Organizzazione delle aree destinate a deposito di materiali

Organizzazione delle aree destinate a deposito di materiali, formazione dei depositi e movimentazione dei materiali

Nel cantiere devono essere identificate e organizzate le aree destinate al deposito dei materiali, tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi.
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessa¬ri per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.
I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.
I depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fis¬se o anche a teli per la copertura provvisoria.
Bisogna sempre considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto più pos-sibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persone.
I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possi¬bile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone.
Quando ciò non sia possibile i trasporti e la movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone.
Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizio¬ni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.
Durante la formazione dei depositi la disposizione dei carichi deve avvenire tenendo in conto le carat-teristiche degli apparecchi di sollevamento e trasporto utilizzate in cantiere e le modalità operative per il de¬posito e la rimozione non devono produrre situazioni di instabilità per i materiali e per gli addetti.


Depositi e/o lavorazioni di materiali che possono costituire pericolo di incendio od esplosione
Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa dei vapori infiammabili da essi emessi. Lo stesso vale per molti solventi, vernici. Tutte que¬ste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.
Quando il fabbisogno di carburanti è sensibile, è preferibile tenerli depositati in cisterne sotterranee.
E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori - distributori purché di capacità non superiore a 9.000 litri e di tipo "approvato". Il contenitore - distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di ca¬pacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agen¬ti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.
Nella installazione devono essere osservate una distanza interna ed una distanza di protezione non in-feriore a 3 metri (verso altri depositi, vie di transito e recinzioni esterne) e l'area al contorno, avente una profondità non minore di 3 metri, deve risultare completamente sgombra e priva di vegetazione. In prossimità del¬l'impianto - deposito devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo "approvato". Il conteni¬tore - distributore deve essere trasportato scarico.
Per i depositi in fusti possono essere utilizzate le stesse regole indicate per i contenitori - distributori; se superano 1 mc vanno notificati ai vigili del fuoco ai fini del rilascio del "certificato di prevenzione in-cendi".
Le bombole di gas compressi devono essere tenute in luoghi protetti, ma non ermeticamente chiusi, lon-tano dai posti di lavoro e di passaggio. Devono risultare separate le bombole di gas diversi e le bombole pie¬ne dalle vuote ; inoltre vanno depositate sempre in posizione verticale fissate a parti stabili.
I depositi devono essere protetti contro gli agenti atmosferici mediante tettoia in materiale non combu-stibile e provvisti di idonea messa a terra.
I depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo previ¬sto.
Per i depositi e gli impianti annessi alle attività temporanee, qualora rientranti tra le attività contemplate dal D.M. 16.2.82, si devono applicare le specifiche norme antincendio.
In tutti i casi è comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed opportunamente di-slocati di "tipo approvato" dal Ministero dell'Interno per classi A - B - C, idonei anche all'utilizzo su ap-parecchi sotto tensione elettrica.
In generale non sono annesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio; tuttavia, quando consentite, le installazioni elettriche devono essere realizzate in conformità alle norme CEI relative ai, luoghi e locali con pericolo di esplosione ed incendio. L'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade antideflagranti.
Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori ac¬cesi, né usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possie¬dono i necessari requisiti di sicurezza.
Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica.
Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti o lat¬te ai piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) è elevato il pericolo di esplosione o d'incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere rigorosamente osserva¬to il divieto di fumare o usare fiamme libere.
Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi da sé, pertanto vanno raccolti in reci-pienti metallici chiusi.
Nel trasporto, nel deposito, nell'uso, le bombole di gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) vanno trattati con cautela, evitando di urtarle o farle cadere, tenendole lontano dal calore (compreso quello solare intenso). Non vanno messe in posizione orizzontale, vanno tenute sempre verticalmente e ben stabili.
Le bombole non vanno mai svuotate eccessivamente, per evitare che vi entri aria e si crei così una mi¬scela esplosiva all'interno.
Esse vanno tenute ben chiuse, anche quando sono praticamente scariche.
Durante l'uso in cantiere, le bombole devono essere sempre stabilizzate contro parti fisse di pareti od opere provvisionali oppure carrellate; non devono essere esposte ad urti o caduta di materiali; i riduttori di pressione, le valvole, i manometri, devono essere controllati per essere certi del loro perfetto funzionamento; ad ogni interruzione dell'uso, occorre staccare le bombole dai loro apparecchi utilizzatori e mettere il co¬perchio di protezione alla valvola (se non sono provviste di protezione fissa).

Depositi e/o manipolazioni di prodotti chimici in genere
I depositi di sostanze e prodotti chimici in genere che possono arrecare danni alle persone o all'ambiente vanno sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti capaci di attivarne la dannosità, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le mi¬sure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante.
Deve essere materialmente impedito l'accesso di non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istru¬zioni e dei simboli di etichettatura.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti peri-colosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni da¬gli altri.
I contenitori dei prodotti con proprietà comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti facilmente infiammabili, tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili i loro simboli e le istruzio-ni per tutta la durata dell'impiego. Quando dai contenitori originali si effettui il travaso ad altri, sui secon-di devono essere ripetuti i simboli e le istruzioni dei primi.
Per il trasporto ed il travaso e l'uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le operazioni sen-za dar luogo a rotture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone.



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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 


Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere; (da inserire a vostra cura)

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze.

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Gli Esempi di Piano di sicurezza e coordinamento sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento e riutilizzare in altri appalti futuri, inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze e rischi presenti in cantiere .

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