a proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dipende dalla logica analisi della situazione lavorativa, da affrontare nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 111 del D.Lgs.

81/2008:

priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura e alla durata dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi.

L’uso di un parapetto per la protezione di una superficie di lavoro orizzontale,

quale il bordo di un solaio, è ammissibile qualora le attività, in prossimità del suo bordo, siano da svolgere operando dalla quota del solaio stesso.

Nel caso delle coperture, il parapetto ad elementi prefabbricati può costituire una

valida alternativa al ponteggio metallico se dalle valutazioni di cui sopra si può almeno affermare che:

le caratteristiche fisiche della copertura sono tali da consentire l’uso del parapetto; in particolare

o le pendenze delle falde e la possibile altezza di caduta non devono essere eccessive, come ad esempio nel caso dei tetti a fortissima pendenza (es. tetti alla parigina),

o la struttura di supporto deve essere adatta a resistere agli sforzi che il parapetto può trasmettere in caso di urto da parte dei lavoratori conseguente ad una caduta;

i tipi di lavoro da eseguire sono tali da permettere la corretta applicazione del parapetto e la completa protezione dell’area di lavoro, senza spazi pericolosi tra la protezione e l’opera servita;

sia garantita la protezione per tutta la durata della fase lavorativa per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato (inadeguatezza del dispositivo per lavori di finitura dei bordi per i quali sia necessario rimuovere i montanti, come ad esempio per la posa di grondaie o guaine bituminose);

nell’ambito della valutazione, il livello di rischio dovuto alla predisposizione del parapetto è inferiore a quello dovuto all’impiego di un’altra opera di protezione collettiva, come ad esempio il ponteggio metallico.

lo spazio operativo a disposizione dei lavoratori è adeguato ai lavori da svolgere affinché la circolazione sia priva di rischi;

il parapetto non è sollecitato da carichi aggiuntivi dovuti a depositi o scivolamento di materiale o a urti dovuti alla movimentazione di materiale da costruzione di notevoli dimensioni (es. travi, pacchi di listelli);

è possibile ovviare, quando necessario, al rischio dovuto alla caduta di materiale dall’alto nelle aree sottostanti interessate dai lavori sulla copertura (ad esempio, adottando una efficace delimitazione o utilizzando reti permeabili al vento).

SCELTA DEL TIPO DI PARAPETTO E RELATIVE CARATTERISTICHE

L’uso di parapetti realizzati con elementi prefabbricati offre garanzie di adeguata resistenza se prodotti nel rispetto della norma tecnica UNI EN 13374:2004 “Sistemi temporanei di protezione dei bordi”. I componenti, costruiti allo scopo, di questi parapetti devono essere provvisti di marcatura e di istruzioni d’uso. Pertanto, in cantiere deve essere sempre disponibile il manuale d’uso dei parapetti prefabbricati utilizzati.

La tipologia di parapetto deve essere compatibile con il tipo di struttura

di supporto su cui deve essere fissato, sia come materiale (es. c.a., legno, metallo) sia come sistema di fissaggio (es. in verticale, in orizzontale).

L’altezza minima del parapetto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro, deve essere 1 metro; a questo proposito va ricordato che l’altezza minima di 1 metro deve essere mantenuta per tutta la durata dell’intervento per il quale il parapetto costituisce l’apprestamento utilizzato.



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Il parapetto è formato, al minimo e oltre ai montanti, da un corrente principale(superiore), da un corrente intermedio2 e da un fermapiede3; al fine di limitare le aperture tra gli elementi orizzontali dei parapetti è possibile l’uso di reti di sicurezza di tipo “U”, in conformità alla norma tecnica UNI EN 1263-1, come protezione intermedia4 in sostituzione del corrente intermedio

L’altezza del fermapiede prevista dalla norma tecnica citata UNI EN 13374 è pari a 15 cm; tuttavia altri precetti normativi prevedono un’altezza del fermapiede di 20 cm a cui molti fabbricanti di parapetti si sono adeguati.

