La Sicurezza degli stagisti in azienda

Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della normativa
 prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta


La Normativa che regolamenta lo stage prevede che per attivare uno stage venga stipulata una Convenzione tra un Soggetto Promotore e un Soggetto Ospitante. 

A questa dovrà seguire un Progetto Formativo sottoscritto dai tutor e dallo stagista, al cui interno andranno esplicitate l'assicurazione , gli Obiettivi e le Modalità del Tirocinio ed eventuali obblighi del tirocinante.
Lo stagista si impegna a rispettare l’accordo stabilito per il suo tirocinio e ad attivarsi per la buona riuscita dello stesso; si impegna a rispettare il regolamento dell’organismo di accoglienza, gli orari concordati, a garantire una buona condotta e la discrezione professionale.


L’azienda ospitante ha l’obbligo di informare lo stagista sull’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro; di designare un tutor che svolga il ruolo di referente in azienda per lo stagista e che ne segua l'attività e fornisca le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; di adempiere nei confronti dello stagista agli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’impresa. Tra questi, fornire, se necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
La scuola promotrice si impegna a predisporre la procedura e la documentazione per l'avvio dello stage, a provvedere a garantire un'adeguata copertura assicurativa (INAIL e responsabilità civile verso terzi) e ad inviare comunicazioni agli enti preposti secondo
quanto previsto dalla legge.


In tutti i luoghi di lavoro deve essere organizzata la funzione sicurezza, deve essere effettuata la valutazione dei rischi, devono essere individuate e realizzate le misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. 


Compiti del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
- favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Compiti del soggetto ospitante

I compiti del soggetto ospitante sono:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i
propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio o un famigliare coadiuvante inserito nell’attività dell’impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore,
dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

Compiti del tirocinante

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:
- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una Pubblica Amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
- favorisce l’inserimento del tirocinante;
- promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante,
attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
- garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante.

Limiti numerici

Sono state rese note le nuove regole per stage e tirocini approvate dalla Conferenza Stato-Regioni dopo la Riforma del Lavoro. Le principali novità riguardano il compenso, la durata, il limite numerico e i requisiti per le imprese.

È infatti stato fissato un compenso minimo di 300 euro lordi al mese, a cui il tirocinante/stagista ha diritto,  anche se le Regioni si sono già impegnate ad innalzare il minimo a 400 euro lordi (500 in Toscana). Per le aziende che non pagano l’indennità è prevista una sanzione amministrativa fra i 1.000 e i 6.000 euro.

Il tirocinio non dovrà superare la durata di 6 mesi per neodiplomati e neolaureati, 12 mesi per disoccupati e inoccupati, 24 mesi per disabili. Superata la durata massima consentita scattano le altre forme contrattuali previste dalla Riforma del Lavoro.

Per quanto riguarda il limite numerico, le PMI fino a 5 dipendenti posso ospitare massimo 1 tirocinante o stagista. Il numero sale a 2 per PMI da 6 a 20 dipendenti; per quelle oltre i 20 dipendenti il numero massimo di tirocinanti deve essere pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Le imprese devono inoltre rispettare alcuni requisiti tra cui: divieto di stage per mansioni a bassa specializzazione (per le quali non è necessario un periodo formativo); divieto di stage per risolvere problemi di organico nei periodi di grande attività lavorativa (lo stage non può sostituire un contratto a termine) o per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie; divieto di stage per le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione (per mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva); divieto di realizzare più di un tirocinio con lo stesso stagista.

Formazione di stagisti e tirocinanti: quali obblighi?

La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del DLgs 81/2008 è contenuta nel comma 1 lettera a) dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Lo stesso articolo, così come modificato dal DLgs 106/2009, indica anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori così come sopra definiti ed in merito precisa che:

“Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

E’ chiaro quindi che, nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.

In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito del 1/10/2012.

Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadito l’equiparazione, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del DLgs 81/2008, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che “nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.

Fonte: Gruppo res



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