La norma tecnica UNI EN 13374 prevede un’ampia casistica di parapetti

e li suddivide in tre classi:

Classe A, utilizzabili per la protezione dei bordi di superfici con inclinazione non superiore a 10°; per questa classe di parapetti lo spazio massimo tra i due correnti e tra il corrente intermedio e il fermapiede non deve essere superiore a 47 cm;

Classe B, utilizzabili per la protezione dei bordi di superfici con inclinazione non superiore a 30°, o

60° se l’altezza di caduta5 è minore di 2 metri; per questa classe di parapetti le aperture tra gli elementi di protezione non devono essere superiori a 25 cm;

Classe C, utilizzabili per la protezione dei bordi di superfici con inclinazione compresa tra 30° e 45°, o compresa tra 45° e 60° se l’altezza di caduta è minore di 5 metri; per questa classe di parapetti le aperture tra gli elementi di protezione non devono essere superiori a 10 cm.

Secondo la norma UNI EN 13374, l’uso dei parapetti al di fuori dei parametri appena elencati non costituisce una protezione adeguata.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

L’attività di montaggio e di smontaggio dei parapetti espone al rischio di caduta dall’alto i lavoratori addetti, pertanto devono essere utilizzate attrezzature e procedure adeguate a limitare tale rischio.

L’attrezzatura che meglio si presta al montaggio e smontaggio dei parapetti lungo i bordi delle coperture, in termini sicurezza e rapidità di impiego, è la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), individuata dalla norma come “Ponte sviluppabile su carro”, altrimenti conosciuta come piattaforma aerea o cestello, pertanto è l’attrezzatura da privilegiare. L’uso dei DPI anticaduta, intesi come il sistema composto da tutti gli elementi necessari a garantire la sicurezza del/dei posatori, per il montaggio e smontaggio di questa opera provvisionale è altresì possibile se sono garantite le seguenti condizioni:

accesso sicuro in quota; per quanto riguarda le coperture, l’accesso in quota dovrebbe essere possibile, ad esempio, da un ponteggio fisso dotato di scale o da un lucernario considerata anche la necessità di evacuare agevolmente i lavoratori in caso di emergenza;

possibilità di applicare, quando necessari, punti di ancoraggio rispondenti alla norma tecnica UNI EN 795 ai quali collegare il sistema di trattenuta/anticaduta, tenuto conto della necessaria resistenza del supporto su cui devono essere installati;

possibilità di far giungere in sicurezza il materiale necessario alla costruzione e rimozione del parapetto;

possibilità di soccorrere rapidamente l’eventuale lavoratore caduto;

Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante, che pertanto sono irrinunciabili; la struttura di supporto deve risultare idonea come caratteristiche e stato di conservazione.

Gli elementi che non sono soggetti a marcatura, come talvolta succede per le tavole in legno costituenti i correnti del parapetto, vanno scelti in conformità alle caratteristiche e alle dimensioni previste dal fabbricante.

Nei casi di strutture non contemplate dalle istruzioni d’uso del fabbricante del parapetto o ad esse non

assimilabili si rende almeno necessario: la verifica preliminare della struttura di ancoraggio basata innanzitutto su un’accurata ispezione visiva, sull’analisi della documentazione tecnica disponibile e su eventuali controlli strumentali in sito.

Qualora persistano dubbi sulla resistenza della struttura di supporto, la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che ne attesti l’idoneità.

In tali casi, l’obbligo della verifica della struttura di supporto e della corretta posa del parapetto ricade

principalmente sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione. Le modalità di esecuzione della verifica preliminare della struttura di supporto ed i relativi risultati (o in alternativa la dichiarazione del tecnico abilitato) devono essere documentati e tenuti a disposizione in cantiere, ad esempio allegandoli al PSC e al POS.

Nel caso siano utilizzati parapetti con elementi prefabbricati realizzati senza

osservare la norma tecnica UNI

EN 13374 (fabbricati prima del novembre 2004 o in modo artigianale), questi dovranno essere appositamente progettati. Pertanto, l’obbligo di verifica della resistenza complessiva dell’opera provvisionale (parapetto e struttura di supporto) ricade sul coordinatore e sul datore di lavoro dell’impresa che utilizza tale protezione.

Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

CONTROLLI DEL PARAPETTO

Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e fermo restando il controllo preliminare di tutti i componenti del parapetto per l’impiego del solo materiale ritenuto idoneo allo scopo, è necessario, durante il suo impiego, predisporre controlli periodici (es. serraggio delle ganasce, fissaggio dei correnti), e controlli eccezionali dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori.

Inoltre la norma UNI EN 13374 prescrive che nelle istruzioni deve essere

specificato quanto segue: “dopo la caduta di una persona o di un oggetto verso o all’interno di un sistema di protezione dei bordi, e dei suoi accessori, il sistema deve essere utilizzato nuovamente solo dopo essere stato ispezionato da una persona competente”.

È opportuno che l’esecuzione di tali verifiche sia documentata.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Gli addetti al montaggio, allo smontaggio e al controllo dei parapetti devono essere in possesso della formazione teorico/pratica e dell’eventuale addestramento sulle corrette modalità di installazione e manutenzione contenute nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nelle eventuali disposizioni aziendali.

ACQUISTO E NOLEGGIO


Per l’acquisto o il noleggio di queste attrezzature, a garanzia del rispetto delle indicazioni di sicurezza, è opportuno verificare che siano state fabbricate secondo la norma UNI EN 13374 attraverso la marcatura di

tutti i componenti ed è necessario che sia fornito, dal venditore o dal noleggiatore, il manuale di istruzioni d’uso.

ALTRI IMPIEGHI PARTICOLARI

PARAPETTI A MENSOLA

In commercio esistono parapetti prodotti secondo la norma UNI EN 13374 dotati di una struttura a mensola capace di ospitare un impalcato pedonabile. Questo tipo di opera provvisionale, per la presenza dell’impalcato, si configura concettualmente come un ponte a sbalzo ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs.

81/2008.

Il loro impiego è subordinato alla progettazione dell’intera struttura con idonei procedimenti di calcolo a garanzia della solidità e ad una corretta posa a garanzia della stabilità.

Pertanto, il parapetto a mensola prefabbricato può certamente essere

utilizzato in quanto progettato in osservanza della norma tecnica UNI EN 13374, ma la documentazione fornita dal fabbricante deve anche definire i limiti d’uso con particolare riferimento all’impalcato.

La corretta realizzazione del parapetto deve riguardare anche le zone di spigolo del tetto, per qualunque tipologia di parapetto prefabbricato utilizzato. In particolare nei parapetti a mensola, data la loro configurazione, risulta problematico proteggere tali zone. Pertanto, è indispensabile adottare efficaci soluzioni tra le quali:

realizzare parapetti a mensola adatti allo scopo;

utilizzare altre opere provvisionali nelle zone di spigolo, quali i ponteggi normali o le reti di sicurezza;

delimitare con elementi materiali che impediscano l’accesso alla zona di pericolo


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PARAPETTI PREFABBRICATI E CASSERI DI SOLAIO

In accordo con i criteri enunciati nell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008, per la realizzazione di strutture in conglomerato cementizio è senza dubbio necessario adottare prioritariamente le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
La realizzazione di opere in conglomerato cementizio sono anche regolamentate dall’art. 129 del D.Lgs.
81/2008, che prevede l’impiego di ponti a sbalzo predisposti in corrispondenza del piano raggiunto, nel caso in cui non si provveda alla realizzazione di una normale impalcatura con montanti.
Per la protezione dei lavoratori addetti alla realizzazione del cassero dei solai in conglomerato cementizio con   sistemi   tradizionali   (es.   posa   dell’orditura   principale,   posa   dell’orditura   secondaria,   posa dell’intavolato),  l’uso  di  parapetti  prefabbricati  in  sostituzione  di  un  ponte  normale  risulta  essere insufficiente, per la necessità di svolgere attività in quota in prossimità del perimetro del cassero stesso. Analogamente  al  parapetto  realizzato  con  elementi  prefabbricati,  per  le  motivazioni  succitate,  è  da escludersi anche l’impiego di parapetti tradizionali realizzati, generalmente, in legno e applicati alla sponda del cassero stesso.
Qualora si utilizzino sistemi industrializzati che consentano la realizzazione
 del cassero operando dal solaio esistente, senza la necessità di eseguire operazioni a rischio di caduta dall’alto, l’impiego dei parapetti prefabbricati facenti parte del sistema risulta congruo con le esigenze di sicurezza.

Il presente approfondimento è stato estrapolato dal Documento predisposto da:
Gruppo Regionale Edilizia (Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci, Walter Lazzarotto, Stefano Nava) CPT Torino (Mario Trapani) Direzione Regionale del Lavoro (Maurizio Magri)





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